F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 82/TFN-SD del 03 Maggio 2017 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: G.G. (all’epoca dei fatti tesserato per la Società USD Virtus Francavilla Calcio Srl quale collaboratore addetto alla categoria “Esordienti”), Società USD VIRTUS FRANCAVILLA CALCIO Srl – (nota n. 10029/308 pf16-17 GM/GP/ma del 15.3.2017).
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: G.G. (all’epoca dei fatti tesserato per la Società USD Virtus Francavilla Calcio Srl quale collaboratore addetto alla categoria “Esordienti”), Società USD VIRTUS FRANCAVILLA CALCIO Srl - (nota n. 10029/308 pf16-17 GM/GP/ma del 15.3.2017).
Il deferimento
Con atto del 15/3/2017 il Procuratore Federale e il Procuratore Federale Aggiunto hanno deferito al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:
- il Sig. G.G., collaboratore addetto alla categoria “Esordienti” della Società Virtus Francavilla Calcio Srl;
la Società Virtus Francavilla Calcio Srl;
per rispondere:
- il Sig. G.G., all’epoca dei fatti tesserato per la Società USD Virtus Francavilla Calcio quale collaboratore addetto alla Categoria “Esordienti”, della violazione dell’art. 1 bis, co. 1, del CGS, ovvero del dovere fatto a ciascun soggetto dell’Ordinamento Federale di comportarsi in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva secondo i principi di lealtà, probità e correttezza, per aver, abusando del proprio ruolo e del conseguente rapporto di fiducia instaurato con i giovani calciatori componenti la squadra “Esordienti” della Società USD Virtus Francavilla Calcio, dei quali - peraltro - era affidatario per ragioni di educazione, vigilanza e custodia, indotto taluni di questi (segnatamente ed allo stato due calciatori quattordicenni), facendo loro promesse e/o regali, a compiere e subire atti sessuali, nonché, a filmare questi ultimi ed inviare ad esso il relativo materiale pedopornografico così realizzato;
- la USD Virtus Francavilla Calcio Srl, a titolo di responsabilità oggettiva, ex art. 4, co. 2, CGS, del comportamento, quale sopra descritto, ascrivibile al proprio tesserato.
Nei termini assegnati la Società Virtus Francavilla Calcio Srl ha fatto pervenire una memoria difensiva.
Il dibattimento
La Procura Federale ha chiesto irrogarsi le seguenti sanzioni: al Sig. G.G., anni 5 (cinque) di inibizione oltre alla preclusione alla permanenza in qualsiasi rango e/o categoria della FIGC; alla Società Virtus Francavilla Calcio Srl € 3.000/00 (Euro tremila/00) di ammenda. La difesa della Società, invece, ha chiesto il proscioglimento dell’assistita ovvero l’irrogazione di una sanzione minima secondo equità.
Motivi della decisione
A seguito della notizia apparsa il 7 ottobre 2016 sul quotidiano “Il corriere del Mezzogiorno” e sul sito web “Norbaonline” circa l’arresto e il trasferimento in carcere di un collaboratore di una Società sportiva di Francavilla Fontana con l’accusa di pedofilia e detenzione di materiale pedopornografico, la Procura Federale ha avviato un’indagine conclusasi con il deferimento oggi all’esame di questo Tribunale.
In base agli atti acquisiti dalla Procura è emerso che G.G., al momento dei fatti tesserato per la Società USD Virtus Francavilla Calcio quale collaboratore addetto alla Categoria “Esordienti”, è stato indagato: “a) per il reato p. e p. dagli artt. 81, 609 bis, comma 2, n. 1), 61, n. 11) c.p.” perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, abusando delle condizioni di inferiorità fisica e psichica delle persone offese al momento del fatto, induceva – mediante promesse, regali e la prospettazione di situazioni irreali per sé dannose – due quattordicenni, all’epoca dei fatti appartenenti alla categoria “Esordienti” della stessa Società, a compiere e, per uno di essi, a subire atti sessuali; a filmare gli atti sessuali compiuti su loro stessi e ad inviare il materiale pedopornografico al G.; con l’aggravante di avere abusato di relazioni di prestazione d’opera, in quanto allenatore o comunque collaboratore della squadra di calcio frequentata dai minori; “b) per il reato p. e p. dagli artt. 81, 600 quater, 61, n. 11) c.p.” perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, si procurava e comunque deteneva materiale pornografico utilizzando gli stessi minori di cui sopra al punto a), ritraente gli organi genitali dei minori ed atti di masturbazione; con l’aggravante di avere abusato di relazioni di prestazione d’opera, in quanto allenatore o comunque collaboratore della squadra di calcio frequentata dai minori. In Francavilla Fontana tra il novembre 2015 e il marzo 2016.
Con recidiva reiterata, specifica, ex art. 99, comma IV, c.p.
Conseguentemente, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce, con ordinanza del 5 ottobre 2016, dettagliatamente ricostruttiva dei fatti sulla base delle prove acquisite ed ampiamente motivata in diritto, applicava all’indagato la misura cautelare della custodia in carcere.
In sede dibattimentale del presente procedimento è emerso che a tutt’oggi il G. si trova sottoposto a detta misura restrittiva della libertà personale ed è stato confermato che il medesimo era già stato condannato per violenza sessuale nei confronti di un minore nel 2003 e per detenzione di materiale pedopornografico nel 2008, come peraltro affermato nella più volte menzionata ordinanza di custodia cautelare.
Come scritto nella citata ordinanza, le dichiarazioni rese ai carabinieri dai genitori dei minori offesi e da due tesserati della USD Virtus Francavilla Calcio (Sigg. Ligorio Cosimo e Simone Flavio, rispettivamente responsabile del settore giovanile e responsabile del settore tecnico della squadra) a proposito dei comportamenti tenuti da G.G. hanno trovato “pieno riscontro” nelle risultanze delle indagini svolte dalla P.G. anche su delega del P.M. e, in particolare, all’esito delle perquisizioni e dei sequestri operati nei confronti dell’indagato e delle verifiche tecniche svolte sul materiale informatico sequestrato.
Peraltro, anche in sede di audizione dinanzi al collaboratore della Procura Federale, il Sig. Cosimo Ligorio ha riferito dei comportamenti tenuti dal G.G. nei confronti dei minori.
Alla luce di quanto sopra, il comportamento tenuto da G.G. nei confronti di due giovani calciatori della Virtus Francavilla Calcio è rilevante ai fini disciplinari, a prescindere dagli ulteriori e futuri sviluppi della vicenda in sede penale.
Invero, approfittando del vincolo di tesseramento per la stessa Società ed ancor più per essere addetto alla categoria “Esordienti”, il deferito, come si legge nell’ordinanza del Gip, ha abusato delle condizioni di inferiorità fisica e psichica delle persone offese al momento del fatto inducendo i minori a compiere e a subire atti sessuali, nonché, a filmare questi ultimi ed inviare ad esso il relativo materiale pedopornografico così realizzato.
La soglia di rilevanza della responsabilità disciplinare è, come noto, più bassa rispetto a quella penale ed è sufficiente ad inverarla, nella specificità del caso, tenuto conto anche del particolare allarme sociale sollevato dalla divisata condotta, la documentazione acquisita agli atti nonché le deposizioni acquisite in sede di indagine da parte della Procura federale. E’ di tutta evidenza che la riprovevolezza della condotta senz’altro si pone in contrasto con i principi di lealtà, probità e correttezza, tanto più se si considerano i soggetti coinvolti, minori di età, il perseverare dei comportamenti nel tempo (dal novembre 2015 al marzo 2016) e la recidiva di specie rispetto alle condanne penali in precedenza riportate (2003 e 2008).
Quanto alla Società, gli argomenti difensivi a proposito dei mezzi tecnologici utilizzati e dell’assenza di correlazione logico-fattuale tra il comportamento tenuto dal G. e l’attività sportiva onde alla stessa non sarebbe ascrivibile alcuna responsabilità non sono meritevoli di accoglimento.
Invero, il tesseramento ha costituito il vincolo che ha unito il collaboratore e i giovani calciatori alla Società e tra loro. Inoltre, detto tesseramento ha rappresentato l’occasione per il G. di incontrare i ragazzi ed il suo ruolo assunto nello staff di collaboratore ha portato ad instaurare con i medesimi un rapporto fiduciario e di autorevolezza che gli ha permesso poi di abusarne.
S’imponeva, pertanto, a carico della società una maggiore vigilanza sul proprio tesserato, tanto più nei riguardi di un soggetto il cui comportamento era stato già percepito come equivoco in taluni frangenti.
Tutto è ciò è più che sufficiente perché la Società Virtus Francavilla Srl risponda a titolo di responsabilità oggettiva, ex art. 4, comma 2, del CGS, del comportamento ascritto al proprio tesserato. Tuttavia, è suscettivo di positivo apprezzamento l’allontanamento del collaboratore da parte della Società medesima e la collaborazione dalla stessa prestata in tutte le sedi per l’accertamento dei fatti.
Alla luce di quanto sopra, il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare,
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, visti gli artt. 19, commi 1 e 3, e 18 CGS, dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni:
- a carico del Sig. G.G., l’inibizione di anni 5 (cinque) e - considerata la particolare gravità della condotta, aggravata dalla sua perseveranza nel tempo e dalla reiterazione specifica in recidiva con le precedenti condanne penali per gli stessi reati
- la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango e/o categoria della F.I.G.C.;
- a carico della Società Virtus Francavilla Srl, l’ammenda di € 3.000,00 (Euro tremila/00).
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