F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 89/TFN-SD del 24 Maggio 2017 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIANCARLO BUTERA (all’epoca dei fatti legale rappresentante della Società Vigor Lamezia Srl), Società VIGOR LAMEZIA Srl – (nota n. 9624/371 pf16-17 GP/GT/ag del 9.03.2017).

 

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIANCARLO BUTERA (all’epoca dei fatti legale rappresentante della Società Vigor Lamezia Srl),  Società VIGOR LAMEZIA Srl - (nota n. 9624/371 pf16-17 GP/GT/ag del 9.03.2017).

Il deferimento

Con provvedimento del 9 marzo 2017, il Procuratore Federale deferiva dinanzi a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

- Giancarlo Butera (all'epoca dei fatti rappresentante legale della Società Vigor Lamezia Srl), per la violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza, sanciti dall'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 15 dello stesso CGS ed all'art. 30 dello Statuto Federale per non aver egli richiesto la prescritta autorizzazione ai competenti Organi Federali al fine di procedere, in sede giudiziaria civile, nei confronti della Lega Italiana Calcio Professionistico.

- Società Vigor Lamezia Srl a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS in ordine agli addebiti contestati al proprio legale rappresentante, Signor Giancarlo Butera.

Le memorie difensive

Nei termini assegnati nell’atto di comunicazione degli addebiti, i deferiti hanno presentato una memoria difensiva per il tramite del proprio difensore di fiducia, mediante la quale hanno richiesto il proscioglimento da ogni addebito.

Il dibattimento

All’odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha richiesto l’applicazione delle seguenti sanzioni: nei confronti del Signor Giancarlo Butera l’inibizione per anni 1 (uno) e l’ammenda di € 5.000,00 (Euro cinquemila); nei confronti della Vigor Lamezia Srl la penalizzazione in classifica di punti 3 (tre), da scontarsi nella corrente stagione sportiva e l’ammenda di € 5.000,00 (Euro cinquemila). É altresì comparso il legale dei deferiti il quale riportandosi alle memorie difensive ha insistito nella richiesta di proscioglimento dei deferiti da ogni addebito.

La decisione

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, esaminati gli atti, rileva quanto segue:

Il deferimento trae spunto dall’attività d’indagine espletata nel corso del procedimento disciplinare n. 371 PF16-17, avente ad oggetto la presunta violazione della clausola compromissoria da parte della Soc. Vigor Lamezia, per aver notificato un atto di citazione presso il Tribunale Civile di Firenze, nei confronti della Lega Pro.

Dagli atti di indagine, dalle evidenze istruttorie, dai documenti depositati in atti e dall'audizione del Signor Giancarlo Butera (il quale dichiarava di non essere a conoscenza della norma di cui all'art. 30 comma 4 dello Statuto Federale e che i legali della società non avevano prospettato la necessità di chiedere l'autorizzazione prima di agire dinanzi all'Autorità Giudiziaria mediante l'atto di citazione di cui si discute) emergeva che non risultava agli atti nessuna istanza di autorizzazione ex art. 30 comma 4 dello Statuto Federale da parte della Società Vigor Lamezia; infatti, il legale rappresentante pro tempore della società deferita, Signor Giancarlo Butera, in data 1.7.2016, notificava alla  Lega Italiana Calcio Professionistico un atto di citazione mediante il quale richiedeva al Tribunale di Firenze di accertare l'illegittima e/o erronea escussione della fideiussione n. 27 dell'8.7.2015 e, di conseguenza, di condannare la Lega Pro alla restituzione, in favore della Vigor Lamezia, della somma di € 115.580,88 oltre al risarcimento del danno quantificato in € 50.000,00.

La difesa dei deferiti contesta preliminarmente la violazione dell'art. 1 bis comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 15 dello stesso CGS ed all'art. 30 dello Statuto Federale, interpretando in particolare quest'ultimo articolo nel senso di ritenere che "al soggetto sportivo coinvolto deve SEMPRE essere garantito il diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti (art. 24 Cost.) e di rivolgersi al giudice naturale precostituito per legge).

I deferiti invocano inoltre la legge 17/10/2003, n. 280, cosiddetto "decreto salvacalcio" il quale, all'art. 3, attribuisce ai soggetti sportivi la facoltà di adire il giudice ordinario per ciò che riguarda le controversie economiche (rapporti patrimoniali tra le società, associazioni ed atleti).

La difesa dei deferiti ritiene pertanto che "se da un lato la piena vigenza dell'art. 30, comma 2, Statuto FIGC (cosiddetto vincolo di giustizia) è pacificamente individuabile con riferimento all'autonomia dell'Ordinamento sportivo, come detto, riconosciuto e favorito dalla Repubblica, dall'altro essa si affievolisce, sino a perdere di significato, con riferimento alla materia penale e civile, e quindi ai reati e fattispecie giuridiche le quali, a prescindere dalla relativa azionabilità, non potranno che richiedere l'intervento esclusivo dell'Autorità Giudiziale ordinaria". La difesa, dunque, alla luce delle considerazioni sopra riportate, ritiene che "nel caso che ci occupa non possa dirsi correttamente applicato l'articolo 1 bis del CGS FIGC".

In realtà, a parere del Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare, risulta essere meritevole di accoglimento l’eccezione spiegata dai deferiti mediante la quale viene evidenziato che la materia del contendere esula completamente le materie attribuite alla giustizia sportiva che, non ha gli strumenti e gli organi competenti per poter accertare e condannare la Lega Pro a restituire le somme incassate in virtù dell’escussione della suddetta fideiussione. Risulta pertanto evidente che i deferiti per far valere i propri diritti avrebbero potuto azionare unicamente procedimento, poi instaurato, proprio davanti all'organo adito ovvero il Tribunale Civile di Firenze.

In conclusione la presunta violazione così come inquadrata dalla Procura Federale non appare condivisibile sia perché l'oggetto della controversia azionata ha  natura patrimoniale economica devoluta alla giustizia ordinaria ex legge 280/2003, ma soprattutto in quanto a livello sportivo non esistono organi con il compito di accertare e condannare la Lega Pro al pagamento di somme in favore dei deferiti.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezionale Disciplinare rigetta il deferimento e proscioglie i deferiti da ogni addebito.

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