F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 89/TFN-SD del 24 Maggio 2017 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIANLUCA LA STARZA (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società SSD ARL Latina Calcio a 5), Società SSD ARL LATINA CALCIO A 5 – (nota n. 10040/703 pf16-17 AS/GP/ac del 16.03.2017).
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIANLUCA LA STARZA (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società SSD ARL Latina Calcio a 5), Società SSD ARL LATINA CALCIO A 5 - (nota n. 10040/703 pf16-17 AS/GP/ac del 16.03.2017).
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare,
rilevato che la Procura Federale, con atto del 16 marzo 2017, ha deferito il Signor Gianluca La Starza nella sua qualità – all’epoca dei fatti – di Presidente e legale rappresentante della Società SSD ARL Latina Calcio a 5, per rispondere della violazione, indicata specificamente in parte motiva, dell’art. 10, comma 3-bis, CGS, in relazione al punto A5) del Comunicato Ufficiale n. 800/2015 del 16 giugno 2014 della Lega Nazionale Dilettanti Divisione Calcio a Cinque;
rilevato che il deferito ha omesso di depositare, entro il termine del 10 luglio 2015, la fidejussione di Euro 25.000,00;
rilevato che la Procura Federale, alla riunione odierna, ha insistito per l’accoglimento del deferimento con irrogazione, al Signor Gianluca La Starza, della sanzione dell’inibizione per giorni 30 (trenta) e alla Società dell’ammenda di € 500,00 (Euro cinquecento/00); rilevato che i deferiti hanno omesso di far pervenire – entro i termini – memorie difensive, rinunciando, di fatto, in questo modo, al diritto di difesa e al conseguente onere di allegazione di fatti distinti e diversi rispetto a quelli posti a fondamento della propria richiesta dalla Procura Federale;
ritenuto che alla responsabilità del legale rappresentante della Società, cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell’art. 4, comma 1, CGS; ritenute congrue le richieste formulate dalla Procura Federale;
P.Q.M.
Infligge al Sig. Gianluca La Starza l’inibizione di giorni 30 (trenta) e alla Società SSD ARL Latina Calcio a 5 l’ammenda di € 500,00 (Euro cinquecento/00).
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