F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 01/TFN-SD del 03 Luglio 2017 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SANDRO MEREGALLI (all’epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante della Società Calcio Lecco 1912 Srl), Società CALCIO LECCO 1912 Srl – (nota n. 11917/777 pf16-17 AA/GP/mg del 2.5.2017).

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SANDRO MEREGALLI (all’epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante della Società Calcio Lecco 1912 Srl), Società CALCIO LECCO 1912 Srl - (nota n. 11917/777 pf16-17 AA/GP/mg del 2.5.2017).

Il deferimento.

Il Procuratore Federale e il Procuratore Aggiunto

letti gli atti relativi al procedimento disciplinare avente ad oggetto "Mancato pagamento entro il termine stabilito da parte della Società Calcio Lecco 1912, della somma di €. 10.375,00= in favore del tecnico Signor Zanelli Sergio Ariel (delibera CA-prot. 90/56 del 7.10.2016", la comunicazione di conclusioni delle indagini ed il mancato invio di memoria difensiva; esaminata la suddetta decisione del C.A. regolarmente comunicata, la nota fatta pervenire al Dipartimento Interregionale in data 22.11.2016, i fogli di censimento per le stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017, hanno deferito innanzi al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare:

1) il Sig. Meregalli Sandro, all'epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante della Società Calcio Lecco 1912 Srl, per rispondere della violazione dell'art. 1bis, comma 1, del CGS in relazione all'art. 94ter, comma 13, delle NOIF e all'art. 8, commi 9 e 10, del CGS, per non aver corrisposto all'allenatore, Sig. Zanelli Sergio Ariel, le somme accertate dal Collegio Arbitrale presso la LND con provvedimento prot. 90/56 del 7/10/2016, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia;

2) la Società Calcio Lecco 1912 Srl, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante come sopra descritto;

Il dibattimento.

I deferiti, per quanto regolarmente notiziati, non hanno fatto pervenire memoria difensiva né svolto attività di sorta, restando assenti anche all'odierna riunione.

Il rappresentante della Procura Federale ha concluso per l'accoglimento del deferimento chiedendo l'irrogazione delle seguenti sanzioni: al Sig. Sandro Meregalli l'inibizione di mesi 6 (sei) ed alla Società Calcio Lecco 1912 Srl 1 (uno) punto di penalizzazione in classifica e l'ammenda di € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00).

I motivi della decisione.

Il deferimento é fondato e meritevole di accoglimento alla luce degli elementi documentali acquisiti agli atti.

É pacifico che la Società calcistica sia rimasta destinataria della decisione del Collegio Arbitrale presso LND prot.90/56 del 7.10.2016, notificatale con lettera raccomandata con corretto domicilio e restituita per compiuta giacenza, con la quale é stata condannata al pagamento a favore dell'allenatore Sergio Ariel Zanetti della somma di €. 10.375,00=, divenuta definitiva in assenza di gravami.

Il sodalizio sportivo, in palese violazione al disposto di cui all'art. 94 ter, comma 13°, NOIF e dell'art. 8, comma 9 e 10, CGS non ha provveduto a tale pagamento nel termine di successivi 30 giorni, come comunicato dal Dipartimento Interregionale con nota del 22.11.2016.

Per detto inadempimento vanno applicate le sanzioni richiamate espressamente dalla norma violata in forza della quale la Società é passibile di uno o più punti di penalizzazione in classifica ed i dirigenti dell'inibizione per una durata non inferiore a mesi sei.

Orbene il soggetto responsabile va individuato nel Sig. Sandro Meregalli che ricopriva la carica di Amministratore Unico e legale rappresentante nella stagione sportiva 2016/2017, essendo stato nominato con atto del 21.6.2016 e rimasto in carica sino alla nomina del Curatore del Fallimento in data 6.12.2016.

Allo stesso risulta equo irrogare il minimo della sanzione inibitiva, come richiesto dalla Procura Federale, in assenza di precedenti disciplinari.

Al sodalizio sportivo, rispondendo a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, C. 1°, CGS per le condotte del suo legale rappresentante, va applicata la sanzione minima di un punto di penalizzazione in classifica che, in ragione dell'attuale inattività e non potendo divinare le sorti della procedura fallimentare in corso, dovrà essere scontata nel primo campionato cui si iscriverà nel caso di ripresa dell'attività agonistica con il medesimo titolo sportivo.

A tale sanzione, in via cumulativa, quale ulteriore deterrente nei confronti della suddetta inadempienza, va aggiunta anche quella dell'ammenda di €. 1.500,00=.

Il dispositivo.

Il Tribunale Federale Nazionale, sezione disciplinare, in accoglimento del deferimento delibera di infliggere le seguenti sanzioni:

- al Sig. Sandro Meregalli, l'inibizione di mesi 6 (sei);

- alla Società Calcio Lecco 1912 Srl, 1 (uno) punto di penalizzazione da scontare nel primo campionato cui si iscriverà nell'eventuale caso di ripresa dell'attività agonistica, oltre all'ammenda di €. 1.500,00 (Euro millecinquecento/00).

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it