F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 02/TFN-SD del 04 Luglio 2017 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIANLUCA IUS (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società Città di Foligno 1928 Srl), Società CITTÀ DI FOLIGNO 1928 Srl – (nota n. 12659/858 pf16-17 GP/AA/mg del 15.5.2017).

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIANLUCA IUS (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società Città di Foligno 1928 Srl), Società CITTÀ DI FOLIGNO 1928 Srl - (nota n. 12659/858 pf16-17 GP/AA/mg del 15.5.2017).

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, rilevato:

- che con provvedimento n. 12659/858pf16-17/GP/AA/mg del 15 maggio 2017 la Procura Federale deferiva il Sig. Ius Gianluca, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società Città di Foligno 1928 Srl, per violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione all’art. 94 ter, comma 11, delle NOIF e all'art. 8, commi 9 e 1O, del CGS, per il mancato pagamento al calciatore, Sig. Cicerello Andrea, delle somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della LND, con decisione prot. 201/CAE 2016/2017 del 23.8.2016, confermata dal Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche con decisione pubblicata con C.U. 11/TFN-SVE del 16.11.2016, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta ultima pronuncia. La Procura deferiva inoltre la Società ASD Città Di Foligno 1928 Srl, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante come sopra descritto.

- Che il procedimento ha preso avvio con il reclamo, trasmesso in data 18/05/2016 dal Sig. Andrea Cicerello alla Commissione Accordi Economici presso la LND, esponendo di aver concluso con la Società ASD Città Di Foligno 1928 Srl un accordo economico, in qualità di calciatore, che prevedeva la corresponsione lorda di € 6.500,00 per la s.s. 2015/16, precisando di non aver percepito alcuna rata e conseguentemente richiedeva la condanna della Società al pagamento dell'intera somma prevista dall'accordo economico depositato. La controparte non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini né presenziava alla riunione della Commissione fissata per la discussione.

- Che la Commissione Accordi Economici, ritenuta la domanda fondata, con delibera del 23.8.2016 condannava l'ASD Città di Foligno 1928 Srl al pagamento della somma di € 6.500,00 in favore del calciatore ricorrente (prot. 201/CAE del 23.08.2016) ed imponeva alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria non oltre 30 giorni dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle NOIF.

- Che tale decisione è stata impugnata il 30/8/2016 presso il TFN-SVE dall'ASD Città di Foligno 1928 Srl. La Società reclamante assumeva preliminarmente di non aver avuto contezza della pendenza del giudizio di primo grado, in quanto svoltosi nelle more di un avvicendamento ai vertici della stessa ed a causa della confusione amministrativa in cui versava la Società. Per tali motivazioni chiedeva il rinvio del giudizio previa sua remissione in termini per la proposizione delle proprie difese. Nel merito ed in via subordinata, la reclamante sosteneva che, dal compenso indicato nell'accordo economico si sarebbero dovute decurtare le spese di sostentamento e di locazione sostenute a favore del calciatore nonchè la somma di € 1.000,00 oggetto di un assegno consegnato dalla Società al calciatore privo di provvista che, essendo (presumibilmente) sotto protesto, sarebbe titolo esecutivo.

- Che il Signor Andrea Cicerello ha ritualmente controdedotto, chiedendo – preliminarmente

- la declaratoria di inammissibilità delle richieste della parte avversa ed in via subordinata il rigetto del gravame avversario stante l’infondatezza della richiesta di rinvio con rimessione in termini e della richiesta di riduzione delle spettanze economiche;

- Che il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche, ha respinto il ricorso, nella riunione del 27.10.2016 della Società ASD Città di Foligno 1928 Srl ed ha confermato, per gli effetti, l'impugnata decisione della Commissione Affari Economici - LND condannando inoltre la stessa Società ricorrente a corrispondere, alla controparte, le spese del procedimento, definite in complessive € 250,00 oltre accessori in aggiunta a quanto deliberato il 23 agosto 2016.

- Che la Lega Nazionale Dilettanti – Dipartimento Interregionale segnalava il 19 gennaio 2017 alla Procura Federale l’inadempimento e le conseguenti violazioni della Società ASD Citta di Foligno 1928 Srl e che la Procura, al termine dell’istruttoria, deferiva il Sig. Ius Gianluca e la Società ASD Citta di Foligno 1928 Srl per quanto suesposto.

Considerato che nella riunione odierna la Procura Federale ha chiesto irrogarsi le seguenti sanzioni:

- inibizione di mesi 6 (sei) nei confronti del Sig. Gianluca Ius;

- penalizzazione di 1 (uno) punto, da scontarsi in base al principio di afflittività e l’ammenda di € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00) per la Società ASD Città Di Foligno 1928 Srl.

P.Q.M.

Irroga le sanzioni dell’inibizione di mesi 6 (sei) nei confronti del Sig. Gianluca Ius e della penalizzazione di 1 (uno) punto, da scontarsi nella s.s. 2017/18 nel campionato di competenza, in base al principio di afflittività, nei confronti della Società ASD Città Di Foligno 1928 Srl.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it