F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 03/TFN-SD del 10 Luglio 2017 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUIGI MAZZOCCO (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD Isernia FC), Società ASD ISERNIA FC – (nota n. 12111/660 pf16-17 GP/AA/mg del 4.5.2017).
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUIGI MAZZOCCO (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD Isernia FC), Società ASD ISERNIA FC - (nota n. 12111/660 pf16-17 GP/AA/mg del 4.5.2017).
Il Deferimento
Con provvedimento n. 12111/660pf16-17/GP/AA/mg del 4 maggio 2017 la Procura Federale deferiva al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare:
- il Sig. Mazzocco Luigi, Presidente e legale rappresentante della Società ASD Isernia FC, per rispondere della violazione dell’art. 1bis, comma 1 del CGS in relazione all’art. 94 ter, comma 13, delle NOIF e all’art. 8, commi 9 e 10 del CGS, per non aver corrisposto all’allenatore, Sig. Renna Giovanni, le somme accertate dal Collegio Arbitrale presso la LND con decisione pubblicata con C.U. n. 5 del 2/5/2016, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia;
- la Società ASD Isernia FC, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art.4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante come sopra descritto.
Il fatto
In data 2.05.2016, il Collegio Arbitrale presso la LND, in accoglimento del reclamo presentato dall’allenatore Sig. Giovanni Renna, condannava la Società ASD Isernia FC, al pagamento in favore dello stesso della somma di € 4.040,00.
La predetta decisione veniva comunicata alla Società ASD Isernia FC, mediante lettera raccomandata ricevuta in data 19.05.2016.
La Società ASD Isernia FC, non ha provveduto al pagamento di quanto dovuto in virtù della decisione suindicata nei termini previsti dalla normativa federale.
Alla luce di quanto sopra la Procura Federale incardinava il presente giudizio dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - competente a decidere sul deferimento proposto, notificando il deferimento in epigrafe richiamato che qui si intende pedissequamente trascritto.
Le memorie difensive
I deferiti non hanno depositato memorie difensive.
Il dibattimento
La Procura Federale, illustrato il deferimento, ne ha chiesto l’accoglimento, con le seguenti sanzioni:
- mesi 6 di inibizione a carico del Sig. Mazzocco Luigi;
- 1 punto di penalizzazione e € 1.500,00 di ammenda a carico della Società SF Aversa Normanna Srl.
Per entrambi i deferiti si è costituito, depositando delega, l’Avv. Michele Cozzone, il quale ha eccepito pregiudizialmente la nullità del deferimento per mancata notifica dell’avviso di conclusioni indagini e chiedendo quindi il proscioglimento o in subordine l’applicazione delle sanzioni minime previste dal CGS.
La Procura contesta l’eccezione avversa di difetto di notifica dell’avviso, depositando le lettere di vettura del corriere incaricato dalle quali risulta che la comunicazione relativa all’avviso di chiusura indagini, tanto per il Mazzocco quanto per la Società, non è stata consegnata per essere risultato assente il destinatario, e che la stessa è stata successivamente restituita al mittente dopo circa un mese per compiuta giacenza.
I motivi della decisione
La violazione disciplinare risulta provata “per tabulas”.
È infatti incontestato che la comunicazione della decisione del Collegio Arbitrale sia stata ricevuta dalla Società in data 19.05.2016. Ne consegue che in base alle vigenti norme regolamentari il pagamento doveva esser effettuato entro il successivo 18 giugno 2016.
L’eccezione di nullità del deferimento proposta dalla difesa dei deferiti non merita accoglimento, in quanto l’avviso di conclusione indagini è stato inviato ai medesimi recapiti – risultanti dagli atti federali - presso i quali sono stati positivamente ricevuti tutti gli altri atti del deferimento, e lo stesso non è stato recapitato per assenza dei destinatari, essendo poi restituito al mittente dopo oltre un mese per compiuta giacenza.
Ai fini del presente procedimento, pertanto, l’avviso deve ritenersi ritualmente trasmesso e la responsabilità della mancata ricezione è da addebitare ai deferiti.
Deve essere pertanto ritenuto fondato il deferimento della Procura Federale con conseguente accoglimento delle richieste sanzionatorie, salvo quanto appena precisato.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione disciplinare – in parziale accoglimento delle richieste della Procura Federale:
- dichiara la responsabilità disciplinare del Sig. Mazzocco Luigi e dell’ASD Isernia FC per gli addebiti loro ascritti;
- dispone irrogarsi le seguenti sanzioni:
- mesi 6 (sei) di inibizione a carico del Sig. Mazzocco Luigi;
- 1 (uno) punto di penalizzazione, da scontarsi nel campionato di competenza nell’attuale stagione sportiva e ammenda di € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00) a carico della Società ASD Isernia FC.
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