F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 04/TFN-SD del 13 Luglio 2017 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: RAFFAELE RETUCCI (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società USD Novese), Società USD NOVESE – (nota n. 6912/108 pf16-17 GM/GP/ma del 5.1.2017).
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: RAFFAELE RETUCCI (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società USD Novese), Società USD NOVESE - (nota n. 6912/108 pf16-17 GM/GP/ma del 5.1.2017).
Il deferimento
La Procura Federale, con atto datato 5 gennaio 2017, deferiva a questo Tribunale il Sig. Raffaele Retucci, nella qualità di Presidente e legale rappresentante della USD Novese Calcio Srl, per violazione dell’art. 10 comma 3 bis CGS in relazione al punto A6) del C.U. n. 167/2015 della LND – Dipartimento Interregionale, non avendo egli provveduto a depositare entro il termine del 10.7.2015 ore 18.00 la visura camerale aggiornata della Società come prescritto dalla suddetta normativa; veniva altresì deferita la Società USD Novese Srl a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4 comma 1 CGS per la violazione ascritta al proprio legale rappresentante.
Questo Tribunale, con ordinanza resa nella riunione del 9 marzo 2017, aveva rimesso gli atti alla Procura Federale per l’acquisizione e trasmissione nel termine di gg. 30 (trenta) dalla ordinanza stessa dell’indirizzo di residenza del Sig. Raffaele Retucci e del domicilio/sede legale della Società USD Novese e/o dell’eventuale sua curatela fallimentare. Era stata nel contempo disposta la sospensione dei termini a mente del combinato disposto degli artt. 34 bis comma 5 CGS FIGG e 38 CGS CONI.
Nella successiva riunione del 15 giugno 2017 veniva constatata la presenza in atti del certificato di residenza del Sig. Raffaele Retucci (in Via dell’Acqua n. 5 scala C p. 7 int. 13 Comune di Casalnuovo di Napoli prov. Napoli) e della visura camerale della Società deferita, dalla quale risultava che essa in data 7.11.2016 era stata dichiarata fallita.
La comunicazione di questo Tribunale datata 2 maggio 2017 di fissazione di detta riunione, inviata all’indirizzo PEC della Società (sportiva@pec.legal.it) ed al Retucci, non raggiungeva quest’ultimo, perché indirizzata presso il Comune di Pomigliano d’Arco anziché presso il Comune di Casalnuovo di Napoli prov. Napoli, tanto che la lettera tornava al mittente con la dicitura: “indirizzo inesistente”.
Si rendeva pertanto necessario provvedere al rinnovo della comunicazione al Retucci al giusto indirizzo. A tal fine, questo Tribunale differiva di nuovo la riunione alla data odierna ed escludeva dal dibattimento la Società USD Novese Srl, perché nelle more revocata nell’affiliazione.
Venivano contestualmente sospesi i termini (artt. 34 bis comma 5 CGS FIGC e 38 CGS CONI).
Il dibattimento
Alla riunione odierna è comparso il solo rappresentante della Procura Federale (Avv. Lorenzo Giua), che ha chiesto l’accoglimento del deferimento e la sanzione della inibizione di gg. 30 (trenta) a carico del Sig. Raffaele Retucci.
Il deferito non è comparso, né ha fatto pervenire scritti a difesa.
La decisione
Occorre preliminarmente osservare che la comunicazione di che trattasi, inviata all’esatto indirizzo di residenza del Retucci, è stata ricevuta dal destinatario il 27 giugno 2017; pertanto, Il contraddittorio si è correttamente instaurato.
Nel merito, il deferimento è fondato.
La normativa in esame, meglio sopra indicata, contempla gli adempimenti da compiere per la iscrizione al Campionato Nazionale di Serie D 2015/2016 e dispone che le Società debbano formalizzare, nel periodo compreso tra il 6 luglio ed il 10 luglio 2015 ore 18.00, l’iscrizione al campionato secondo le modalità on-line, in una alla compilazione definitiva ed al relativo invio telematico della richiesta di iscrizione al campionato e della modulistica allegata; il tutto, sotto comminatoria, decorso il termine del 10 luglio 2015 ore 18.00, della mancata accettazione di alcuna operazione relativa alla richiesta di iscrizione.
La normativa in commento precisa, altresì, che l’adempimento debba essere comprensivo, in aggiunta alla domanda, di una serie di documenti elencati al punto A da 1 a 11 i quali tuttavia possono essere trasmessi anche in un secondo momento rispetto alla richiesta di iscrizione e cioè entro e non oltre le ore 17.00 del 22 luglio 2015.
In caso di mancato rispetto del primo dei due termini (10 luglio) la Società è considerata comunque inadempiente e l’inadempimento costituisce illecito disciplinare sanzionato, a seguito di trasmissione degli atti da parte della Co.Vi.So.D., su deferimento della Procura Federale, dagli organi di giustizia sportiva con l’ammenda di € 1.000,00 per ciascuna violazione.
Nel caso in esame, risulta documentalmente provato e peraltro non contestato che la Società deferita abbia omesso di trasmettere al competente Dipartimento la visura camerale aggiornata attestante la vigenza della Società (punto A6).
L’omissione sarebbe stata sanzionabile con l’ammenda di cui sopra se non fosse intervenuta la revoca dell’affiliazione.
Per quel che invece concerne la posizione del Retucci, Presidente della Società e come tale responsabile della violazione di cui trattasi, la sanzione trova fondamento nell’art. 19 CGS e può essere applicata – in ragione della ritenuta sua congruità e pertinenza alla fattispecie
- in conformità alla richiesta della Procura, in coerenza al consolidato orientamento di questo Tribunale e cioè con l’inibizione di gg. 30 in ragione di un singolo inadempimento.
Il dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare accoglie il deferimento e, per l’effetto, infligge al Sig. Raffaele Retucci, nella qualità di Presidente della Società, l’inibizione di gg. 30 (trenta).
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