F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 04/TFN-SD del 13 Luglio 2017 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PAOLO BATTOCCHI (all’epoca dei fatti dirigente della Società Calcio Lecco 1912 Srl), Società CALCIO LECCO 1912 Srl – (nota n. 12959/576 pf16-17 GP/AA/mg del 23.5.2017).
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PAOLO BATTOCCHI (all’epoca dei fatti dirigente della Società Calcio Lecco 1912 Srl), Società CALCIO LECCO 1912 Srl - (nota n. 12959/576 pf16-17 GP/AA/mg del 23.5.2017).
Il deferimento
Il Sig. Alberto Bertolini, all’epoca del fatto responsabile della prima squadra della Società Calcio Lecco 1912 Srl partecipante al Campionato Serie D stagione 2016/2017, in data 7 novembre 2016 richiedeva alla Segreteria Federale FIGC l’autorizzazione ai sensi dell’art. 30 Statuto Federale ad agire contro il Sig. Paolo Battocchi, all’epoca del fatto dirigente di detta Società.
L’istante esponeva che il 21 ottobre 2016, in occasione di un incontro con i dirigenti della Società tenutosi presso il Centro sportivo Lambrone, sede d’allenamento della squadra, egli era stato fisicamente aggredito dal Sig. Battocchi, dirigente della Società, che lo avrebbe spintonato e fatto cadere in terra per ben due volte per poi inseguirlo con fare minaccioso allo scopo di percuoterlo. Egli, costretto dapprima a rifugiarsi dietro un passante, sarebbe riuscito a raggiungere la propria autovettura e ad allontanarsi. Il giorno stesso, rassegnava le proprie dimissioni dall’incarico.
Negata l’autorizzazione a procedere (a mezzo di denuncia/querela, che il Bertolini allegava alla istanza), la Segreteria Federale in data 7 dicembre 2016 rimetteva l’incarto alla Procura Federale per quanto di competenza.
Svolte le indagini, aventi ad oggetto il comportamento del Sig. Paolo Battocchi, dirigente della Società Calcio Lecco 1912 Srl, per aver aggredito verbalmente e fisicamente il Sig. Alberto Bertolini nel tempo e nel luogo di cui sopra, la Procura Federale, con atto del 23 maggio 2017, deferiva a questo Tribunale il Sig. Paolo Battocchi per violazione dell’art. 1 bis comma 1 CGS e la Società Calcio Lecco 1912 Srl a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4 comma 2 CGS.
Il dibattimento
I deferiti non hanno trasmesso o in altra forma recapitato memoria difensive, né sono comparsi alla odierna riunione, nel corso della quale la Procura Federale (Avv. Lorenzo Giua) ha chiesto l’accoglimento del deferimento e le sanzioni della inibizione di mesi 4 (quattro) e dell’ammenda di € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00) a carico del Sig. Paolo Battocchi e dell’ammenda di € 500,00 (Euro cinquecento/00) a carico della Società Calcio Lecco 1912 Srl.
La decisione
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare osserva quanto segue.
Risulta dalle indagini ed in particolare dalle audizioni delle parti coinvolte nei fatti che le dichiarazioni del Bertolini in merito alla aggressione subìta ad opera del Battocchi sono state sostanzialmente ridimensionate da quelle rese dal Sig. Sandro Meregalli, all’epoca Presidente della Società, presente all’incontro del Bertolini con il Battocchi.
Nel mentre il Bertolini ha dichiarato che, nel corso di quell’incontro, il Battocchi si era alzato dalla sedia e gli aveva dato per due volte una spinta sul petto facendolo cadere in terra, tanto da costringerlo a gridare ed a chiedere aiuto, nonché a correre verso l’uscita del Centro sportivo, inseguito dal Battocchi, che lo raggiungeva mostrandogli i pugni, il Meregalli ha precisato che il Battocchi aveva trattenuto il Bertolini per la giacca perché questi, all’esito di una discussione relativa alla gestione della squadra, si era alzato per andarsene dicendo che erano pazzi e che lui non ci stava più; a quel punto il Bertolini sarebbe inciampato sul cordolo di separazione tra il prato ed il cemento ove erano disposti i tavolini, senza tuttavia cadere in terra, con il Battocchi che seguitava a trattenerlo per la giacca; ha aggiunto che il Battocchi si sarebbe seduto di nuovo ma, poiché il Bertolini gridava, si sarebbe rialzato per correre in direzione del Bertolini il quale nel frattempo si allontanava verso la sua autovettura; ha precisato di aver seguito i due affinché nulla accadesse e che la vicenda era finita lì.
Il Battocchi, anch’egli sentito in sede d’indagine, ha negato di aver aggredito il Bertolini e di averlo minacciato ed ha sostanzialmente ribadito le affermazioni del Meregalli.
Al fatto era stato presente anche il Sig. Tiziano Gonzaga, direttore sportivo della Società, che tuttavia non risulta essere stato ascoltato.
Tanto esposto, pur nella contrastante versione delle parti, sussistono tuttavia elementi di natura probatoria che depongono a favore dei fatti esposti dal Bertolini.
Alcune immagini video, provenienti da circuiti interni al Centro sportivo, acquisite agli atti d’indagine, hanno confermato che il Bertolini nel lasciare il Centro sportivo, correva ed urlava inseguito dal Battocchi, tanto che alcune persone inquadrate dalla video camera rivolgevano lo sguardo verso il bar del Centro sportivo, evidentemente perché attirate dalle grida; le immagini descrivono la figura del Bertolini che, per difendersi dal Battocchi che intanto lo aveva raggiunto, si faceva scudo di una persona in quel momento di passaggio in entrata al Centro sportivo.
Tutto ciò è sufficiente, oltre ogni ragionevole dubbio, ad inverare i presupposti della condotta disciplinarmente rilevante a carico del Battocchi. Gli elementi inconfutabili di prova consentono di affermare che il Battocchi effettivamente ha aggredito il Bertolini o quanto meno tentato di farlo, comunque minacciandolo; tanto si evince dal comportamento inequivoco, chiaro e concordante dei soggetti protagonisti dei fatti, in particolare del Bertolini.
Le immagini a circuito chiuso comprovano la veridicità dei fatti esposti dal Bertolini; quest’ultimi supportati dai numerosi messaggi inviati dal Meregalli sull’utenza telefonica del Bertolini contenenti reiterate scuse per quanto accaduto.
Il deferimento deve essere pertanto accolto; appare tuttavia equo ricondurre le sanzioni chieste per il Battocchi entro limiti di minore entità in ragione del particolare sviluppo dei fatti per come evinti dagli elementi di prova a disposizione.
Il dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare accoglie il deferimento e, per l’effetto, infligge al Sig. Paolo Battocchi l’inibizione di mesi 4 (quattro) ed alla Società Calcio Lecco 1912 Srl l’ammenda di € 500,00 (Euro cinquecento/00).
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