F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 04/TFN-SD del 13 Luglio 2017 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MARCELLO MISSIROLI (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società APD Ribelle), Società APD RIBELLE – (nota n. 13143/779 pf16-17 GP/AA/mg del 26.5.2017).
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MARCELLO MISSIROLI (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società APD Ribelle), Società APD RIBELLE - (nota n. 13143/779 pf16-17 GP/AA/mg del 26.5.2017).
Il deferimento
La Commissione Accordi Economici della LND, con decisione prot. 240/CAE 2015/2016 del 17.10.2016, accoglieva il reclamo del calciatore Marco Vesi, tesserato con la Società APD Ribelle e condannava detta Società a pagare al ricorrente la somma di € 6.642,00, quale residuo del compenso globale annuo previsto dall’accordo economico sottoscritto dalle parti per la stagione sportiva 2014/2015 di € 22.140,00, che la Società aveva solo parzialmente onorato.
La Società, ricevuta il 17.10.2016 detta decisione della CAE – LND ed informata dalla Segreteria del Dipartimento Interregionale (comunicazione 18.10.2016 prot. 436.27/MdA/ep/Amm.ne) che il termine ultimo per la presentazione della liberatoria con allegato documento di identità del calciatore, datati e firmati dallo stesso, era di trenta giorni dalla comunicazione della decisione ai sensi dell’art. 94 ter NOIF, non si rendeva adempiente all’obbligo di pagamento, sicché la Procura Federale, avuta notizia del fatto dalla stessa Segreteria (nota del 1°.12.2016), deferiva a questo Tribunale il Sig. Marcello Missiroli, nella qualità di Presidente della Società APD Ribelle, al quale contestava la violazione degli artt. 1/bis comma 1 CGS in relazione all’art. 94 ter comma 11 NOIF e 8 commi 9 e 10 CGS, per non aver pagato al calciatore Marco Vesi la somma che era stata accertata nel provvedimento della CAE - LND che si è sopra descritta.
Veniva altresì deferita la Società APD Ribelle ai sensi dell’art. 4 comma 1 CGS, dovendo essa rispondere della violazione ascritta al proprio legale rappresentante.
Il dibattimento
Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura Federale (Avv. Lorenzo Giua), che ha chiesto l’accoglimento del deferimento, in una alle sanzioni della inibizione di mesi 6 (sei) a carico del Sig. Marcello Missiroli e della penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica a carico della Società, da scontarsi secondo il principio della maggiore afflittività, oltre all’ammenda di € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00).
Nessuno è comparso per i deferiti, i quali non hanno presentato scritti a difesa.
La decisione
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare osserva quanto segue.
Recita l’art. 94 ter comma 11 secondo cpv. NOIF che “… il pagamento delle somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della LND deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione. In caso di impugnazione al Tribunale Federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche – le somme dovute devono essere corrisposte entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione dell’organo d’appello”.
Dagli atti del deferimento risulta che la comunicazione di cui trattasi (intendendosi per tali quella relativa alla decisione della Commissione Accordi Economici) era stata tempestivamente inviata alla Società e da quest’ultima puntualmente ricevuta, mentre non vi è traccia dell’avvenuto adempimento della obbligata.
Va al riguardo precisato che il termine dei 30 (trenta) giorni previsto dalla norma ha natura inderogabile e che non cancella né attenua l’illecito la circostanza che il pagamento sia avvenuto dopo la scadenza del termine, circostanza questa che comunque non si rinviene nel caso in esame.
In applicazione di questi principi il deferimento deve essere accolto; tuttavia, delle sanzioni richieste non è applicabile l’ammenda alla Società (dilettantistica) siccome non contemplata dalla fonte normativa di riferimento (art. 8, comma 9, CGS) che limita le conseguenze dell’inadempimento alla penalizzazione di uno o più punti in classifica.
Nel caso di specie, il Collegio reputa congruente la penalizzazione di un punto in classifica per la Società APD Ribelle da scontare nella stagione sportiva 2017/2018.
Il dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare accoglie il deferimento e, per l’effetto, infligge al Sig. Marcello Missiroli, nella qualità, l’inibizione di mesi 6 (sei) ed alla Società APD Ribelle la penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica, da scontarsi nel campionato di prima squadra della stagione sportiva 2017/2018.
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