F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 04/TFN-SD del 13 Luglio 2017 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: UMBERTO VANGONE (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società SSD ARL Potenza Calcio), Società SSD ARL POTENZA CALCIO – (nota n. 13145/780 pf16- 17 GP/AA/mg del 26.5.2017).
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: UMBERTO VANGONE (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società SSD ARL Potenza Calcio), Società SSD ARL POTENZA CALCIO - (nota n. 13145/780 pf16- 17 GP/AA/mg del 26.5.2017).
Il deferimento
Con provvedimento del 26 maggio 2017, il Procuratore Federale deferiva a questo Tribunale Federale Nazionale, Sez. Disciplinare:
- Il Signor Umberto Vangone (all’epoca dei fatti Amministratore Unico e Legale Rappresentante della Società SSD arl Potenza Calcio) per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 94 ter, comma 2 delle NOIF, per non aver depositato l’accordo economico sottoscritto il 7.12.2015 con il calciatore Sabato Vaccaro per la stagione sportiva 2015 – 2016, entro il termine previsto dalla normativa federale.
- La Società SSD arl Potenza Calcio per rispondere a titolo di responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 CGS per il comportamento posto in essere dal proprio Amministratore Unico e Legale rappresentante.
Le memorie difensive
Nei termini assegnati nell’atto di comunicazione degli addebiti, la deferita Società SSD arl Potenza Calcio, presentava, a mezzo del proprio Presidente Signor Michele Saponara, una memoria difensiva con la quale eccepiva preliminarmente l’improcedibilità del deferimento per violazione dell’art. 32 ter comma 4 CGS FIFC anche in relazione all’art. 2 comma 2 CGS CONI e agli artt. 24 e 111 Costituzione; eccepiva inoltre la circostanza che le figure coinvolte nel procedimento disciplinare, a far data dal 20 febbraio 2017, non ricoprono più alcun ruolo in seno alla deferita Società. Respingeva la responsabilità per gli addebiti ad essa mossi e chiedeva l’estinzione del procedimento disciplinare o, in subordine, l’applicazione del minimo edittale in conseguenza della tenuità dei fatti.
Il dibattimento
All’odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha richiesto l’applicazione delle seguenti sanzioni: nei confronti del Signor Umberto Vangone, l’inibizione per mesi 3 (tre); nei confronti della Società SSD arl Potenza Calcio, l’ammenda di € 500,00 (Euro cinquecento/00).
La decisione
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, esaminati gli atti, ritiene il deferimento allo stato non procedibile.
Il deferimento trae spunto dall’attività d’indagine espletata nel corso del procedimento disciplinare n. 780 pf 16-17, avente ad oggetto: “Mancato deposito dell’accordo economico sottoscritto tra il calciatore Vaccaro Sabato e la Società Potenza Calcio in data 7.12.2015 per la stagione sportiva 2015-2016”.
Con memoria conclusiva, la Società deferita ha eccepito la violazione del diritto di difesa e del giusto processo (artt. 24 e 111 Cost.). La deferita ha esposto di non avere ricevuto gli atti sottesi alla conclusione delle indagini nonostante la richiesta fosse stata formalizzata via Pec all’indirizzo dell’Ufficio inquirente.
Il rappresentante della Procura, invitato dal Presidente del Collegio a controdedurre sul punto, ha dichiarato a verbale “che non è in grado di fornire chiarimenti a riguardo” e che comunque “non esiste una previsione normativa federale circa una sanzione processuale nel caso di mancato invio degli atti”.
La circostanza dedotta in eccezione non è stata dunque adeguatamente confutata. L’eccezione, pertanto, è meritevole di accoglimento.
Ed invero, nel procedimento in esame non è stato garantito il pieno contraddittorio né l’esercizio del diritto di difesa. Il vulnus, tuttavia, attiene non già al contenuto essenziale dell’atto di deferimento (ovvero afferente i requisiti strutturali e/o di esistenza, in grado di revocarne in dubbio la validità e/o il perfezionamento) bensì alle formalità del procedimento le cui carenze lo rendono allo stato non procedibile, a cagione di un evidente violazione del principio ordinamentale inderogabile del contraddittorio con conseguente remissione degli atti alla Procura federale.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale Sez. Disciplinare dichiara improcedibile il deferimento e rimette gli atti alla Procura Federale.
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