F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 10/TFN-SD del 19 Settembre 2017 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ACERBIS SIMONE(all’epoca dei fatti calciatore tesserato nella s.s. 2016-17 per la Società UC Albinoleffe Srl) – (nota n.14435/850 pf16-17 GP/MB/gb del 27.6.2017).

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ACERBIS SIMONE(all’epoca dei fatti calciatore tesserato nella s.s. 2016-17 per la Società UC Albinoleffe Srl) - (nota n.14435/850 pf16-17 GP/MB/gb del 27.6.2017).

Il deferimento

Con provvedimento del 27 giugno 2017, il Procuratore Federale ha deferito davanti questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare il Sig. Simone Acerbis, calciatore tesserato per la Società UC Albinoleffe Srl nella stagione sportiva 2016/2017, per rispondere della violazioni di cui all’art. 1 bis, comma 1, del CGS (inosservanza di norme federali e comportamento contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità nei rapporti comunque riferibili all'attività sportiva) in relazione all’art. 30, comma 1, 2 e 4 dello Statuto Federale, (secondo il quale i tesserati, sono soggetti al vincolo di giustizia della FIGC ed alla clausola compromissoria), per aver proposto denuncia/querela relativa a percosse e minacce nei confronti del tecnico Michele Facciolo (allenatore professionista seconda categoria - codice 37.670), anch’esso regolarmente tesserato per la stessa Società, in relazione ai fatti verificatesi nel corso della partita campionato Nazionale Dante Berretti Albinoleffe – Pro Piacenza, disputata a Bagnatica (Bergamo) e di cui al procedimento disciplinare  contraddistinto  al  n.  849pf16-17,  senza  richiedere  preventivamente  alla

F.I.G.C. l’autorizzazione ad adire la giurisdizione statale in deroga al vincolo di giustizia sportiva e violando la clausola compromissoria;

In data 14 settembre 2017, prima dell’apertura del dibattimento, la Procura Federale e il deferito Simone Acerbis in forza di procura speciale rilasciata al proprio difensore, hanno depositato accordo ai sensi dell’art. 23, CGS.

Il Patteggiamento

Sulla suddetta richiesta di applicazione della sanzione, Il Tribunale pronuncia il seguente provvedimento:

Rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Sig. Simone Acerbis ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS [pena base per Acerbis, sanzione della squalifica di mesi 6 (sei), oltre € 500,00 (Euro cinquecente/00) di ammenda, diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a mesi 4 (quattro) di squalifica oltre € 200,00 di ammenda]; Considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; Visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale Federale, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone le specie e la misura;

Visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’accordo è sottoposto, a cura della Procura Federale, all’Organo giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione;

Ribadito che l’efficacia dell’accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tal caso, su comunicazione del competente ufficio, l’organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione e, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l’udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore generale dello sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 giorni successivi dalla revoca della prima decisione;

Esaminata la documentazione inerente l’odierno deferimento e ritenute congrue, in relazione ai fatti accertati, alle contestazioni sollevate ed al materiale probatorio acquisito, le sanzioni proposte;

Visti i principi sanciti dalla Corte di Giustizia Federale – sezioni unite – comunicato n. 041/CGF del 13 settembre 2013 (2013/2014), in punto di rilevanza della clausola compromissoria anche in materia penale;

Comunicato, infine, che l’ammenda di cui alla presente decisione dovrà essere versata alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IBAN: IT 50 K 01005 03309 000000001083.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dispone l’applicazione della sanzione di mesi 4 (quattro) di squalifica, oltre € 200,00 (duecento/00) di ammenda a carico del Sig. Simone Acerbis.

Dichiara chiuso il procedimento nei confronti del deferito.

 

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