F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 16/TFN-SD del 03 Ottobre 2017 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: BASILE DAMIANO (all’epoca dei fatti tesserato come D.G. con delega di firma della Società SSD ARL Ternana Calcio Femminile, già ASD Ternana Futsal), Società SSD ARL TERNANA CALCIO FEMMINILE, già ASD Ternana Futsal – (nota n. 165/575 pf16-17 GP/AA/mg del 5.7.2017).

DEFERIMENTO  DEL  PROCURATORE  FEDERALE  A  CARICO  DI:  BASILE DAMIANO (all’epoca dei fatti tesserato come D.G. con delega di firma della Società SSD ARL Ternana Calcio Femminile, già ASD Ternana Futsal), Società SSD ARL TERNANA CALCIO FEMMINILE, già ASD Ternana Futsal - (nota n. 165/575 pf16-17 GP/AA/mg del 5.7.2017).

Il deferimento

Il Sig. Damiano Basile è stato deferito a questo Tribunale (atto 5 luglio 2017 della Procura Federale) per violazione dell’art. 1 bis comma 1 CGS, perché, nel mentre ricopriva la carica di direttore generale con delega di firma della SSD Ternana Calcio Femminile (già ASD Ternana Futsal), in data 23 novembre 2016 aveva inviato alla Divisione Calcio 5 Figc, a mezzo fax, una richiesta di spostamento d’orario d’inizio, dalle ore 16,00 in origine fissate alle ore 17,30, della gara Ternana - Pescara del 27 novembre 2016 del campionato serie A Femminile, utilizzando, per la parte della richiesta apparentemente riferita alla Società Pescara, firma apocrifa e timbro falso di quest’ultima Società, che era ignara di siffatta iniziativa, sino a che la variazione d’orario non era apparsa sul C.U. della Divisione Calcio 5.

La gara veniva disputata alle ore 17.30 del 27 novembre e si concludeva con la sconfitta della Società Pescara.

É stata altresì deferita la SSD Ternana Calcio Femminile per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4 comma 1 CGS.

Il deferimento di che trattasi veniva introitato sulla base delle risultanze delle audizioni e delle relative dichiarazioni di esponenti della Società Pescara, nonché dello stesso Basile e di un dirigente della Società Ternana, espletate nel corso delle indagini.

Il dibattimento

Alla riunione odierna è comparsa la Procura Federale (Avv.ti Silvia Loche e Dario Perugini), la quale, illustrato il deferimento, ne ha chiesto l’accoglimento, in una alle seguenti sanzioni: mesi 4 (quattro) di inibizione per il Sig. Damiano Basile; ammenda di € 1.000,00 (euro mille) per la SSD Ternana Calcio Femminile Srl.

Nessuno è comparso per i deferiti.

I motivi della decisione

Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, osserva quanto segue.

Risulta dagli atti del procedimento che la Società ASD Pescara Futsal Femminile, prima della disputa della gara, aveva denunciato alla Divisione Calcio a 5 di non aver apposto alcuna firma e timbro sulla richiesta presentata dalla Società Ternana di variazione dell’orario d’inizio della gara in oggetto; chiedeva pertanto alla Divisione Calcio a 5 di rettificare quanto pubblicato sul C.U. n. 247, ripristinando l’orario originario delle 16,00.

La richiesta non trovava riscontro, tanto che la gara si disputava alle ore 17,30.

I fatti, ad istanza della Segreteria della Divisione Calcio a 5, venivano portati a conoscenza della Procura Federale, che, avviate le indagini, acclarava che in effetti il Basile, nella richiesta di spostamento dell’inizio della gara del 27 novembre 2016, aveva usato firma e timbro della Società Pescara che quest’ultima non aveva apposto e che quindi erano del tutto apocrifi, venendo così meno ai più elementari principi di lealtà, correttezza e probità, sanciti dall’art. 1 bis comma 1 CGS.

Il Basile, attraverso le dichiarazioni rese nel corso delle indagini, ha affermato che lo spostamento dell’orario d’inizio della gara era stato concordato con la Società Pescara in occasione della gara di andata (quella di cui trattasi era stata la gara di ritorno) e che, in tale circostanza, gli sarebbe stato consegnato dalla stessa Società Pescara un foglio firmato e timbrato, presumibilmente in bianco, da usare all’occorrenza.

Tali affermazioni non hanno trovato alcuna conferma ed appaiono contraddette dallo stesso Basile, allorché, nel corso di colloqui avuti con la Società Pescara successivamente alla gara oggettivata, aveva ammesso di aver commesso una leggerezza, inducendosi a chiedere scusa.

Il deferimento deve essere accolto con aggravio della sanzione richiesta a carico del deferito per la negativa ricaduta del suo comportamento.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento, infligge al Sig. Domenico Basile, nella qualità come in atti, l’inibizione di mesi 6 (sei) ed alla SSD arl Ternana Calcio Femminile (già ASD Ternana Futsal) l’ammenda di € 1.000,00 (euro mille/00).

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