F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 16/TFN-SD del 03 Ottobre 2017 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PETROSINO MARTINO (all’epoca dei fatti DG della Società AS Martina Franca 1947 Srl) – (nota n. 327/573 pf16-17 GP/AA/mg dell’11.7.2017).

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PETROSINO MARTINO (all’epoca dei fatti DG della Società AS Martina Franca 1947 Srl) - (nota n. 327/573 pf16-17 GP/AA/mg dell’11.7.2017).

Il deferimento

La Procura Federale, con atto 11 luglio 2017, ha deferito a questo Tribunale il Sig. Martino Petrosino, già direttore generale della Società Martina Franca 1947, partecipante nella stagione sportiva 2015/2016 al campionato Lega Pro, per aver autorizzato in occasione della gara Martina Franca - Benevento del 24 aprile 2016 la vendita per il settore ospiti di 800 (ottocento) biglietti d’ingresso allo stadio in luogo dei 704 (settecentoquattro) previsti, nonché per aver ugualmente autorizzato la vendita alla tifoseria ospite di biglietti per i settori riservati ai tifosi locali, il tutto nel contesto di una gara che l’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive aveva ritenuto essere ad alto profilo di rischio.

La Procura Federale, contestata al deferito la violazione dell’art. 1 bis comma 1 CGS, ha chiesto la fissazione della data di discussione del procedimento Disciplinare.

Ricostruendo i fatti, era accaduto che la Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo del comune di Martina Franca, nel corso di una riunione, alla quale era stato presente anche il Petrosino, finalizzata a verificare l’agibilità dello stadio G.D. Tursi di Martina Franca, che era stato sottoposto a interventi manutentivi, aveva deliberato che il settore ospiti, in attesa del rilascio del certificato di prevenzione incendi in corso di aggiornamento, non doveva superare la capienza di 704 (settecentoquattro); con siffatte limitazioni, era stata rilasciata la licenza di agibilità dello stadio, a mezzo di apposita autorizzazione dirigenziale.

Successivamente il Prefetto della Provincia di Taranto, per ragioni di pubblica sicurezza, aveva limitato la vendita a 250 (duecentocinquanta) biglietti del settore ospiti ed aveva nel contempo vietato la vendita di biglietti per altri settori dello stadio ai residenti della Provincia di Benevento, ancorché fossero in possesso della tessera del tifoso.

Tale provvedimento, reso nelle forme dell’ordinanza, veniva però sostituito da altro provvedimento, che tornava a consentire la vendita dei 704 (settecentoquattro) biglietti del settore ospiti, in conformità del precedente provvedimento di agibilità dello stadio; il tutto era portato a conoscenza della Società Martina Franca e della Società GO2, preposta quest’ultima alla vendita dei biglietti.

Era altresì accaduto che il Petrosino, pur essendo a conoscenza di detti provvedimenti, aveva dato disposizioni all’addetto stampa della Società affinché fosse comunicato alla GO2 di attivare la prevendita dei biglietti, senza però comunicare a detta Società le limitazioni di accesso allo stadio che erano state deliberate dalla pubblica autorità.

Sicché, in sede di report della gara in oggetto, acquisito dalla Questura di Taranto, era risultato che, in luogo del numero consentito di biglietti per il settore ospiti (704), ne erano stati venduti 801 (ottocentouno), alcuni dei quali ricadenti nei settori distinti/tribuna dello stadio ed acquistati da persone residenti nella Provincia di Benevento.

In relazione a tali accadimenti, il Petrosino, imputato per il reato di cui all’art. 650 C.P., veniva condannato dal GIP presso il Tribunale di Taranto ad una pena pecuniaria (provvedimento 3/10 febbraio 2017, n. 810/17 GIP, n. 936/17).

Il dibattimento

Alla riunione odierna è comparsa la Procura Federale (Avv.ti Silvia Loche e Dario Perugini), la quale ha chiesto l’accoglimento del deferimento, in una alla sanzione a carico del deferito della inibizione d mesi 9 (nove).

Si dava atto che il deferimento non aveva coinvolto la Società Martina Franca 1947 in quanto revocata nell’affiliazione.

Il Petrosino non è comparso, né ha svolto in questa sede attività defensionale.

I motivi della decisione

Il Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare osserva quanto segue.

Sentito in sede d’indagini (audizione del 3 febbraio 2017), il Petrosino ha ammesso che era addetto alla gestione/vendita dei biglietti delle partite casalinghe della AS Martina Franca 1947, di cui ne era il direttore generale e che, in tale mansione, era coadiuvato da altra persona, che ricopriva la duplice carica di addetto stampa e di addetto alla biglietteria; ha aggiunto che, in occasione della gara del 24 aprile 2016, aveva autorizzato la vendita di 700 (settecento) biglietti e di circa 70/80 (settanta/ottanta) accrediti, sempre per il settore ospiti; ha precisato che erano rimasti fuori della stadio numerosi tifosi sprovvisti di biglietto e che un non meglio precisato coordinatore dell’ordine pubblico ne aveva consentito l’ingresso; ha altresì precisato di non aver autorizzato la vendita ai tifosi ospiti di biglietti di settori riservati ai tifosi locali, ma che comunque siffatta vendita, ove fosse stata effettuata, non era stata vietata dalla Questura, né confliggeva con i regolamenti federali.

Veniva altresì ascoltato (audizione di pari data) il Sig. Luca Tilia, all’epoca proprietario e Presidente della Società, le cui dichiarazioni, ai fini del presente decidere, appaiono del tutto ininfluenti.

Essendo questo il contesto della vicenda, risulta accertata la responsabilità del Petrosino; pacifica la circostanza che il deferito era addetto, seppur in condominio, alla gestione ed alla vendita dei biglietti d’ingresso allo stadio della Società, altrettanto pacifica è la grave inottemperanza all’ordine delle autorità di limitare a 704 (settecentoquattro) posti l’accesso allo stadio, che è ascrivibile al deferito in ragione delle specifiche mansioni dal medesimo espletate.

Peraltro, l’assunto del deferito, che in occasione della gara di che trattasi aveva autorizzato la vendita di 700 (settecento) biglietti e di circa 70/80 (settanta/ottanta) posti sempre per il settore ospiti, non ha trovato alcun riscontro, tanto da apparire come un mero tentativo di allontanare, in tutto ovvero in parte, la responsabilità dell’occorso, che è stato di particolare gravità in relazione al pericolo di incolumità delle persone, che la limitazione dei biglietti d’ingresso, disposta dalle autorità, aveva inteso evitare.

Ed è sotto quest’ottica che deve essere aggravata la sanzione a carico del deferito richiesta dalla Procura Federale.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, accoglie il deferimento e, per l’effetto, infligge al Sig. Martino Petrosino l’inibizione di mesi 12 (dodici).

 

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