F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 19/TFN-SD del 18 Ottobre 2017 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: POZZO GIAMPAOLO (Socio e “Patron” della Società Udinese Calcio Spa), SOCIETÀ UDINESE CALCIO Spa – (nota n. 10666/881 pf16-17 GP/blp del 30.3.2017).

 

DEFERIMENTO  DEL  PROCURATORE  FEDERALE  A  CARICO  DI:  POZZO GIAMPAOLO (Socio e “Patron” della Società Udinese Calcio Spa), SOCIETÀ  UDINESE CALCIO Spa - (nota n. 10666/881 pf16-17 GP/blp del 30.3.2017).

Il Procuratore Federale, visti gli atti del procedimento n. 881pf16-17, effettuate le attività di indagine di propria competenza deferiva a questo Tribunale Federale Nazionale, con nota prot. 10666/881pf16-16/GP/blp del 30 marzo 2016:

- il Sig. Pozzo Giampaolo, nella qualità di socio e “patron” della Udinese Calcio Spa per rispondere della violazione dell’art. 1 bis comma 5 e dell’art. 5, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, a mezzo di un intervista rilasciata al canale telematico Udinese TV e riportata dai quotidiani sportivi nazionali, espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione, della competenza e della capacità professionale del Sig. Pairetto Luca e del Sig. Saia Francesco Paolo, rispettivamente Arbitro ed Addizionale della gara Lazio-Udinese disputata in data 26 febbraio 2017, adombrando dubbi sulla loro imparzialità, nonché lesive dell’intera classe arbitrale e dell’istituzione federale nel suo complesso considerata;

- la Società Udinese Calcio Spa per la violazione di cui all’art. 4, comma 2 e dell’art. 5, comma 2 del CGS, a titolo di responsabilità oggettiva per le azioni e comportamenti disciplinarmente rilevanti posti in essere dal suo socio e “patron”, Sig. Pozzo Giampaolo.

Con decisione pubblicata con il CU 92/TFN del 30 giugno 2017, questo Tribunale dichiarava inammissibile il presente deferimento in quanto le notifiche degli atti del deferimento al Sig. Pozzo erano state effettuate presso la sede della Società, in violazione, pertanto, dell’art. 38, comma 8.

Con decisione, le cui motivazioni sono state pubblicate con il comunicato n. 035/CFA del 1 settembre 2017, la Corte Federale D’Appello ha accolto il ricorso della Procura Federale, restituendo gli atti per la decisione di merito.

In particolare, il giudice di seconda istanza, pur condividendo l’assunto formulato dal Tribunale in ordine alla invalidità della notifica effettuata nei confronti del deferito Pozzo, ha ritenuto che, in ragione della nullità e non dell’inesistenza della stessa, la costituzione in giudizio del Pozzo avesse sanato l’invalidità della notifica del deferimento.

Il dibattimento

All’udienza del 12 ottobre 2017 sono intervenuti sia l’Avv. Rolando Favella, per conto della Società Udinese che ha ribadito le considerazioni di merito già formulate nelle memorie difensive prodotte nei diversi gradi del giudizio, vale a dire, in sintesi, l’assenza di giurisdizione nei confronti di Giampaolo Pozzo che non è tesserato, né ricopre alcuna carica rilevante per l’Ordinamento Federale, idonea ad attrarre lo stesso nella giurisdizione del giudice sportivo sia l’Avv.  Luciano Ruggiero Malagnini per conto del Sig.  Pozzo Giampaolo che, dopo aver reso noto che il Pozzo ha proposto gravame innanzi al Collegio di Garanzia del CONI avverso la decisione della Corte Federale D’Appello, ha eccepito l’inammissibilità del presente deferimento sotto un profilo diverso, mai esaminato nel corso dei giudizi, in quanto anche la comunicazione di conclusione del procedimento, ex art. 32 ter, è stata erroneamente notificata presso la sede della Società e, pertanto il Pozzo non ne ha avuto legale conoscenza; né tale invalidità risulta essere stata sanata, al contrario di quanto avvenuto per l’atto di deferimento, giacché il Pozzo non ha presentato alcuna argomentazione difensiva né ha esercitato la propria facoltà di essere sentito.

La Procura Federale ha, infine, formulato le seguenti richieste sanzionatorie:

- per il Sig. Pozzo Giampaolo: ammenda di € 25.000,00 (euro venticinquemila/00);

- per la Società Udinese Calcio Spa: ammenda di € 25.000,00 (euro venticinquemila/00).

I motivi della decisione

Preliminarmente il Collegio deve esaminare l’eccezione preliminare formulata dalla difesa del Pozzo in relazione alla insanabilità della comunicazione effettuata dalla Procura Federale nei confronti dello stesso, con riferimento alla comunicazione di conclusione delle indagini ex art. 32 ter.

La Corte Federale D’Appello, infatti, ha ritenuto pienamente condivisibile l’assunto di questo Tribunale in ordine alla nullità (sanabile solo con l’avvenuta costituzione) della notifica  effettuata  al  Pozzo  presso  la  sede  della  Società  Udinese  Calcio  Spa, soffermandosi, tuttavia, esclusivamente sull’avvenuta sanatoria del solo atto di deferimento a seguito della costituzione in giudizio.

Come osservato dalla difesa del Pozzo, tuttavia, anche l’atto di conclusione delle indagini è stato – erroneamente – comunicato al Pozzo presso la sede della Società senza che, pertanto, lo stesso ne abbia mai avuto conoscenza legale.

Infatti, nell’atto di deferimento viene chiaramente indicato che la comunicazione di conclusione indagini risulterebbe essere notificata in data 13 marzo 2017. In tale comunicazione si concedeva termine di tre giorni per il deposito di eventuali memorie difensive.

Nel termine predetto non risulta che il Pozzo abbia presentato le prescritte memorie.

Non sembra esservi alcun dubbio in ordine alla circostanza che la comunicazione di conclusione indagini, ex art. 32 ter del Codice di Giustizia Sportiva, costituisce presupposto indefettibile per l’emanazione del successivo atto di deferimento; in particolare trattasi di atto interlocutorio volto a garantire nella fase delle indagini e, quindi, pre-processuale, la più ampia tutela del diritto di difesa del presunto incolpato. Infatti, a seguito della memoria e/o della eventuale audizione del presunto deferito, la Procura Federale ben potrebbe giungere ad un provvedimento di archiviazione, evitando il successivo giudizio disciplinare.

Ne consegue che, qualora l’atto non raggiunga il proprio scopo, in quanto lo stesso non venga portato a conoscenza del presunto deferito nelle forme legali previste dal Codice di giustizia contabile, anche il conseguente deferimento sarebbe inammissibile.

Al contrario di quanto avvenuto per l’atto di deferimento, alcuna sanatoria può, quindi, dirsi intervenuta per la nullità della notifica della comunicazione di conclusione delle indagini.

Al riguardo va ricordato che in precedenti analoghi questo Tribunale ha ritenuto inammissibile il deferimento  qualora non  vi sia  prova  dell’avvenuto  ricevimento  della comunicazione di conclusione delle indagini, anche qualora il deferito si sia poi successivamente costituito nel giudizio disciplinare.

In tale circostanza, infatti, questo Collegio ha affermato che “Dagli atti del procedimento non si rinviene la prova dell’avvenuta notifica della “Comunicazione di conclusione indagini”, prevista dall’art. 32 ter comma quarto CGS.. Non sussistendo altri dati suscettibili di deporre a sfavore della eccezione sollevata dall’incolpato, sussistono i presupposti per la declaratoria di irricevibilità del deferimento, intendendosi per tale un atto che dall'autorità cui è rivolto non può essere preso in considerazione, neppure in linea preliminare, per mancanza dei requisiti formali richiesti dalla norma di riferimento o dalla prassi.” (TFN – SD - C.U. 35/TFN 2016/2017). La predetta decisione è stata confermata dalla Corte Federale D’Appello a Sezioni Unite, giusta comunicato n. 24/CFA s.s. 2017-18. Più nel dettaglio, anche nel procedimento per l’accertamento della responsabilità amministrativo contabile innanzi alla Corte dei conti, laddove è previsto un procedimento per certi versi analoghi, giacché prima dell’emissione dell’atto di citazione in giudizio il pubblico ministero contabile è tenuto a notificare un cd “invito a dedurre” mediante il quale viene concesso un termine al presunto responsabile per presentare le proprie controdeduzioni e di essere anche sentito personalmente.

Orbene, la nullità della notifica dell’invito a dedurre si riverbera inevitabilmente anche sul successivo atto di  citazione, determinandone la conseguente inammissibilità per violazione indefettibile del diritto di difesa anche qualora il convenuto si costituisca nel successivo giudizio.

Al riguardo, il Giudice contabile ha affermato che “La non conoscenza da parte del convenuto dell’atto di invito a dedurre, in entrambi i giudizi nei quali è stato citato, ha pregiudicato il suo diritto di difesa e rende improponibile l’azione della Procura Regionale intrapresa con gli atti di citazione relativi ai giudizi nn. 72935 e 72936 per mancanza appunto del presupposto della regolare costituzione del contraddittorio pre-dibattimentale di cui all’art. 5, comma 1, l. n. 19/1994”. (Sez. Giurisdiz. Lazio 4 ottobre 2013, n. 672).

Analoghe considerazioni devono essere effettuate se si pone a comparazione ciò che avviene nel diritto penale laddove l’omessa notifica dell’art. 415 bis del c.p.p. può comportare la nullità dell’intero processo, qualora ritualmente eccepita (vedasi Cass. Pen. Sez. VI, 12 novembre 2013, n. 45581).

Nel caso di specie, pertanto, ritiene il collegio che l’avvenuta costituzione in giudizio del Pozzo se, conformemente a quanto statuito dalla Corte Federale d’Appello vale a sanare la nullità della notifica dell’atto di deferimento, non è idonea a produrre gli stessi effetti con riferimento all’atto di conclusione delle indagini, sulla cui sanatoria della notifica nulla dice il giudice rimettente.

La nullità  della  comunicazione  dell’atto di conclusione  delle  indagini, pertanto, rende irricevibile il deferimento.

Da tale assunto ne deriva l’irricevibilità del deferimento anche nei confronti dell’Udinese Calcio Spa giacché, nel caso di specie, l’accertamento della sussistenza della responsabilità oggettiva presuppone il previo accertamento della responsabilità diretta.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare dichiara la nullità della comunicazione di conclusione delle indagini nei confronti di Pozzo Giampaolo per invalidità della sua notifica e dichiara irricevibile, per i motivi consequenziali sopra esposti, il deferimento in questione.

 

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