F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 19/TFN-SD del 18 Ottobre 2017 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CARBONE GIUSEPPE (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società US Palmese ASD), SOCIETÀ US PALMESE ASD – (nota n. 991/1147 pf16-17 AA/GP/mg del 28.7.2017). DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CARBONE GIUSEPPE (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società US Palmese ASD), SOCIETÀ US PALMESE ASD – (nota n. 990/1148 pf16-17 GP/AA/ mg del 28.7.2017). DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CARBONE GIUSEPPE (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società US Palmese ASD), SOCIETÀ US PALMESE ASD – (nota n. 1097/1149 pf16-17 /GP/AA/mg del 2.8.2017).

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CARBONE GIUSEPPE (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società US  Palmese ASD), SOCIETÀ US PALMESE ASD - (nota n. 991/1147 pf16-17 AA/GP/mg  del 28.7.2017).

 

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CARBONE GIUSEPPE (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società US Palmese ASD), SOCIETÀ US PALMESE ASD - (nota n. 990/1148 pf16-17 GP/AA/ mg  del 28.7.2017).

 

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CARBONE GIUSEPPE (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società US  Palmese ASD), SOCIETÀ US PALMESE ASD - (nota n. 1097/1149 pf16-17 /GP/AA/mg  del 2.8.2017).

Con provvedimenti del 28.7.2017 e del 2.8.2017 la Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

Deferimento del Procuratore Federale n. 991/1147 pf16-17 AA/GP/mg del 28.7.2017 – Pr.  n. 32/TFN-SD:

- Il Sig. Carbone Giuseppe, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione all’art. 94 ter, comma 13, delle NOIF e all’art. 8, commi 9 e 10, del CGS, per non aver pagato all’allenatore Sig. Tedesco Alfredo e all’allenatore Sig. Salerno Rosario, le somme accertate dal Collegio Arbitrale c/o LND con i lodi pubblicati con C.U. n. 2 del 9.3.2017 (all’esito dei ricorsi nn. 11/67, 182/56 e 182bis/56), nel termine di trenta giorni dalla comunicazione delle dette pronunce;

- la Società US Palmese ASD, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante come sopra descritto.

Deferimento del Procuratore Federale n. 990/1148 pf16-17 GP/AA/ mg del 28.7.2017 – Pr.  n. 33/TFN-SD:

- Il Sig. Carbone Giuseppe, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione all’art. 94 ter, comma 11, delle NOIF e all’art. 8, commi 9 e 10, del CGS, per non aver pagato al calciatore, Sig. Urbano Francesco, le somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della LND con decisione prot. n. 111/Cae/2016-17 del 7.3.2017, pubblicata in pari  data con C.U. n. 251, nel  termine di  trenta giorni  dalla comunicazione della detta pronuncia;

- la Società US Palmese ASD, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante come sopra descritto.

Deferimento del Procuratore Federale n. 1097/1149 pf16-17 /GP/AA/mg del 2.8.2017 – Pr.  n. 44/TFN-SD:

- Il Sig. Carbone Giuseppe, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione all’art. 94 ter, comma 11, delle NOIF e all’art. 8, commi 9 e 10, del CGS, per non aver pagato ai calciatori, Sig.ri Viscido Filippo, Corsale Raffaele, Fabio Matteo e Spilabotte Pietro, le somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della LND con decisioni prot. CAE 90, 98, 103 e 64, pubblicate con C.U. n. 190 del 3.01.2017, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione delle dette pronunce;

- la Società US Palmese ASD, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante come sopra descritto.

I deferiti non hanno fatto pervenire memorie difensive.

Il dibattimento

Alla riunione odierna è comparsa solamente la Procura Federale nella persona degli Avv.ti Giua e Pinto, la quale preliminarmente ha formulato istanza di riunione dei procedimenti per connessione soggettive ed in parte oggettiva.

Nel merito si è riportata alle argomentazioni esposte chiedendo l’irrogazione delle seguenti sanzioni in via cumulativa per le contestazioni mosse:

- per Carbone Giuseppe, la sanzione dell’inibizione di mesi 23 (ventitré);

- per la Società US Palmese ASD, le sanzioni della penalizzazione di punti 7 (sette) in classifica da scontarsi nella corrente s.s. oltre all’ammenda di € 5.000,00 (euro cinquemila/00).

I motivi della decisione

Questo Tribunale in via preliminare di rito, attesa l’istanza della Procura Federale, dispone la riunione dei procedimenti, in considerazione della evidente connessione soggettiva ed in parte oggettiva.

La documentazione depositata a corredo dei deferimenti conferma la fondatezza degli assunti della Procura Federale e la conseguente violazione della normativa federale con particolare riguardo agli artt. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 94 ter, commi 11 e 13 delle NOIF e all’art. 8, commi 9 e 10 del CGS.

Risulta infatti che allo scadere dei termini previsti, la Società deferita non ha provveduto al pagamento del dovuto in favore dei suoi tesserati, così come stabilito dai C.A.E. – L.N.D. e dal Collegio Arbitrale presso L.N.D.

Con riferimento alla determinazione delle sanzioni da irrogare, attesa l’applicabilità dell’istituto della continuazione in considerazione della riunione dei procedimenti, questo Tribunale ritiene congrue le sanzioni di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare dispone la irrogazione delle seguenti sanzioni:

- per il Sig. Giuseppe Carbone, la sanzione dell’inibizione di mesi 14 (quattordici);

- per la Società US Palmese ASD, le sanzioni della penalizzazione di punti 4 (quattro) in classifica da scontarsi nella corrente s.s. oltre all’ammenda di € 3.000,00 (euro tremila/00).

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it