F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 22/TFN-SD del 27 Ottobre 2017 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: STRACUZZI NATALE (all’epoca dei fatti Presidente del CdA e Legale rappresentante p.t. della Società ACR Messina Srl), OLIVERI PIETRO (all’epoca dei fatti Vice Presidente del CdA e Legale rappresentante della Società ACR Messina Srl), GROSSO MARIO ANTONIO (all’epoca dei fatti Vice Presidente del CdA e Legale rappresentante della Società ACR Messina Srl) – (nota n. 1134/968BIS pf16-17/GC/blp del 2.8.2017).

 

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: STRACUZZI NATALE (all’epoca dei fatti Presidente del CdA e Legale rappresentante p.t. della Società ACR Messina Srl), OLIVERI PIETRO (all’epoca dei fatti Vice Presidente del CdA e Legale rappresentante della Società ACR Messina Srl), GROSSO MARIO ANTONIO (all’epoca dei fatti Vice Presidente del CdA e Legale rappresentante della Società ACR Messina Srl) - (nota n. 1134/968BIS pf16-17/GC/blp del 2.8.2017).

Il deferimento

Con nota del 2 agosto 2017, n. 1134 968BISpf16-17/GC/blp, la Procura Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, i Signori Stracuzzi Natale, Oliveri Pietro e Grosso Mario Antonio, il primo quale Presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro-tempore della Società ACR Messina Srl, il secondo ed il terzo quali Vice Presidenti Vicari del consiglio di amministrazione e legali rappresentanti pro- tempore della medesima, ognuno con riferimento ai rispettivi poteri e funzioni, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi, per rispondere, tutti, della violazione di cui all’artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS, in relazione al C.U. 97/A del 13 dicembre 2016, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per aver depositato, entro il 31 gennaio 2017, una garanzia dell’importo di € 350.000,00 in sostituzione di quella non più efficace prestata dalla Gable Insurance AG depositata in sede di rilascio della Licenza Nazionale 2016/2017, anch’essa priva di efficacia nei confronti del beneficiario per mancato versamento del premio assicurativo.

Memorie difensive

Gli incolpati non hanno fatto pervenire memorie difensive.

Il dibattimento

Alla riunione del 26.10.2017, il rappresentante della Procura Federale, riportatosi agli atti del deferimento ha chiesto l’irrogazione della sanzione della inibizione di mesi 6 (sei) per ognuno dei deferiti.

Nessuno è comparso per i deferiti.

Motivi della decisione

Preliminarmente, si osserva che la posizione dei soggetti oggi deferiti, come risulta dagli atti, è stata separata dal procedimento promosso per i medesimi fatti nei confronti della Soc. ACR Messina Srl, già sanzionata dalla Corte Federale d’Appello (CFA CU 138 del 07/06/2017), in quanto si è reso preventivamente necessario acquisire cognizione dell’avvenuto perfezionamento, anche nei loro confronti, della notifica della comunicazione di conclusione delle indagini, nelle more effettivamente concretizzatosi.

Il deferimento è fondato e va accolto.

Il procedimento trae origine dalla segnalazione della Co.Vi.So.C. dell’8.03.2017 inoltrata alla Procura Federale, afferente la mancata osservanza, da parte della Società ACR Messina Srl, dell’adempimento previsto dal C.U. n. 97/A del 13.12.2016 per il mancato deposito, entro il 31.01.2017, di una nuova garanzia dell’importo di Euro 350.000,00, in sostituzione di quella non più efficace prestata dalla Gable Insurance AG depositata in sede di rilascio della Licenza Nazionale 2016/2017.

Nei fatti accadeva che, a seguito dell’avvenuta liquidazione coatta della Società Gable Insurance AG, con conseguente cessazione di efficacia delle fideiussioni depositate da diverse Società professionistiche al fine dell’ammissione ai Campionati Professionistici di Serie B e Lega Pro, la F.I.G.C., con C.U. n.97/A, imponeva alle medesime Società di versare entro il termine del 31.1.2017 una nuova garanzia fideiussoria, sotto comminatoria di penalizzazione di due punti da scontarsi nel campionato 2016/2017.

La Società Messina Srl e, per essa, i suoi legali rappresentanti, depositavano tempestivamente la nuova fideiussione, questa volta rilasciata dalla Argo Group SE che, pur confermandone l’emissione, ne evidenziava la sopravvenuta inefficacia per mancato pagamento del premio (come espressamente previsto dall’art. 3 della polizza fideiussoria), circostanza dedotta dalla segnalazione in tal senso fatta in data 21.2.2017 da European Brokers Srl alla Lega Pro e da questa trasmessa alla Co.Vi.So.C..

Inizialmente respinto da questo Tribunale in diversa composizione il deferimento nei confronti della Società ACR Messina Srl, la Corte Federale d’Appello, su ricorso della Procura Federale, riteneva idoneo a provare l’addebito la dichiarazione di inadempimento resa da European Brokers Srl, sebbene soggetto estraneo al contratto assicurativo di che trattavasi.

Riteneva la Corte, che la circostanza che il deferimento fosse sorto da una segnalazione proveniente da un soggetto terzo rispetto al contratto di fideiussione, se da un lato escludeva che alla stessa potesse conferirsi alcuna valenza probatoria, dall’altro non impediva che la stessa assumesse valore di atto idoneo a far pervenire all’esame della Procura Federale – tramite Lega Pro – un’adeguata e valida notizia di illecito disciplinare, comunque meritevole di trovare specifico ed idoneo supporto probatorio.

Nel merito, la Corte riteneva provato l'illecito, sia perché effettivamente riscontrata la conseguita inefficacia della polizza per mancato versamento del premio, sia in difetto della prova, di cui a norma dell’art. 2697 cod. civ. era onerata la Società in ordine all'avvenuto adempimento o alla non imputabilità dell'inadempimento.

Il quadro probatorio valutato dalla Corte vale a supportare la dichiarazione di responsabilità degli odierni deferiti che, al pari della Società, vuoi per il principio di cui alla richiamata norma civilistica, vuoi, comunque, in applicazione del principio di vicinanza della prova, potendo ancora oggi provvedervi, nulla hanno dedotto in ordine all’eventuale adempimento o alla sua non imputabilità.

Alla luce di quanto sopra, deve ritenersi sufficientemente provata, per i fatti loro ascritti, anche la responsabilità degli odierni deferiti.

Sanzioni congrue sono quelle di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento, irroga le seguenti sanzioni:

- inibizione di mesi 6 (sei) nei confronti di Stracuzzi Natale;

- inibizione di mesi 6 (sei) nei confronti di Oliveri Pietro;

- inibizione di mesi 6 (sei) nei confronti di Grosso Mario Antonio.

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