F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 26/TFN-SD del 16 Novembre 2017 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIANPAOLO PRESOTTO (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società Sacilese Calcio SSD a rl), SOCIETÀ SACILESE CALCIO SSD ARL – (nota n. 11206/596 pf16-17 AS/GP/ac dell’11.04.2017).
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIANPAOLO PRESOTTO (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società Sacilese Calcio SSD a rl), SOCIETÀ SACILESE CALCIO SSD ARL - (nota n. 11206/596 pf16-17 AS/GP/ac dell’11.04.2017).
Il deferimento
La Procura Federale con atto datato 11 aprile 2017 ha deferito a questo Tribunale il Sig. Gianpaolo Presotto, nella qualità di Presidente della SSD Sacilese Calcio Srl, al quale ha contestato la violazione dell’art. 10 comma 3 bis CGS in relazione ai punti A6) e A9) del C.U. della LND – Dipartimento Interregionale n. 167 del 18.06.2015, recante disposizioni per la iscrizione al campionato di Serie D stagione sportiva 2015/2016, per non aver provveduto al deposito entro il termine del 10 luglio 2015 ore 18.00 della visura camerale aggiornata attestante la vigenza della Società e della disponibilità del campo di giuoco juniores, mancando di adottare idonee misure volte all’effettuazione dei predetti incombenti; è stata altresì deferita la Società SSD Sacilese Calcio Srl ai sensi dell’art. 4 comma 1 CGS stanti gli inadempimenti ascritti al proprio legale rappresentante.
Siffatto deferimento aveva tratto le mosse dalla comunicazione della Co.Vi.So.D del 14 aprile 2016, che aveva evidenziato il mancato deposito da parte della Società della descritta documentazione.
Il dibattimento
Alla riunione del 15 giugno 2017 questo Tribunale, avendo verificato che gli avvisi di convocazione per detta udienza, inviati ai deferiti, non erano andati a buon fine, a mezzo di ordinanza riservata disponeva l’acquisizione a cura della Procura Federale dell’attuale indirizzo di residenza del Sig. Gianpaolo Presotto, nonchè dell’attuale domicilio/sede legale della Società Sacilese Calcio SSD a rl, da trasmettere a questo stesso Tribunale entro il termine di gg. 30 (trenta); nel contempo sospendeva il decorso dei termini ai sensi degli artt. 34 bis comma 5 CGS e 38 CGS Coni.
La Procura Federale, in ottemperanza all’ordine di cui sopra, ha fatto pervenire a questo Tribunale il certificato di stato di famiglia cumulativo del Sig. Gianpaolo Presotto, da cui risulta la residenza del predetto in Piazza del Popolo n. 56 Sacile (PN) e la visura CCIA di Pordenone afferente la Società Sacilese Calcio SSD, corrente in Sacile (PN) Via Stadio snc, identica a quella già nota.
Alla riunione odierna è comparsa la la Procura Federale, la quale ha chiesto l’integrale accoglimento del deferimento e l’applicazione delle sanzioni della inibizione di gg. 40 (quaranta) per il Presotto e dell’ammenda di € 2.000,00 (euro duemila) per la Società Sacilese Calcio SSD arl.
La decisione
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare osserva quanto segue.
Il deferimento è fondato e deve essere accolto limitatamente alla incolpazione del Sig. Gianpaolo Presotto, il quale, peraltro, non ha depositato scritti difensivi, né è comparso alla riunione odierna.
La normativa che si è richiamata, contenente gli adempimenti per la iscrizione al Campionato Nazionale di Serie D 2015/2016, prevede che le società devono formalizzare nel periodo compreso tra il 6 luglio ed il 10 luglio 2015 ore 18.00 l’iscrizione al campionato secondo le modalità on-line, in una alla compilazione definitiva e relativo invio telematico della richiesta di iscrizione al campionato e della modulistica allegata, sotto comminatoria, decorso il termine del 10 luglio 2015 ore 18.00, della mancata accettazione di alcuna operazione relativa alla richiesta di iscrizione.
Viene altresì precisato dalla suddetta normativa che l’adempimento di cui sopra deve essere comprensivo, in aggiunta alla domanda, di una serie di documenti elencati al punto A da 1 a 11, che tuttavia possono essere trasmessi in un secondo momento rispetto alla richiesta di iscrizione e cioè entro e non oltre le ore 17.00 del 22 luglio 2015.
In caso di mancato rispetto del primo dei due termini (10 luglio) la Società è considerata comunque inadempiente e l’inadempimento costituisce illecito disciplinare ed è sanzionato, a seguito di trasmissione degli atti da parte della Co.Vi.So.D, su deferimento della Procura Federale, dagli organi di giustizia sportiva con l’ammenda di € 1.000,00 per ciascun inadempimento.
Con riguardo al Campionato Nazionale Juniores, è fatto obbligo alle Società di trasmettere secondo le modalità on-line entro la stessa data del 10 luglio 2015 ore 18.00 la dichiarazione di disponibilità del campo di giuoco ed il certificato di omologazione del campo, rilasciato dal fiduciario del competente Comitato Regionale FIGC.
Nel caso di che trattasi, risulta documentalmente provato che la Società deferita, e per essa il suo legale rappresentante Sig. Gianpaolo Presotto, non ha provveduto a trasmettere al competente Dipartimento né la visura camerale aggiornata attestante la sua vigenza (punto A6), né la dichiarazione di disponibilità del campo di giuoco (punto A9).
Il Presotto, in quanto Presidente della Società e come tale responsabile della contestata violazione, deve essere sanzionato nell’ambito dell’art. 19 CGS e la relativa sanzione può essere applicata in conformità del chiesto, che corrisponde al sedimentato orientamento di questo Tribunale (inibizione di gg. 30 per un solo inadempimento, maggiorata di gg. 10 per ogni successivo inadempimento).
Nel contempo il deferimento nei confronti della Società Sacilese Calcio SSD arl è improcedibile per la irreperibilità della deferita.
Le ragioni della Procura Federale, tese all’accoglimento del deferimento e della istanza sanzionatoria nei confronti della Società Sacilese, non possono essere accolte.
Osta all’accoglimento la circostanza che gli avvisi di convocazione ad entrambe le riunioni, inviati da questo Tribunale alla Società ai sensi dell’art. 41 comma 2 CGS all’indirizzo sociale risultante dalla visura CCIA ed in questa sede confermato dalla Procura Federale, sono tornati al mittente con la dicitura destinataria irreperibile.
Il contraddittorio nei confronti della Società non si è pertanto instaurato e ciò determina di per sé l’improcedibilità del deferimento.
Se così non fosse e se si accedesse alle ragioni della Procura Federale si verrebbe a ledere il diritto di difesa dell’incolpata, che si estrinseca attraverso la facoltà di costei di prendere visione degli atti, richiederne copia, presentare memorie, istanze e quanto altro ritenga utile ai fini della propria difesa, compreso il diritto di essere sentita personalmente e che costituisce un principio cardine anche dell’ordinamento sportivo.
Pertanto, il deferimento deve essere dichiarato improcedibile per la Società Sacilese Calcio SSD arl ed accolto limitatamente al Sig. Gianpaolo Presotto.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dichiara improcedibile il capo del deferimento della Società Sacilese Calcio SSD arl; accoglie il deferimento del Sig. Gianpaolo Presotto, nella qualità, al quale infligge l’inibizione di giorni 40 (quaranta).
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