F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 27/TFN-SD del 20 Novembre 2017 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CASTELLI DAVIDE (all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società UC Albinoleffe Srl, attualmente tesserato per Federazione estera – Spagna) – (nota n. 771/753 pf17-18 GP/GT/ep del 25.7.2017).
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CASTELLI DAVIDE (all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società UC Albinoleffe Srl, attualmente tesserato per Federazione estera – Spagna) - (nota n. 771/753 pf17-18 GP/GT/ep del 25.7.2017).
Il deferimento
Con provvedimento del 25 luglio 2017 la Procura Federale ha deferito a questo Tribunale, il Sig. Davide Castelli per la violazione dei principi di cui all’art. 1bis, comma 1 del CGS, in relazione all’art. 33, commi 1 e 2 delle NOIF, in quanto, essendo tesserato, a decorrere dal 16.01.2008, con la UC Albinoleffe, quale “giovane di serie”, nella s.s. 2016-17, in data 16.1.2017, pur essendo ancora vincolato con detta Società, interrompeva scientemente e unilateralmente il rapporto con la UC Albinoleffe, al fine di potersi tesserare con la Società spagnola del Villareal, ove si trasferiva con effetto immediato.
Il patteggiamento
Prima dell’inizio del dibattimento, la Procura Federale (Avv. Enrico Liberati) e il Signor Davide Castelli, rappresentato dall’Avv. Massimo Diana, hanno depositano proposta di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS, così determinata: per il Sig. Davide Castelli, sanzione base squalifica di 4 (quattro) giornate da scontarsi in gare ufficiali e da intendersi estesa in ambito UEFA e FIFA, diminuita di 1/3 pari a 1 (una) giornata, sanzione finale squalifica di 3 (tre) giornate, da scontarsi in gare ufficiali e da intendersi estesa in ambito UEFA e FIFA.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, esaminata la proposta e ritenuta congrua la sanzione finale, adotta il seguente provvedimento:
Il TFN-SD, rilevato che prima dell’inizio del dibattimento il Signor Davide Castelli, ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi di detta norma con la sanzione sopra evidenziata; visto l’art. 23 comma 1 CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1 comma 1 CGS possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale Federale per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23 comma 2 CGS, secondo il quale l’accordo è sottoposto a cura della Procura Federale al detto organo giudicante, che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione; rilevato che l’efficacia dell’accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tale caso, su comunicazione del competente ufficio, l’organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l’udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla revoca della prima decisione; rilevato conclusivamente che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e la sanzione finale indicata risulta congrua.
Comunicato, infine, che le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083;
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dispone l’applicazione, nei confronti del calciatore Davide Castelli, della sanzione della squalifica di 3 (tre) giornate, da scontarsi in gare ufficiali e da intendersi estesa in ambito UEFA e FIFA. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto.
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