F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 28/TFN-SD del 27 Novembre 2017 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: BROLLI ROBERTO (all’epoca dei fatti Amministratore Unico e Legale rappresentante p.t. della Società Santarcangelo Calcio Srl), SOCIETÀ SANTARCANGELO CALCIO SRL – (nota n. 2387/67 pf17-18 GP/GC/blp del 28.09.2017).
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: BROLLI ROBERTO (all’epoca dei fatti Amministratore Unico e Legale rappresentante p.t. della Società Santarcangelo Calcio Srl), SOCIETÀ SANTARCANGELO CALCIO SRL - (nota n. 2387/67 pf17-18 GP/GC/blp del 28.09.2017).
Il deferimento
Con provvedimento n. 2387/67pf 17-18/GP/GC/blp in data 28 settembre 2017, il Procuratore Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare:
- il Sig. Brolli Roberto, Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro-tempore della Società Santarcangelo Calcio Srl:
per rispondere della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera E), punto 4) del C.U. 113/A del 3 febbraio 2017 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2017/2018, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver provveduto, entro il termine del 30 giugno 2017, al pagamento delle ritenute IRPEF riguardanti gli emolumenti dovuti fino al mese di aprile 2017 compreso e dei contributi INPS riguardanti gli emolumenti dovuti fino al mese di maggio 2017 compreso, ai tesserati, ai dipendenti e ai collaboratori addetti al settore sportivo, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF dei contributi INPS sopra indicati. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;
- la Società Santarcangelo Calcio Srl:
a) per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal Sig. Brolli Roberto, Presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro-tempore della Società Santarcangelo Calcio Srl;
b) per rispondere a titolo di responsabilità propria ai sensi dell’art. 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera E), punto 4) del C.U. 113/A del 3 febbraio 2017 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2017/2018, per non aver provveduto, entro il termine del 30 giugno 2017, al pagamento delle ritenute IRPEF riguardanti gli emolumenti dovuti fino al mese di aprile 2017 compreso e dei contributi INPS riguardanti gli emolumenti dovuti fino al mese di maggio 2017 compreso, ai tesserati, ai dipendenti e ai collaboratori addetti al settore sportivo, e comunque per non aver documentato la Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF dei contributi INPS sopra indicati.
Il Sig. Roberto Brolli e la Santarcangelo Calcio Srl non hanno fatto pervenire alcuna memoria difensiva.
Il patteggiamento
Prima dell’inizio del dibattimento, la Procura Federale e il Signor Roberto Brolli, rappresentato dall’ Avv. Eduardo Chiacchio, hanno depositano proposta di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS, così determinata: per il Sig. Roberto Brolli, sanzione base inibizione di mesi 6 (sei), diminuita di 1/3 pari a mesi 2 (due), sanzione finale inibizione di mesi 4 (quattro).
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, esaminata la proposta e ritenuta congrua la sanzione finale, adotta il seguente provvedimento:
Il TFN-SD, rilevato che prima dell’inizio del dibattimento il Signor Roberto Brolli ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi di detta norma con la sanzione sopra evidenziata; visto l’art. 23 comma 1 CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1 comma 1 CGS possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale Federale per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23 comma 2 CGS, secondo il quale l’accordo è sottoposto a cura della Procura Federale al detto organo giudicante, che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione; rilevato che l’efficacia dell’accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tale caso, su comunicazione del competente ufficio, l’organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l’udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla revoca della prima decisione; rilevato conclusivamente che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e la sanzione finale indicata risulta congrua.
Comunicato, infine, che le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083;
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dispone l’applicazione della sanzione di cui al dispositivo.
Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto. Il procedimento è proseguito per la Società deferita.
Il dibattimento
Alla udienza del 17 novembre 2017, la Procura Federale si è riportata all’atto di deferimento ed ha concluso chiedendo, ai sensi delle vigenti disposizioni, per la Società Santarcangelo Calcio Srl la sanzione della penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.
È comparso l’Avv. Chiacchio per la Società Santarcangelo Calcio Srl, il quale ha precisato che il sodalizio sportivo mai è stato sanzionato per violazioni analoghe a quelle contestate ed ha concluso per l’irrogazione della sanzione dell’ammenda.
Motivi della decisione
Il deferimento è fondato.
Risulta documentalmente accertato, che la Società non ha provveduto, entro il termine del 30 giugno 2017, al pagamento delle ritenute IRPEF riguardanti gli emolumenti dovuti fino al mese di aprile 2017 compreso e dei contributi INPS riguardanti gli emolumenti dovuti fino al mese di maggio 2017 compreso, ai tesserati, ai dipendenti e ai collaboratori addetti al settore sportivo, né ha documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF dei contributi INPS sopra indicati.
Il sodalizio deferito risulta responsabile, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal Sig. Brolli Roberto, Presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro-tempore della Società Santarcangelo Calcio Srl.
Non può trovare accoglimento la richiesta formulata dal difensore del sodalizio sportivo in quanto la normativa violata prevede la specifica sanzione di seguito comminata.
Il dispositivo
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, visto l’art. 23 CGS, dispone l’applicazione per il Sig. Roberto Brolli, della sanzione della inibizione di mesi 4 (quattro).
Infligge alla Società Santarcangelo Calcio Srl la sanzione della penalizzazione di 1 punto in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.
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