F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 35/TFN-SD del 23 Gennaio 2018 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FEDELI FRANCO (all’epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante p.t. della Società SS Sambenedettese arl), SOCIETÀ SS SAMBENEDETTESE arl- (nota n. 3971/36 pf17-18 GC/GP/ac del 13.11.2017).

 

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FEDELI FRANCO (all’epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante p.t. della Società SS Sambenedettese arl), SOCIETÀ SS SAMBENEDETTESE arl- (nota n. 3971/36 pf17-18 GC/GP/ac del 13.11.2017).

Il deferimento

Con provvedimento del 10 novembre 2017, il Procuratore Federale deferiva a questo Tribunale Federale Nazionale Sez. Disciplinare:

1. Il Signor Franco Fedeli (all’epoca dei fatti Amministratore Unico e Legale Rappresentante della Società SS Sambenedettese Srl) per rispondere della violazione dell’art. 1bis, comma 1, del CGS, in relazione all’inosservanza dell’impegno assunto con la dichiarazione di cui al punto 1), lett. h), del Titolo III – Criteri Sportivi e Organizzativi – del Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione al Campionato Professionistico di Lega Pro 2016/2017, pubblicato con Comunicato Ufficiale n. 368/A del 26.04.2016, per non aver fatto partecipare un rappresentante della Società SS Sambenedettese Srl all’incontro sul tema della tutela della salute e della lotta al doping organizzato dalla Lega Pro, in accordo con la FIGC il 28.03.2017.

2. La Società SS Sambenedettese Srl per rispondere a titolo di responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 CGS per il comportamento posto in essere dal proprio Legale Rappresentante.

Le memorie difensive

Nei termini assegnati nell’atto di comunicazione degli addebiti, il deferito Franco Fedeli, n.q. di Amministratore Unico e Legale Rappresentante della Società SS Sambenedettese Srl, presentava memoria difensiva con la quale respingeva qualsivoglia violazione del CGS. Spiegava, sul punto, che, proprio al fine di adempiere a quanto previsto dalla normativa Federale, il deferito e la Società SS Sambenedettese inviavano alla Lega Italiana Calcio Professionistico, in data 21.3.2017, il nominativo del Dott. Marco Conio che avrebbe dovuto partecipare, in qualità di medico, all’incontro formativo sul tema della formazione e della lotta al doping per il giorno 28 marzo 2017.

La Società SS Sambenedettese Srl aveva, pertanto, provveduto in data 26.03.2017 a consegnare al Dott. Marco Conio la suddetta convocazione, relativa all’incontro formativo del giorno 28.3.2017 presso la palestra del Centro Tecnico Federale di Coverciano  ed  aveva ovviamente confidato nella presenza del Dott. Conio all’incontro.

Solo con la notifica del deferimento, la Società SS Sambenedettese ed il suo Amministratore Unico, avevano appreso della mancata partecipazione da parte del professionista, il quale aveva successivamente giustificato la sua assenza mediante deposito di certificato ospedaliero del 28.3.2017 che attestava il ricovero in pronto soccorso per colica renale con annessa terapia antibiotica e prescrizione di n. 5 giorni di riposo medico.

Adducendo, dunque, l’assoluta buona fede della sua condotta, il deferito Signor Franco Fedeli chiede di essere prosciolto dall’illecito ad egli ascritto o, in alternativa, di vedersi  erogare  il minimo edittale della sanzione prevista.

Il dibattimento

All’odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale, ha richiesto l’applicazione delle seguenti sanzioni: nei confronti del Signor Franco Fedeli l’inibizione per giorni 30; nei confronti della Società SS Sambenedettese Srl l’ammenda di euro 20.000,00.

È altresì comparso il difensore dei deferiti, il quale ha preliminarmente formulato istanza di riunione del presente procedimento con il n. 98/TFN-SD, viste le ragioni di connessione soggettiva e parzialmente oggettiva e ciò anche al fine dell’eventuale riconoscimento della continuazione nel caso in cui venisse irrogata una sanzione; ha concluso infine per il proscioglimento di entrambi i deferiti da ogni addebito, e in subordine per l’irrogazione della sanzione edittale minima a loro carico.

La Procura Federale non si è associata alla suddetta istanza di riunione.

La decisione

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare,

preliminarmente, vista l’istanza di riunione del presente procedimento con il n. 98/TFN-SD formulata dalla difesa dei deferiti;

rilevato che la Procura Federale non si è associata alla suddetta istanza;

dispone non accogliersi la predetta istanza e pertanto procedere separatamente nella trattazione di ciascun deferimento.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, esaminati gli atti, rileva quanto segue:

Il deferimento trae spunto dall’attività d’indagine espletata nel corso del procedimento disciplinare 36pf17-18, avente ad oggetto: “Mancata partecipazione con un proprio rappresentante da parte della Società S.S. Sambenedettese Calcio all’incontro sul tema della formazione e della lotta al doping organizzato dalla FIGC il 28.3.2017, così come previsto dal C.U. n. 368/a del 26.4.2016”.

Dagli atti di indagine, dalle evidenze istruttorie, è emersa l’effettiva violazione, da parte dei deferiti delle norme indicate e di conseguenza la fondatezza degli addebiti loro mossi dalla Procura Federale, anche in considerazione del fatto che, secondo quanto disposto dall’ultimo capoverso del punto 1) del Titolo III del Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione ai Campionati Professionistici di Lega Pro 2016/2017, “l’inosservanza degli impegni assunti con la dichiarazione di cui al punto 1), lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l) e m) costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata su deferimento della Procura Federale, dagli organi di giustizia sportiva, per ciascun inadempimento con l’ammenda non inferiore ad € 20.000,00”

Le eccezioni sollevate dal difensore dei deferiti nella propria memoria difensiva e nel corso del dibattimento, non possono ritenersi meritevoli di accoglimento. La Società deferita risponde sempre e comunque del comportamento posto in essere dai propri delegati, è le giustificazioni addotte in epoca successiva al deferimento non sono di per se un giustificato e idoneo motivo atto ad escludere il comportamento antiregolamentare contestato ai deferiti dalla Procura Federale.

Quanto alla Società SS Sambenedettese Srl risulta acclarata la responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 CGS, per il comportamento posto in essere dal proprio Legale Rappresentante.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale Sez. Disciplinare, in accoglimento del deferimento proposto, irroga le seguenti sanzioni: nei confronti del Signor Franco Fedeli l’inibizione per giorni 30 (trenta), nei confronti della Società SS Sambenedettese Srl l’ammenda di euro 20.000,00 (ventimila,00).

 

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