F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 35/TFN-SD del 23 Gennaio 2018 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GABRIELLI ANDREA (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società AS Cittadella Srl), SOCIETÀ AS CITTADELLA SRL – (nota n. 3078/16 pf17-18 GC/GP/ac del 18.10.2017).
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GABRIELLI ANDREA (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società AS Cittadella Srl), SOCIETÀ AS CITTADELLA SRL - (nota n. 3078/16 pf17-18 GC/GP/ac del 18.10.2017).
Il deferimento
Con provvedimento 3078/pf16-17/GC/GP/ac in data 18 ottobre 2017, il Procuratore Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare:
1) il Signor Gabrielli Andrea, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società AS Cittadella Srl, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all’inosservanza dell’impegno assunto con la dichiarazione di cui al punto 1), lett. e), del Titolo III – Criteri Sportivi e Organizzativi – del Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione ai Campionati Professionistici di Serie B 2016/2017, pubblicato con Comunicato Ufficiale n. 367/A del 26/4/2016, per non aver tesserato almeno ulteriori venti calciatrici under 12 all’interno del proprio settore giovanile, e per non aver posto in essere le modalità alternative di assolvimento dell’obbligo previste dal medesimo punto 1), lettera e);
2) la Società AS Cittadella Srl, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4 comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante come sopra descritto.
Le memorie difensive
Il Sig. Gabrielli Andrea e la AS Cittadella Srl, hanno fatto pervenire una memoria difensiva, con la quale evidenziano l’infondatezza della tesi accusatoria attesa,
- in fatto: a. l’attività di propaganda e pubblicizzazione svolta dal sodalizio sportivo al fine di tesserare giovani atlete; b. la esigua popolazione delle bambine del comune di Cittadella la quale si attesta sul numero di 440;
- in diritto: a. il tenore letterale della norma federale prevede l’impegno e non l’obbligo a tesserare giovani atlete; b. la applicabilità al caso di specie sia dell’istituto della forza maggiore, sia della esenzione di responsabilità per impossibilità di eseguire la prestazione; c. la incongruità, sproporzionalità e eccessiva afflittività della sanzione prevista, segnalando il rispetto e l’ottemperanza della informativa trasmessa all’Organo federale.
Concludono chiedendo, in via principale il rigetto e/o l’annullamento del deferimento, in subordine chiedendo l’applicazione di una sanzione inferiore a quella prevista dal minimo editale in considerazione della attenuante riferibile al comportamento dei deferiti.
Il dibattimento
Alla udienza del 18.1.2018 è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale riportandosi integralmente all’atto di deferimento ha concluso per il suo accoglimento e formulando le seguenti richieste sanzionatorie:
- per Gabrielli Andrea, inibizione di mesi 1 (uno);
- per la Società AS Cittadella Srl, ammenda di € 40.000,00 (quarantamila/00).
È altresì comparso il difensore dei deferiti, Avv. Laura Dal Zuffo, il quale si è riportato alle memorie difensive ritualmente depositate, instando per il proscioglimento dei deferiti ovvero, in subordine, determinando una sanzione in misura inferiore in considerazione delle attenuanti.
Motivi della decisione
Il deferimento è fondato. La Procura Federale ha dimostrato che il sodalizio sportivo non ha tesserato il numero di giovani calciatrici (under 12) previsto dal Sistema Licenze Nazionali 2016- 17 –Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 367/A.
La contestazione mossa appare pacifica in quanto confermata dal medesimo sodalizio sportivo il quale, tuttavia, ha precisato e documentato di aver posto in essere l’attività di propaganda e pubblicizzazione volta alla divulgazione della attività sportiva calcistica e finalizzata al tesseramento di giovani calciatrici per la Società AS Cittadella Srl. A prova dell’effettivo svolgimento della menzionata attività di propaganda, la difesa dei deferiti ha depositato ampia documentazione dalla quale si rileva l’esiguo numero della popolazione delle bambine del comune di Cittadella, la quale si attesta sul numero di 440, e pertanto la tangibile difficoltà per il raggiungimento del numero di giovani tesserate, imposto dalla norma federale.
Non possono essere accolte le considerazioni esposte dalla difesa dei deferiti in ordine alla interpretazione della norma, in quanto i criteri ivi esposti risultano essere cogenti e alla loro violazione conseguono specifiche sanzioni.
Tuttavia, la menzionata, e documentata, attività svolta dal sodalizio sportivo induce questo Tribunale a mitigare sensibilmente, anche in applicazione dell’art. 16, comma 1, CGS, le richieste sanzionatorie formulate dalla Procura Federale.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare infligge le seguenti sanzioni:
- per il Sig. Gabrielli Andrea la sanzione della inibizione di giorni 10 (dieci);
- per la Società Cittadella, la sanzione della ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00).
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