F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 38/TFN-SD del 08 Febbraio 2018 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MESCE GAETANO (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società US Poggibonsi Srl), SOCIETÀ US POGGIBONSI SRL – (nota n. 4333/117 pf 17-18/GP/AA/mg del 21.11.17). DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MESCE GAETANO (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società US Poggibonsi Srl), SOCIETÀ US POGGIBONSI SRL – (nota n. 4231/116 pf 17-18/GP/AA/mg del 20.11.17). DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MESCE GAETANO (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società US Poggibonsi Srl), SOCIETÀ US POGGIBONSI SRL – (nota n. 4228/115 pf 17-18/GP/AA/mg del 20.11.17).
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MESCE GAETANO (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società US Poggibonsi Srl), SOCIETÀ US POGGIBONSI SRL - (nota n. 4333/117 pf 17-18/GP/AA/mg del 21.11.17).
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MESCE GAETANO (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società US Poggibonsi Srl), SOCIETÀ US POGGIBONSI SRL - (nota n. 4231/116 pf 17-18/GP/AA/mg del 20.11.17).
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MESCE GAETANO (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società US Poggibonsi Srl), SOCIETÀ US POGGIBONSI SRL - (nota n. 4228/115 pf 17-18/GP/AA/mg del 20.11.17).
Il deferimento
La Procura Federale, con tre distinti atti datati 21 novembre 2017, ha deferito a questo Tribunale il Sig. Gaetano Mesce, nella qualità di Presidente della Società US Poggibonsi Srl, per violazione dell’art. 1 bis comma 1 CGS in relazione all’art. 94 ter comma 11 NOIF e all’art. 8 commi 9 e 10 CGS per la parte sanzionatoria.
L’organo inquirente ha, altresì, deferito la Società US Poggibonsi Srl ai sensi dell’art. 4 comma 1 CGS per responsabilità diretta in relazione alla violazione contestata al proprio legale rappresentante.
Il deferimento trae origine da tre decisioni della Commissione Accordi Economici LND la quale, in accoglimento dei ricorsi presentati da quattro calciatori tesserati con la Società, aveva riconosciuto il credito vantato dai ricorrenti nei confronti del Sodalizio; credito tuttavia rimasto inadempiuto nonostante che le decisioni della Commissione fossero state ritualmente comunicate alla società debitrice.
I deferiti hanno fatto pervenire a questo Tribunale memoria difensiva 25/26 gennaio 2018, a mezzo della quale chiedono in via principale il proscioglimento ed in subordine, soccorrendo la contraria ipotesi, l’applicazione della sanzione minima ritenuta di giustizia, secondo ragione ed equità.
Il patteggiamento
Alla riunione odierna, sono comparsi il rappresentante della Procura Federale, avv. Silvia Loche, e l’avv. Fabio Giotti per i deferiti, munito di delega, i quali, prima dell’apertura del dibattimento, previa istanza di riunione dei procedimenti in epigrafe, hanno presentato proposta di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS, così concordate: per il Sig. Mesce Gaetano, sanzione base inibizione di mesi 9 (nove), diminuita di 1/3, pari a mesi 3 (tre), sanzione finale: inibizione di mesi 6 (sei); per la Società US Poggibonsi Srl, sanzione base penalizzazione di punti 4 (quattro) e ammenda di € 2.100,00 (euro duemilacento/00), diminuita di 1/3, pari a punti 1 (uno) e ammenda di € 700,00 (Euro settecento/00), sanzione finale: penalizzazione di punti 3 (tre) e ammenda di € 1.400,00 (euro millequattrocento/00).
Decisione
Il TFN-SD, preliminarmente, dispone la riunione dei tre procedimenti nn. 110-111- 112 per connessione soggettiva ed in parte oggettiva.
In prosieguo:
Rilevato che prima dell’inizio del dibattimento il Sig. Mesce Gaetano e la Società US Poggibonsi Srl hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi del C.G.S. concordando con la Procura federale la sanzione sopra indicata;
Visto l’art. 23 comma 1 CGS, secondo cui i soggetti di cui all’art. 1 comma 1 CGS possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale Federale per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;
Visto l’art. 23 comma 2 CGS, ai sensi del quale l’accordo è sottoposto a cura della Procura Federale al detto organo giudicante, che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione; rilevato che l’efficacia dell’accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tale caso, su comunicazione del competente ufficio, l’organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l’udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla revoca della prima decisione;
Ritenuto che, nella fattispecie in esame, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti s’appalesa corretta e la sanzione finale congrua in relazione alle circostanze del caso concreto;
Dato avviso alle parti che le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083;
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare previa riunione dei tre deferimenti nn. 110-111- 112, dispone ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 CGS l’applicazione delle seguenti sanzioni:
- per il Sig. Mesce Gaetano, inibizione di mesi 6 (sei);
- per la Società US Poggibonsi Srl, penalizzazione di punti 3 (tre) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva e ammenda di € 1.400,00 (euro millequattrocento/00).
Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.
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