F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 39/TFN-SD del 08 Febbraio 2018 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SERENA STEFANO (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società AC Mestre Srl), SOCIETÀ AC MESTRE SRL – (nota n. 4642/135 pf17-18/GC/GP/ac del 28.11.2017).
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SERENA STEFANO (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società AC Mestre Srl), SOCIETÀ AC MESTRE SRL - (nota n. 4642/135 pf17-18/GC/GP/ac del 28.11.2017).
Il deferimento
Con provvedimento del 28 novembre 2017, il Procuratore Federale ha deferito davanti questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare: 1) il Sig. SERENA STEFANO, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società A.C. MESTRE S.R.L. per violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione al Titolo II – Criteri Infrastrutturali – lettera A), punto 3), del Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione al Campionato Professionistico di Lega Pro 2017/2018, pubblicato con Comunicato Ufficiale n. 113/A del 3.02.2017, per aver depositato oltre il termine del 20.06.2017, previsto dalla normativa federale, il nulla osta del Prefetto di Venezia a corredo dell’istanza per ottenere la deroga a svolgere l’attività per la stagione 2017/2018 in un impianto non ubicato nel proprio comune, lo stadio “Piergiovanni Mecchia” di Portogruaro; 2) la società A.C. MESTRE S.R.L., per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante.
Il deferimento origina dalla segnalazione della Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi Organizzativi del 9/8/2017 la quale, nella riunione del 3/8/2017, aveva rilevato che l’istanza in “deroga” presentata dalla società per svolgere l’attività sportiva 2017/2018 presso lo stadio “Pier Giovanni Mecchia” di Portogruaro era stata presentata dalla compagine A.C. Mestre srl in data 21/6/2017, oltre il termine del 20/6/2017 previsto nel Titolo II – Criteri Infrastrutturali – lettera A), punto 3), del Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione al Campionato Professionistico di Lega Pro 2017/2018, pubblicato con Comunicato Ufficiale n. 113/A del 3.02.2017.
Il C.U. n. 113/A del 3/2/2017 all’ultimo capoverso del Titolo II, lettera A), prevede che: “l’inosservanza del termine del 20 giugno 2017,….. per le società che hanno richiesto la deroga con riferimento a ciascuno degli adempimenti di cui al punto 3), costituisce illecito disciplinare ed è sanzionato, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, per ciascun inadempimento, con l’ammenda non inferiore ad € 10.000,00”.
L’avviso di conclusioni delle indagini è stato ritualmente comunicato in data 19 ottobre 2017. In data 9/11/2017 i deferiti hanno fattoi pervenire alla Procura Federale memoria difensiva a mezzo del difensore Avv. Massimo Zappalà.
In data 2 febbraio 2018, prima dell’apertura del dibattimento, la Procura Federale ed i deferiti Stefano Serena ed A.C. Mestre srl, in forza di procura speciale rilasciata al loro difensore, Avv. Lorenzo Sereni, hanno depositato accordo ai sensi dell’art. 23, CGS.
Il Patteggiamento
Sulla richiesta di applicazione della sanzione ex art. 23 del C.G.S., Il Tribunale pronuncia il seguente provvedimento:
Rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, i deferiti hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS [pena base per Stefano Serena, sanzione di 30 giorni di inibizione, diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a giorni 20 (venti) di inibizione]; [pena base per A.C. Mestre srl, € 10.000,00 di ammenda, diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS ad € 6.667,00 (seimilaseicentosessantasette/00) di ammenda].
Considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; Visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale Federale, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone le specie e la misura;
Visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’accordo è sottoposto, a cura della Procura Federale, all’Organo giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione;
Ribadito che l’efficacia dell’accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti dei richiedenti, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tal caso, su comunicazione del competente ufficio, l’organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione e, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l’udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore generale dello sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 giorni successivi dalla revoca della prima decisione;
Esaminata dal Collegio la documentazione inerente l’odierno deferimento e ritenute congrue, in relazione ai fatti accertati, alle contestazioni sollevate ed al materiale probatorio acquisito, le sanzioni proposte;
Reso noto alle parti che l’ammenda di cui alla presente decisione dovrà essere versata alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IBAN: IT 50 K 01005 03309 000000001083.
Il dispositivo
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni:
- giorni 20 (venti) di inibizione a carico del sig. Stefano Serena;
- € 6.667,00 (seimilaseicentosessantasette/00) di ammenda a carico della società A.C. Mestre srl.
Dichiara chiuso il procedimento nei confronti dei deferiti.
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