F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 45/TFN-SD del 01 Marzo 2018 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: BAÙ FRANCESCO (all’epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante della Società SSD arl Sacilese Calcio), Società SSD ARL SACILESE CALCIO – (nota n. 9615/509 pf16-17 MB/GP/gb del 08.03.2017).

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: BAÙ FRANCESCO (all’epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante della Società SSD arl Sacilese Calcio),  Società SSD ARL SACILESE CALCIO - (nota n. 9615/509 pf16-17 MB/GP/gb del 08.03.2017).

Il deferimento

Con provvedimento del 8.3.2017 ha deferito dinanzi questo Tribunale:

- Baù Francesco, all’epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante della Società SSD arl Sacilese Calcio, della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all’art. 1 bis, comma 1 e 5, del CGS, con riferimento all'art. 38, comma 1, delle NOIF e all'art. 34, del Regolamento del Settore Tecnico, per avere, nella stagione sportiva 2015/2016, in assenza di tesseramento, sottoscritto l'accordo economico e impegnato quale allenatore della SSD a R.L. Sacilese Calcio, il sig. Vinicio Bisioli, inserendolo in tale veste nelle distinte di gara;

- la Società SSD ARL Sacilese Calcio, per rispondere a titolo di responsabilità diretta e oggettiva per i comportamenti posti in essere nella stagione calcistica 2015/2016 dal proprio legale rappresentante e dal tecnico, Sig. Bisioli, per i comportamenti posti in essere dallo stesso a favore o comunque nell’interesse della Società anzidetta.

Alla riunione del 31.5.2017 questo Tribunale, avendo verificato che gli avvisi di convocazione per detta udienza, inviati ai deferiti ai sensi dell’art. 41 comma 2 CGS, non erano andati a buon fine, a mezzo di ordinanza, pubblicata con Com. Uff. n. 92/TFN-SD del 9.6.2017, disponeva la restituzione degli atti alla Procura Federale per la corretta individuazione degli indirizzi cui notificare la convocazione;

Con nota del 12.12.2017 la Procura Federale adempiva alla suddetta ordinanza, depositando i seguenti documenti e cioè visura storica camerale della SSD ARL Sacilese Calcio, Estratto dal Registro INI-Pec del Ministero dello Sviluppo Economico e certificato di residenza del Sig. Francesco Baù.

Sulla base della citata documentazione depositata dalla Procura Federale, il Tribunale provvedeva ai nuovi avvisi di convocazione per la odierna riunione.

Il dibattimento

Alla riunione odierna è comparsa la Procura Federale, la quale ha confermato i recapiti dei deferiti di cui alla documentazione depositata dalla stessa Procura in data 12.12.2017.

I motivi della decisione

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare osserva quanto segue.

Osta all’accoglimento del deferimento la circostanza che gli avvisi di convocazione ad entrambe le riunioni, inviati da questo Tribunale ad entrambi i deferiti ai sensi dell’art. 41 comma 2 CGS agli indirizzi in questa sede confermati dalla Procura Federale, sono tornati al mittente con le diciture destinatario trasferito (Francesco Baù) ed irreperibile  (Società Sacilese Calcio SSD), la PEC di tale società è risultata non più valida.

Il contraddittorio non si è pertanto instaurato e ciò determina di per sé l’improcedibilità del deferimento.

Infatti ove si procedesse nel merito si verrebbe a ledere il diritto di difesa degli incolpati, che si estrinseca attraverso la facoltà di costoro di prendere visione degli atti, richiederne copia, presentare memorie, istanze e quanto altro ritengano utile ai fini della difesa, compreso il diritto di essere sentiti personalmente e che costituisce un principio cardine anche dell’ordinamento sportivo. In tal senso soccorre lo specifico precedente di questo Tribunale sempre nei confronti degli stessi deferiti (cfr. Com. Uff. n. 26/TFN del 16.11.2017, proc. n. 225), decisione peraltro confermata dalla CFA con Com. Uff. n. 72 del 20.12.2017.

Pertanto, il deferimento deve essere dichiarato improcedibile.

Il dispositivo

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dichiara improcedibile il deferimento a carico di Francesco Baù e Società SSD Sacilese.

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