F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 48/TFN-SD del 07 Marzo 2018 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: TOMASI ANTONIO (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD Carré Chiuppano AV), SOCIETÀ ASD CARRÉ CHIUPPANO AV – (nota n. 5410/278 pf 17-18 GP/AS/ac del 19.12.17).

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: TOMASI ANTONIO (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD Carré Chiuppano AV), SOCIETÀ ASD CARRÉ CHIUPPANO AV - (nota n. 5410/278 pf 17-18 GP/AS/ac del 19.12.17).

Il deferimento.

Il Procuratore Federale ed il Procuratore Federale Aggiunto, letti gli atti dell'attività di indagine espletata nel procedimento n. 278 pf 2017-2018 avente ad oggetto "Mancato rispetto, da parte della ASD Carré Chiuppano A.V., del termine previsto dal Comunicato Ufficiale n. 850 del 10 giugno 2016, per il deposito della documentazione relativa all'iscrizione al Campionato Nazionale di Calcio a 5 Serie B- Stag. Sport. 16/17 (prot. 2640). Procedimento iscritto nel registro della Procura Federale FIGC in data 23 ottobre 2017 al n. 278 pf 17-18", vista la segnalazione del 5.10.2017 della Co.Vi.So.D. sul mancato deposito nel termini della fideiussione bancaria di Euro 2.500,00= e la comunicazione di conclusione delle indagini notificata in data 27.11.2017, rilevato che la memoria difensiva del 7.12.2017 non era in grado di escludere la responsabilità disciplinare, ha deferito innanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

1) il Signor Antonio TOMASI, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD Carré Chiuppano A.V., per la violazione di cui all'art. 10, comma 3 bis, del CGS, in relazione al punto A5) del Comunicato Ufficiale n. 850/2016 della Lega Nazionale Dilettanti, Divisione Calcio a 5, per non aver provveduto a depositare, entro il termine dell'11.7.2016, ore 18.00, la fideiussione bancaria di Euro 2,500,00= e, comunque, per non aver adottato misure volte all'effettuazione del predetto incombente; 2) la Società ASD Carré Chiuppano A.V., a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, per la violazione ascritta al proprio legale rappresentante.

Il dibattimento. I deferiti, per quanto regolarmente notiziati, non hanno fatto pervenire memorie difensive, restando assenti anche all'odierna riunione. Il rappresentante della Procura Federale ha concluso per l'accoglimento del deferimento chiedendo l'irrogazione delle seguenti sanzioni: - al Signor Antonio Tomasi, giorni 30 (trenta) di inibizione; - alla Società ASD Carrè Chiuppano, ammenda di Euro 300,00 (Euro trecento/00).

 I motivi della decisione.

Il deferimento è fondato e meritevole di accoglimento alla luce degli elementi documentali e testimoniali acquisiti agli atti. La segnalazione della Co.Vi.So.D. del 5.10.2017 in ordine al mancato deposito della fideiussione di Euro 2.500,00= entro il termine dell'11.7.2016, prevista al punto A5) del Comunicato Ufficiale n. 850 della Lega Nazionale Dilettanti, Divisione Calcio a 5, pubblicato in Roma il 10.6.2016, è sufficiente a provare la fondatezza dell'addebito tenuto conto della circostanziata esposizione dei fatti posti a fondamento dell’indagine, confluiti nell’attività di contestazione degli addebiti e riscontrati in atti. Il fatto fondante l’addebito è anche sostanzialmente ammesso nella memoria difensiva 7.12.2017 che il Signor Antonio Tomasi, nella dichiarata qualità di legale rappresentante di ASD Carrè Chiuppano, ha inviato alla Procura Federale dopo la comunicazione di conclusione delle indagini. In detta memoria il deferito ha cercato di giustificare il ritardato deposito della garanzia, sostenendone la non imputabilità, in ragione del comportamento della Banca preposta all'emissione del documento la quale avrebbe subordinato il rilascio della nuova garanzia al "ritorno dall'Ufficio Amministrazione di Roma di quella depositata per la stagione precedente 15/16, avvenuto solo dopo sollecito da parte della Società scrivente".

Orbene, tale giustificazione, peraltro resa in assenza di qualsiasi documentazione a sostegno, non fa venir meno la responsabilità del legale rappresentante e, di conseguenza, quella della Società calcistica, in quanto basata su elementi di fatto non scriminanti. Ed invero, compete al legale rappresentante della compagine societaria predisporre ed apprestare per tempo tutte le più idonee iniziative affinché il termine per il deposito della garanzia fideiussoria venga rispettato in ciascuna stagione sportiva, incorrendo in difetto in comportamento colpevole, anche sotto il profilo soggettivo. L’unica ragione scriminante potrebbe, infatti, rilevare in presenza di una causa soggettiva e/o oggettiva di esclusione della condotta punibile, individuabile nelle ipotesi di caso fortuito o di forza maggiore, tale da elidere il rapporto di causalità tra il soggetto e la condotta (imputabilità soggettiva) e/o la condotta e l’evento (nesso di causalità oggettiva).

Ipotesi nella specie non ricorrenti, trattandosi di adempimenti (omessi) che il deferito avrebbe potuto assolvere usando l’ordinaria diligenza richiesta all’operatore del settore ovvero di eventi il cui verificarsi egli avrebbe potuto evitare mediante un’appropriata organizzazione del lavoro. Il deferimento, in conclusione, è fondato. La richiesta sanzionatoria di un mese di inibizione a carico del legale rappresentante in proprio, alla luce del complessivo disposto dell'art. 10 CGS, pare equa e proporzionata. Quanto alla sanzione a carico della Società calcistica, per effetto della responsabilità diretta contestata, va applicata la sanzione di Euro 300,00=, appositamente prevista dal citato C.U. in caso di una sola violazione alle norme precettive per i sodalizi partecipanti al campionato di Serie B, calcio a 5. Il dispositivo

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento,

P.Q.M.

infligge le seguenti sanzioni:

- al Signor Antonio Tomasi, un mese di inibizione;

- alla Società ASD Carré Chiuppano, l'ammenda di Euro 300,00 (Euro trecento/00).

 

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