F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 52/TFN-SD del 26 Marzo 2018 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: AMATO CARLO (all’epoca dei fatti Presidente della Società ASD Due Torri), SOCIETÀ ASD DUE TORRI – (nota n. 5758/148pf17- 18/GP/AA/mg del 08.01.2018).

 

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: AMATO CARLO (all’epoca dei fatti Presidente della Società ASD Due Torri), SOCIETÀ ASD DUE TORRI - (nota n. 5758/148pf17- 18/GP/AA/mg del 08.01.2018).

Il deferimento

Con provvedimento dell’8 gennaio 2018, con udienza fissata al 22.3.2018, la Procura Federale deferiva dinanzi questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

1) Amato Carlo, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD DUE TORRI, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 94 ter, comma 11, delle NOIF e all’art. 8, commi 9 e 10, del CGS, per non aver pagato ai calciatori, Sigg.ri Marco Lima e Girolamo Provenzano, le somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della LND con decisioni prot. 42bis/Cae/2015-2016 e 195/Cae/2015-2016, pubblicate con C.U. n. 115 del 22.09.2016, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione delle dette pronunce.

2) la Società ASD Due Torri, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante come sopra descritto.

Le memorie difensive

Nei termini assegnati nell’atto di comunicazione degli addebiti, nessuno dei deferiti ha presentato alcuna memoria difensiva.

Il dibattimento

Alla riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale, ha concluso per l’integrale accoglimento dell’atto di deferimento, richiedendo a carico dei deferiti l’irrogazione delle seguenti sanzioni: nei confronti del Signor Carlo Amato l’inibizione per mesi 7 (sette); nei confronti della Società ASD Due Torri 2 (due) punti di penalizzazione e l’ammenda di euro 1.600,00 (Euro milleseicento/00). Nessuno è comparso per i deferiti.

La decisione

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, esaminati gli atti, rileva quanto segue:

Il deferimento trae spunto dall’attività d’indagine espletata nel corso del procedimento disciplinare n. 148pf17-18 avente a oggetto: “Mancato pagamento, entro il termine stabilito, da parte della Società Due Torri, della somma di 3.500,00 euro, a favore del calciatore Provenzano Girolamo, prot. 195/CAE e della somma di 2.500,00 euro a favore del calciatore Lima Marco, prot.45/bis/CAE. Iscritto nel registro dei procedimenti della Procura Federale in data 21 settembre 2017 al n. 148pf 17-18”.

 In merito alla posizione dei deferiti ASD Due Torri e Carlo Amato, si osserva quanto segue: dagli atti di indagine, dalle evidenze istruttorie, dai documenti in atti e dai verbali di audizione è emerso che la Commissione Accordi Economici della LND, con decisioni prot. 42bis/Cae/2015- 16 e 195/Cae/2015-16, pubblicate con CU n. 115 del 22/09/2016, in accoglimento dei reclami presentati dai calciatori Sigg.ri Marco Lima e Girolamo Provenzano, condannava la Società ASD Due Torri al pagamento in favore degli stessi della somma, rispettivamente, di € 2.500,00 ed € 3.500,00. É emerso altresì che le predette decisioni venivano regolarmente comunicate alla Società ASD Due Torri, in pari data, mediante pec, e che avverso le stesse non veniva proposta alcuna impugnazione. La Società ASD Due Torri, nonostante la regolare comunicazione, non provvedeva al pagamento di quanto dovuto in virtù delle decisioni suindicate nei termini previsti dalla normativa Federale.

In relazione alla posizione dei deferiti, quindi, si rileva che risulta raggiunta la piena prova in merito ai fatti ed a tutte le violazioni regolamentari contestate dalla Procura Federale.

È pertanto possibile ritenere oltre ogni ragionevole dubbio, che i deferiti sono pienamente responsabili del comportamento antiregolamentare contestato nel deferimento in esame con la relativa violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 94 ter, comma 11, delle NOIF e all’art. 8, commi 9 e 10, del CGS e dell’art. 4 comma 1 del CGS.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento proposto, dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: Signor Carlo Amato l’inibizione per mesi 7 (sette); nei confronti della Società ASD Due Torri, punti 2 (due) di penalizzazione da scontarsi nell’attuale stagione sportiva, e l’ammenda di euro 1.600,00 (milleseicento/00).

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