F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 52/TFN-SD del 26 Marzo 2018 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: D’ANNA RAFFAELE (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società ASD Gladiator), SOCIETÀ ASD GLADIATOR – (nota n. 6728/165 pf 17-18 GP/AA/mg del 31.1.2018).
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: D’ANNA RAFFAELE (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società ASD Gladiator), SOCIETÀ ASD GLADIATOR - (nota n. 6728/165 pf 17-18 GP/AA/mg del 31.1.2018).
Il deferimento
Con provvedimento del 31 gennaio 2018, con udienza fissata al 22.3.2018, la Procura Federale deferiva dinanzi questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:
1) D’Anna Raffaele, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD Gladiator, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 94 ter, comma 13, delle NOIF e all’art. 8, commi 9 e 10, del CGS, per non aver pagato all’allenatore, Sig. Squillante Luigi, la somma accertata dal Collegio Arbitrale c/o LND con il lodo pubblicato con C.U. n. 4 del 25/05/2017 (ricorso n. 120/67), nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia;
2) La Società ASD Gladiator, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante come sopra descritto.
Le memorie difensive
Nei termini assegnati nell’atto di comunicazione degli addebiti, nessuno dei deferiti ha presentato memoria difensiva.
Il dibattimento
Alla riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale, ha concluso per l’integrale accoglimento dell’atto di deferimento, richiedendo a carico dei deferiti l’irrogazione delle seguenti sanzioni: nei confronti del Signor Raffaele D’Anna l’inibizione per mesi 6 (sei); nei confronti della Società ASD Gladiator punti 1 (uno) di penalizzazione e l’ammenda di euro 1.500,00 (Euro millecinquecento/00). Nessuno è comparso per i deferiti.
La decisione
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, esaminati gli atti, rileva quanto segue:
Il deferimento trae spunto dall’attività d’indagine espletata nel corso del procedimento disciplinare n. 165pf17-18 avente a oggetto: “Mancato pagamento della Società Gladiator, entro il termine stabilito, della somma di 4.609,00 euro, in favore dell’allenatore Sig. Squillante Luigi, CU n. 4. Iscritto nel registro dei procedimenti della Procura Federale in data 22 settembre 2017 al n. 165pf 17-18”.
In merito alla posizione dei deferiti ASD Gladiator e Raffaele D’Anna, si osserva quanto segue: dagli atti di indagine, dalle evidenze istruttorie, dai documenti in atti e dai verbali di audizione è emerso che in data 25.05.2017, con Lodo pubblicato con C.U. n. 4/CA (in allegato al C.U. n. 330 LND pubblicato il 26/05/2017), il Collegio Arbitrale c/o LND, in accoglimento del ricorso n. 120/67 promosso da Squillante Luigi, condannava la Società ASD Gladiator al pagamento in favore dello stesso della somma di € 4.609,00, oltre interessi al tasso legale fino alla data dell’effettivo soddisfo.
É emerso altresì che tale lodo veniva regolarmente comunicato alla Società ASD Gladiator a mezzo di messaggio di posta elettronica certificata ricevuto il 26/05/2017 e che avverso le stesse non veniva proposta impugnazione. La Società ASD Gladiator, nonostante la regolare comunicazione, non provvedeva al pagamento di quanto dovuto in virtù della decisione suindicata nei termini previsti dalla normativa Federale.
In relazione alla posizione dei deferiti, quindi, si rileva che risulta raggiunta la piena prova in merito ai fatti ed a tutte le violazioni regolamentari contestate dalla Procura Federale. È pertanto possibile ritenere oltre ogni ragionevole dubbio, che i deferiti sono pienamente responsabili del comportamento antiregolamentare contestato nel deferimento in esame con la relativa violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 94 ter, comma 11, delle NOIF e all’art. 8, commi 9 e 10, del CGS e dell’art. 4 comma 1 del CGS.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento proposto, dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: Signor Raffaele D’Anna l’inibizione per mesi 6 (sei); nei confronti della Società ASD Gladiator, punti 1 (uno) di penalizzazione da scontarsi nell’attuale stagione sportiva, e l’ammenda di euro 1.500,00 (millecinquecento/00). (100) –
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