F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 52/TFN-SD del 26 Marzo 2018 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SOCIETÀ US PALMESE – (nota n. 3981/1281 pf16-17 GP/CS/gb del 13.11.2017).

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SOCIETÀ US PALMESE - (nota n. 3981/1281 pf16-17 GP/CS/gb del 13.11.2017).

Il deferimento

Con provvedimento del 13 novembre 2017, il Procuratore Federale deferiva a questo Tribunale Federale Nazionale, Sez. Disciplinare la Società US Palmese, per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per i fatti imputabili al proprio tesserato Signor Antonio La Serra, giudicato dalla Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico con CU n. 187 del 31 Gennaio 2018.

Le memorie difensive

Nei termini assegnati nell’atto di comunicazione degli addebiti, la deferita non ha presentato alcuna memoria difensiva.

Il dibattimento

All’odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale, ha richiesto l’irrogazione nei confronti della US Palmese della sanzione dell’ammenda di € 600,00 (euro seicento). É altresì comparso il difensore della Società deferita il quale ha richiesto il proscioglimento della propria assistita da ogni addebito o in subordine l’applicazione di una sanzione minima.

La decisione

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, esaminati gli atti, rileva quanto segue: il deferimento trae spunto dall’indagine relativa al procedimento disciplinare n. 1281 pf 16-17 avente ad oggetto: “Organizzazione di provini, da parte di presunti tesserati, senza le prescritte autorizzazioni del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC“ - Iscritto nel registro dei procedimenti della Procura Federale in data 22.06.2017;

La posizione della US Palmese, è collegata con la posizione dell’allenatore Signor Antonio La Serra; quest’ultimo con C.U. n. 187 del 31 Gennaio 2018 della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico, è stato ritenuto responsabile del comportamento antiregolamentare a lui contestato, ovvero dall’aver preso parte in modo fattivo a provini di tesserati, in mancanza delle prescritte autorizzazioni del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC, e per tali ragioni, sanzionato dal suddetto Organo di Giustizia Sportiva, con la squalifica per mesi uno.

Di conseguenza, risulta acclarata la responsabilità della US Palmese, per il comportamento posto in essere dal proprio tesserato, con la relativa violazione prevista in tale caso dall’articolo 4 comma 2 del CGS.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento proposto, irroga nei confronti della US Palmese, la sanzione dell’ammenda di € 500,00 (cinquecento/00).

 

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