F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 61/TFN-SD del 18 Aprile 2018 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CUTRUFO GAETANO (Amministratore Unico e legale rappresentante p.t. della Società Siracusa Calcio Srl), IODICE GIUSEPPE (Direttore Generale della Società Siracusa Calcio Srl), DAFFARA MANUEL, MANCINO NICOLA (Calciatori tesserati per la Società Siracusa Calcio Srl), SANDOMENICO SALVATORE (Calciatore all’epoca dei fatti tesserato per la Società Siracusa Calcio Srl, oggi tesserato in prestito per la Società Teramo Calcio Srl), SOCIETÀ SIRACUSA CALCIO SRL – (nota n. 9449/1007 pf 17-18 GP/GC/blp del 30.3.2018).

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CUTRUFO GAETANO (Amministratore Unico e legale rappresentante p.t. della Società Siracusa Calcio Srl), IODICE GIUSEPPE (Direttore Generale della Società Siracusa Calcio Srl), DAFFARA MANUEL, MANCINO NICOLA (Calciatori tesserati per la Società Siracusa Calcio Srl), SANDOMENICO SALVATORE (Calciatore all’epoca dei fatti tesserato per la Società Siracusa Calcio Srl, oggi tesserato in prestito per la Società Teramo Calcio Srl), SOCIETÀ SIRACUSA CALCIO SRL - (nota n. 9449/1007 pf 17-18 GP/GC/blp del 30.3.2018).

Il deferimento e le precedenti decisioni

Il Procuratore Federale, visti gli atti del deferimento n. 9449/1007 pf 17-18 GP/GC/blp del 30.3.2018, effettuate le attività di indagine di propria competenza deferiva a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare i Sigg.ri:

- Cutrufo Gaetano, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Società Siracusa Calcio Srl:

per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione all’art. 8, comma 1, del CGS, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza per aver, in concorso con altri, sottoscritto e prodotto documenti rilevanti per le verifiche della Co.Vi.So.C. e degli altri organi di controllo della FIGC, aventi ad oggetto rinunce economiche da parte di tesserati della Società rispetto a quanto negozialmente pattuito tra le stesse parti, caratterizzati da falsità materiale e da mancanza di veridicità nel contenuto, stante la palese difformità emergente dai documenti che sarebbero stati sottoscritti dalla Società Siracusa Calcio con i calciatori Daffara, Mancino, Sandomenico ed altri documenti sottoscritti dalle stesse parti peraltro nella stessa data;

- Iodice Giuseppe, Direttore Generale della Società Siracusa Calcio Srl:

per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione all’art. 8, comma 1, del CGS, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza per aver, in concorso con altri, sottoscritto e prodotto documenti rilevanti per le verifiche della Co.Vi.So.C. e degli altri organi di controllo della FIGC, aventi ad oggetto rinunce economiche da parte di tesserati della Società rispetto a quanto negozialmente pattuito tra le stesse parti, caratterizzati da falsità materiale e da mancanza di veridicità nel contenuto, stante la palese difformità emergente dai documenti che sarebbero stati sottoscritti dalla Società Siracusa Calcio con i calciatori Daffara, Mancino, Sandomenico ed altri documenti sottoscritti dalle stesse parti peraltro nella stessa data;

- Daffara Manuel, all’epoca dei fatti tesserato per la Società Siracusa Calcio Srl:

per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione all’art. 8, comma 1, del CGS, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza per aver, in concorso con altri, sottoscritto documenti rilevanti per le verifiche della Co.Vi.So.C. e degli altri organi di controllo della FIGC, aventi ad oggetto rinunce economiche da parte dello stesso tesserato rispetto a quanto negozialmente pattuito con la Società, caratterizzati da falsità materiale e da mancanza di veridicità nel contenuto, stante la palese difformità emergente dal documento che sarebbe stato sottoscritto dalla Società Siracusa Calcio e dal Daffara ed altro documento sottoscritto dalle stesse parti peraltro nella stessa data;

- Mancino Nicola, all’epoca dei fatti tesserato per la Società Siracusa Calcio Srl:

per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione all’art. 8, comma 1, del CGS, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza per aver, in concorso con altri, sottoscritto documenti rilevanti per le verifiche della Co.Vi.So.C. e degli altri organi di controllo della FIGC, aventi ad oggetto rinunce economiche da parte dello stesso tesserato rispetto a quanto negozialmente pattuito con la Società, caratterizzati da falsità materiale e da mancanza di veridicità nel contenuto, stante la palese difformità emergente dal documento che sarebbe stato sottoscritto dalla Società Siracusa Calcio e dal Mancino ed altro documento sottoscritto dalle stesse parti peraltro nella stessa data;

- Sandomenico Salvatore, all’epoca dei fatti tesserato per la Società Siracusa Calcio Srl:

per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione all’art. 8, comma 1, del CGS, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza per aver, in concorso con altri, sottoscritto documenti rilevanti per le verifiche della Co.Vi.So.C. e degli altri organi di controllo della FIGC, aventi ad oggetto rinunce economiche da parte dello stesso tesserato rispetto a quanto negozialmente pattuito con la Società, caratterizzati da falsità materiale e da mancanza di veridicità nel contenuto, stante la palese difformità emergente dal documento che sarebbe stato sottoscritto dalla Società Siracusa Calcio e dal Sandomenico ed altro documento sottoscritto dalle stesse parti peraltro nella stessa data;

- la Società Siracusa Calcio Srl:

per rispondere a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, del CGS per i comportamenti posti in essere dai Sig.ri Cutrufo Gaetano, Iodice Giuseppe, Daffara Manuel, Mancino Nicola e Sandomenico Salvatore così come indicati nei capi che precedono.

Le memorie difensive

Sono pervenute le memorie difensive dei deferiti.

In particolare la difesa del Cutrufo, dello Iodice e del Siracusa Calcio ha sostenuto l’assenza di alcuna falsità negli atti consegnati alla Co.Vi.So.C., ritenendo conformi alle disposizioni normative e federali i verbali di conciliazione stipulati fra la Società ed i giocatori deferiti, non rilevando, ai fini della veridicità degli stessi, la stipula di ulteriori coevi verbali sovrabbondanti ed integrativi rispetto a quelli presentati in un primo momento.

La difesa dei calciatori Mancino e Sandomenico ha, invece, sostenuto l’estraneità dei propri assistiti in ordine alla gestione societaria ed alle modalità di trasmissione degli atti da parte della Società agli organi competenti. Ha, inoltre, affermato che i predetti hanno regolarmente firmato il verbale di conciliazione innanzi al conciliatore e tale verbale fa fede fino a querela di falso, non essendo in alcun modo dimostrata alcuna falsità dello stesso.

La difesa del calciatore Manuel Daffara, ha, invece, sostenuto che il proprio assistito ha firmato un solo verbale di conciliazione, vale a dire quello nel quale, unitamente alla rinuncia al premio individuale pari ad € 3.000,00 lordi, si fanno espressamente salve le altre pattuizioni previste nel contratto fra il giocatore e la Società. Nella memoria si nega categoricamente la stipula di altro verbale diverso da quello precedentemente descritto, disconoscendo espressamente l’esistenza del verbale inviato via pec dalla Società alla Co.Vi.So.C..

Il dibattimento

All’udienza del 16 aprile 2018, in primo luogo, l’Avv. Zumbo in rappresentanza del Daffara Manuel ha preliminarmente sostenuto l’erroneità delle affermazioni formulate nella propria difesa per un malinteso intercorso con il proprio cliente, in quanto i verbali firmati dal proprio assistito sarebbero due, ma valido è da ritenere solo quello nel quale è contenuta la postilla relativa alla salvezza di tutti gli altri diritti derivanti dal contratto stipulato con la Società. Le altre parti hanno argomentato più approfonditamente in ordine alle considerazioni già formulate nell’atto di deferimento e nelle memorie difensive.

La Procura Federale ha formulato le seguenti richieste sanzionatorie:

- per Cutrufo Gaetano e Iodice Giuseppe: inibizione di mesi 6 (sei) ciascuno;

- per i calciatori Daffara Manuel, Mancino Nicola e Sandomenico Salvatore: squalifica per 6 (sei) gare ufficiali ciascuno;

- per la Società Siracusa Calcio Srl: penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

I motivi della decisione

Il deferimento si appalesa fondato.

L’art. 8, comma 1 del CGS prevede che “Costituiscono illecito amministrativo la mancata produzione, l’alterazione o la falsificazione materiale o ideologica, anche parziale, dei documenti richiesti dagli Organi della giustizia sportiva, dalla Co.Vi.So.C. e dagli altri organi di controllo della FIGC, nonché dagli organismi competenti in relazione al rilascio delle licenze UEFA e FIGC, ovvero il fornire informazioni mendaci, reticenti o parziali.”.

Orbene, la disamina dei fatti, come evidenziata nell’atto di deferimento, consente di fornire una logica ricostruzione degli stessi nei termini secondo i quali alla Co.Vi.So.C. sono stati forniti documenti che, sebbene riportino la stessa data risultano alterati nel loro contenuto, in maniera tale da non poter identificare con certezza quale sia il contenuto originario dei verbali di conciliazione e, soprattutto, anche il soggetto firmatario.

Prima anomalia rilevabile è data dalla circostanza che, in data 21/12/2017 in occasione della verifica ispettiva da parte della Deloitte & Touche relativa agli adempimenti sul bimestre settembre-ottobre 2017 non è stata data alcuna evidenza documentale, da parte della Società Siracusa Calcio Srl, in merito al pagamento di premi contrattuali da corrispondersi ad alcuni tesserati con la mensilità di ottobre 2017, per un ammontare complessivo lordo pari a € 24.000,00, sebbene gli stessi, alla data della visita risulterebbero essere già stati stipulati. La Società di revisione, infatti, rilevava, in relazione al mancato pagamento dei premi, la violazione dell’art. 85 delle NOIF.

Solo successivamente alla predetta data (benché, come già evidenziato, i verbali fossero già nella piena disponibilità della Società), la Società di revisione riceveva a mezzo posta elettronica, copia di quattro verbali di conciliazione relativi alla rinuncia, da parte degli odierni calciatori tesserati, ai premi loro dovuti.

Tali documenti, rubricati nell’atto di deferimento sub allegato 4, riportano ictu oculi delle difformità sostanziali rispetto a quelli successivamente presentati alla Società di revisione in occasione della successiva visita sia in ordine al contenuto dello stesso sia in ordine, per tre dei quattro contratti, al soggetto che ha firmato gli stessi per conto del Siracusa Calcio (vedasi documenti sub allegato 5 all’atto di deferimento).

Orbene tanto basta, a parere del Collegio per ritenere sussistente la violazione dell’art. 8 comma 1 del CGS giacché appaiono quantomeno anomale le seguenti circostanze: - che il verbali di conciliazione, sebbene sottoscritti in data antecedente alla visita della Deloitte & Touche non siano stati regolarmente consegnati alla stessa; - che vi fossero due diverse versioni dei verbali di conciliazione stipulati nella stessa data, ad opera di soggetti diversi in rappresentanza del Siracusa Calcio Srl (che, deve dedursi erano presenti entrambi nella sede sindacale) e che non si sia proceduto, contestualmente, a prevedere l’annullamento e la sostituzione integrale del primo verbale qualora il secondo sia stato redatto per sostituire integralmente il precedente; qualora infatti si fosse trattato di mere integrazioni sarebbe bastato procedere ad un integrazione del primo verbale senza procedere, nella stessa sede e nella stessa data a redigere un verbale diverso e a farlo firmare dallo Iodice piuttosto che dal Cutrufo; Orbene, né può dirsi che la modifica intercorsa fra i due verbali fosse meramente formale. Infatti la specificazione introdotta con la quale si prevede espressamente che restano fermi ed impregiudicati tutti gli altri diritti derivante dal contratto professionistico stipulato fra la Società ed i calciatori, sembra a questo Collegio che sia chiaramente volto ad evitare i rischi di nullità del primo verbale di conciliazione in relazione alle rinunce in esso previste (vedasi punto 4 del verbale).

Si ritiene, inoltre, che il secondo verbale stipulato avrebbe dovuto chiaramente far riferimento al primo e prevedere espressamente la sua valenza integrativa e/o sostitutiva del predetto.

Anche la diversità soggettiva del soggetto stipulante non sembra possa ritenersi una mera divergenza formale che non incide sul contenuto sostanziale dei due verbali.

In tale contesto, pertanto, a prescindere dalla falsità o meno dei documenti in questione, che questo collegio non ritiene di sindacare, emerge chiaramente che, agli organi di controllo sia stata comunque presentata una documentazione non corrispondente, e quindi diversa, a quella effettivamente rappresentativa dell’effettiva volontà dei deferiti.

A ciò si aggiunge che i calciatori deferiti nelle loro memorie difensive fanno riferimento ad un verbale di conciliazione firmato; addirittura la difesa del Daffara arriva a disconoscere l’esistenza di un secondo verbale, salvo poi procedere alla rettifica formulata in sede di udienza.

Da ciò si deduce che anche le parti abbiano voluto dare valenza giuridica ad uno solo (anche se nelle difese dei calciatori non si comprende a quale dei due) dei verbali stipulati.

Tanto, si ribadisce, è sufficiente per ritenere violata la norma atteso che si ritiene sia integrata la fattispecie sanzionatoria mediante la presentazione di due differenti documenti idonei, pertanto, ad indurre in errore gli organi di controllo in ordine alla regolarità degli stessi, inducendo gli stessi a ritenere sussistente quantomeno l’alterazione dei contenuti fra un documento e l’altro.

Quantomeno singolare, poi, si appalesa il cambio di strategia difensiva della difesa del Daffara che, nelle memoria difensiva chiaramente ed inequivocabilmente ha proceduto a disconoscere qualsivoglia altro verbale diverso contenutisticamente da quello allegato alla memoria stessa, salvo poi procedere alla rettifica delle proprie tesi difensive in sede di udienza.

Invero, se un disconoscimento del verbale avrebbe inequivocabilmente escluso la responsabilità del Daffara, la successiva ammissione formulata in udienza induce questo Collegio a ritenere lo stesso pienamente consapevole degli illeciti commessi.

A prescindere, infatti, dall’estraneità dei calciatori nella gestione societaria, appare evidente che anche i calciatori avrebbero dovuto chiaramente far trasparire la loro volontà negoziale in un unico atto, avendo cura di procedere a porre nel nulla gli effetti di quello che si riteneva non più valido, atteso che anche le stesse difese fanno riferimento ad un solo verbale di conciliazione, pur se, di fatto, ve ne sono materialmente due.

Con il loro comportamento, pertanto, il Collegio ritiene che abbiano fornito un valido contributo causale alla causazione dell’illecito contestato anche in ragione del fatto che è ben noto, in quanto adempimento prescritto dalle norme federali, che tali atti devono essere, poi, sottoposti, agli organi di controllo a ciò deputati per la verifica degli adempimenti fiscali, retributivi e previdenziali a carico delle Società.

In conclusione, tenuto conto della gravità degli illeciti contestati, questo Tribunale ritiene congrue le richieste formulate dalla Procura Federale.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, accoglie il deferimento proposto ed irroga ai deferiti le seguenti sanzioni:

- per Cutrufo Gaetano e Iodice Giuseppe: inibizione di mesi 6 (sei) ciascuno;

- per i calciatori Daffara Manuel, Mancino Nicola e Sandomenico Salvatore: squalifica per 6 (sei) gare ufficiali ciascuno; - per la Società Siracusa Calcio Srl: penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

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