F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 74/TFN-SD del 25 Giugno 2018 (motivazioni) – RICORSO EX ART. 43BIS C.G.S. DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI IN PERSONA DEL PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DOTT. COSIMO SIBILIA, AVVERSO LA DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELLA F.I.G.C., PUBBLICATA CON COM. UFF. N. 38 DEL 3.05.2018.

RICORSO EX ART. 43BIS C.G.S. DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI IN PERSONA DEL PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DOTT. COSIMO SIBILIA, AVVERSO LA DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELLA F.I.G.C., PUBBLICATA CON COM. UFF. N. 38 DEL 3.05.2018.

Il ricorso

Con ricorso ex art. 43 bis del Codice di Giustizia Sportiva F.I.G.C. (in prosieguo, per brevità, anche CGS), depositato in data 24 maggio 2018,  la Lega Nazionale Dilettanti, in persona del Presidente e Legale Rappresentante p.t., ha chiesto l’annullamento della delibera del Commissario Straordinario della F.I.G.C., pubblicata in data 3 maggio 2018 giusta comunicato ufficiale n. 38, con la quale il Commissario Straordinario della F.I.G.C. ha deliberato l’inquadramento, a decorrere dall’inizio della stagione sportiva 2018/2019, della Divisione Calcio Femminile, per le attività del Dipartimento Calcio Femminile, nella Federazione Italiana Giuoco Calcio, delegando alla Lega Nazionale dilettanti l’organizzazione del Campionato Interregionale di calcio Femminile.

Con il predetto ricorso, regolarmente notificato alla F.I.G.C. ed al commissario Straordinario, parte ricorrente, dopo aver ampiamente argomentato in ordine alla propria legittimazione a ricorrere lamentava:

- la mancata pubblicazione della delibera della Giunta Nazionale del C.O.N.I. con la quale èstato nominato il Commissario Straordinario della F.I.G.C. e con la quale sono stati indicati i relativi poteri; a tal proposito, al fine di verificare l’idoneità dei poteri attribuiti all’organo straordinario Federale, chiedeva fosse ordinato, in via istruttoria, l’esibizione del predetto provvedimento;

- la violazione dell’art. 3, comma 1, lett. g) dello Statuto Federale che prevede che ladeterminazione dell’Ordinamento e delle formule dei campionato debba essere effettuata d’intesa con le Leghe interessate, sentite le Componenti tecniche, cosa non avvenuta nel caso di specie;

- la violazione dell’art. 5 dello Statuto in quanto la F.I.G.C., inquadrando direttamente al suointerno la Divisione Calcio Femminile, avrebbe illegittimamente modificato la predetta disposizione che individua ed elenca tassativamente gli organi della F.I.G.C.;

- la violazione degli artt. 9 e 10 dello Statuto Federale che demandano alla LNDl’organizzazione dell’attività agonistica mediante i campionati delle diverse categorie e che prevedono che ciascuna lega stabilisce autonomamente la rispettiva articolazione organizzativa;

- la violazione degli artt. 48 e 50 delle NOIF F.I.G.C. in relazione al fatto che l’organizzazione deicampionati è demandato alle Leghe ed al fatto che la delibera di modifica dell’Ordinamento dei campionati dovrebbe entrare in vigore a partire dalla seconda stagione sportiva successiva a quella della data della sua adozione;

- l’inesistenza della Divisione Calcio Femminile in quanto, dal 2013 all’interno della LND èstato istituito uno specifico Dipartimento del Calcio Femminile deputato all’organizzazione dell’attività agonistica del calcio femminile in luogo della Divisione Calcio Femminile oggetto dell’impugnato provvedimento.

A seguito di ordinanza presidenziale del 5 giugno 2018, il Segretario Federale della F.I.G.C. ha trasmesso, in pari data, copia della deliberazione della Giunta Nazionale del C.O.N.I. n. 52 del 1 febbraio 2018 con la quale si è proceduto alla nomina del commissario Straordinario della F.I.G.C..

Si è costituita in giudizio la F.I.G.C. con memoria depositata in data 15.6.2018, con il patrocinio degli Avv.ti Letizia Mazzarelli e Giancarlo Gentile eccependo preliminarmente il difetto di legittimazione attiva della LND sia in ragione di quanto previsto dall’art. 31 del CGS C.O.N.I. che legittima a ricorrere avverso le delibere del Consiglio Federale solo i componenti assenti o dissenzienti del Consiglio Federale o del Collegio dei Revisori dei conti e sia in ragione del fatto che la LND non rappresenterebbe, nel caso concreto, gli interessi della categoria di soggetti di cui si dichiara portatrice avendo diverse Società di Calcio Femminile associate alla LND chiaramente espresso il proprio favore per la delibera impugnata.

Nel merito ha confutato i motivi di ricorso formulati dalla LND sostenendo che:

- nessuna modifica è stata effettuata sull’Ordinamento e sulle formule dei campionatigiacché gli stessi non sono stati intaccati dalla delibera impugnata;

- l’art. 10 comma 9 dei principi fondamentali degli Statuti delle Federazioni individua in capoalle Federazioni il potere di organizzare l’attività agonistica e la mera facoltà, sempre revocabile, di affidare alle Leghe l’organizzazione di singoli campionati;

- l’art. 10, comma 3 prevede l’inquadramento della Divisione Calcio femminile nella LND, salvadiversa determinazione del Consiglio Federale adottata a maggioranza qualificata;

- alcuna modifica sostanziale dell’art. 5 è stata posta in essere giacché alcun nuovo organodella F.I.G.C. è stato istituito, ma il provvedimento impugnato si è limitato a dare una diversa collocazione al settore deputato a gestire l’organizzazione del calcio femminile;

- irrilevante sarebbe la trasformazione da divisione a Dipartimento giacché ciò che assumerilevanza è l’inquadramento delle attività inquadrate nella F.I.G.C.;

- alcuna violazione degli artt. 48 e 50 NOIF sarebbe ravvisabile giacché le concrete modalità diattuazione del predetto inquadramento sono rimandate ad un successivo provvedimento attuativo da adottarsi entro il 30 giugno 2018; inoltre, come già sopra indicato, alcuna modifica sull’Ordinamento e sui format dei campionati è stata adottata; - alcun difetto di motivazione è riscontrabile nell’impugnata delibera.

Con atti depositati in data 17.6.2018 ed in data 18.6.2018 sono intervenute in giudizio le Società ASD AGSM Verona CF, ASD Femminile Inter Milano, ASD Mozzanica, ASD Pink Sport Time, CF Florentia SSDARL, FC Juventus Spa, Fiorentina Women’s FC SSD ARL, Sassuolo Calcio Femminile, SSD Roma Calcio Femminile Srl, SSDARL Empoli Ladies, SSDARL Fimauto Valpolicella, UPC Tavagnacco, US S. Zaccaria; con il patrocinio degli Avv.ti Flavia Tortorella e Salvatore Civale, chiedendo il rigetto dei ricorso.

Il dibattimento

All’udienza del 22 giugno 2018 sono comparsi:

- per la Lega Nazionale Dilettanti, il Presidente Dott. Cosimo Sibilia e l’Avv. Lucio Giacomardo;

- per la F.I.G.C. sono comparsi gli Avv.ti Letizia Mazzarelli e Giancarlo Gentile;

- per le Società intervenienti sono comparsi gli Avv.ti Flavia Tortorella e Salvatore Civale.

Il difensore della ricorrente, nel riportarsi ai motivi di ricorso, ha altresì sostenuto l’illegittimità dell’atto impugnato in quanto emanato in assenza dei necessari poteri in capo al commissario straordinario, giacché la delibera della Giunta Nazionale del C.O.N.I. non avrebbe attribuito poteri di modifica dello Statuto; sotto altro profilo ha censurato l’atto in questione in quanto condizionerebbe anche gli equilibri rappresentativi in capo agli organi elettivi, tenuto conto che le componenti elettive della LND risentono anche della rappresentanza del calcio femminile.

Ha, inoltre, insistito per l’inammissibilità degli interventi della SSD Roma Calcio Femminile che ha recentemente ceduto il titolo sportivo ad altra Società e della Società Juventus per non aver depositato la Procura Speciale legittimante il mandato conferito al legale.

I legali della F.I.G.C. hanno insistito nel rigetto del ricorso, così come i legali delle Società intervenute.

I motivi della decisione

Preliminarmente il Collegio ritiene ammissibili gli interventi delle Società ASD AGSM Verona CF, ASD Femminile Inter Milano, ASD Mozzanica, ASD Pink Sport Time, CF Florentia SSDARL, FC Juventus Spa, Fiorentina Women’s FC SSD ARL, Sassuolo Calcio Femminile, SSD Roma Calcio Femminile Srl, SSDARL Empoli Ladies, SSDARL Fimauto Valpolicella, UPC Tavagnacco, US S. Zaccaria, essendo le stesse titolari di un interesse giuridicamente protetto sotteso alla definizione della presente controversia.

Con riferimento, poi, all’eccezione preliminare relativa al difetto di legittimazione attiva, il Tribunale ritiene che la stessa sia da rigettare.

Non vi è dubbio, infatti, che aldilà dell’effettività degli interessi meritevoli di tutela che la Lega Nazionale Dilettanti intenderebbe tutelare – tenuto conto dell’avvenuta costituzione ad opponendum di diverse Società di calcio femminile - , ritiene il collegio che la Lega Nazionale dilettanti, in persona del suo Presidente che - nella sua attuale accezione più ampia è ente esponenziale di tutte le Società calcistiche dilettantistiche - può agire in giudizio per la tutela di situazioni ritenute pregiudizievoli per l’intera categoria rappresentata.

Sotto altro profilo sostenere che l’odierno ricorrente non sia legittimato, ex art.31 del CGS Coni, ad impugnare la delibera in questione in quanto il Commissario straordinario rappresenta ed impersona l’intero Consiglio Federale porterebbe all’estrema conseguenza che, avverso le delibere commissariali ritenute illegittime e lesive non vi sarebbe alcun strumento di tutela, la qual cosa stride fortemente con i principi costituzionali volti a garantire la piena effettività della tutela dei propri diritti ed interessi legittimi.

Nel merito il ricorso è infondato.

Con la delibera impugnata il Commissario straordinario ha proceduto, con i poteri del Consiglio Federale riconosciutigli con l’atto di commissariamento prodotto in giudizio, in linea con le previsioni statutarie della F.I.G.C. e, in particolare, dell’art.10, comma 3, ad inquadrare la Divisione Calcio Femminile all’interno della F.I.G.C., mediante una disposizione di carattere generale che, al momento, non ha in alcun modo intaccato la concreta organizzazione dei campionati che, come sostenuto dalla difesa Federale, sono tutt’ora regolamentati dalla delibera del CF, pubblicata sul CU 71/A del 4 settembre 2016.

Per effetto del provvedimento sopra indicato, alcuna modifica statutaria risulta essere stata apportata, giacché non può ritenersi che il Commissario abbia proceduto ad istituire un nuovo organo, ma si è limitato ad esercitare una propria prerogativa, le cui concrete modalità di attuazione saranno definite mediante l’emanazione dei conseguenti atti organizzativi entro il 30 giugno 2018.

Tale potestà, fra l’altro, sembra chiaramente emergere dall’art. 10, comma 9 dei principi fondamentali degli Statuti delle Federazioni Nazionali sportive approvati dal C.O.N.I. che conferisce alle Federazioni la mera possibilità di affidare alle leghe l’organizzazione di campionati nazionali; nel caso di specie tale facoltà è esercitata secondo quanto previsto dall’art.9 e 10 dello Statuto F.I.G.C.; quest’ultima disposizione, per l’appunto, conferisce al consiglio Federale la possibilità di inquadrare diversamente la divisione calcio femminile rispetto al suo previgente inquadramento.

Né può sostenersi l’inesistenza della divisione Calcio Femminile atteso che, a prescindere dal nomen iuris utilizzato, ciò che conta è la concreta volontà posta in essere dall’organo Federale, vale a dire quella di inquadrare con una diversa articolazione, l’attività di Calcio Femminile di livello nazionale.

D’altronde l’aver comunque conservato in seno alla LND le attività relative ai campionati interregionali di Calcio femminile dà ancor più contezza che del tutto irrilevante è l’utilizzo dei termini Divisione o Dipartimento.

Appare evidente che se il presupposto normativo in base al quale la F.I.G.C. ha operato si appalesa sussistente, il successivo provvedimento attuativo dovrà porre in essere tutti le dovute modifiche necessarie per la concreta attuazione di quanto statuito con il provvedimento impugnato, agendo in conformità delle previsioni statutarie e regolamentari ovvero procedendo ai consequenziali adeguamenti normativi.

Altrettanto infondato è il motivo inerente il presunta carenza di motivazione giacché nel preambolo dell’atto si dà ampia contezza delle ragioni alla base del provvedimento censurato, motivazioni avallate anche dall’intervento in giudizio di diverse Società concretamente interessate alla modifica introdotta.

Non senza considerare che, trattandosi di atto di macroorganizzazione e rientrante nelle piene prerogative statutarie della F.I.G.C., non sarebbe neanche necessaria alcuna motivazione. Con riferimento, infine, ai motivi proposti in sede di udienza dalla LND, si ritiene che gli stessi siano inammissibili, perché proposti per la prima volta in udienza e non mediante le modalità previste dall’art.43 bis CGS F.I.G.C..

Infatti, a seguito dell’esibizione del provvedimento di nomina del commissario, questo Tribunale ritiene che parte ricorrente, qualora avesse voluto censurare la carenza dei poteri commissariali ad adottare siffatti provvedimenti, avrebbe dovuto quantomeno formulare ricorso per motivi aggiunti, non potendo introdurre per la prima volta motivi di impugnazione del tutto nuovi.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare,

visto il ricorso proposto ex art. 43 bis CGS dalla Lega Nazionale Dilettanti, in persona del Presidente e legale rappresentante p.t. Dott. Cosimo Sibilia, avverso la delibera del Commissario Straordinario della F.I.G.C., pubblicata con Com. Uff. n. 38 del 3.05.2018; visto l’atto di costituzione in giudizio della F.I.G.C.;

visto l’atto di intervento delle Società ASD AGSM Verona CF, ASD Femminile Inter Milano, ASD Mozzanica, ASD Pink Sport Time, CF Florentia SSDARL, FC Juventus Spa, Fiorentina Women’s FC SSD ARL, Sassuolo Calcio Femminile, SSD Roma Calcio Femminile Srl, SSDARL Empoli Ladies, SSDARL Fimauto Valpolicella, UPC Tavagnacco, US S. Zaccaria; uditi gli Avvocati di tutte le parti in giudizio alla udienza del 22.6.2018; ritiene ammissibile l’intervento delle Società sopra indicate;

RIGETTA

L’eccezione di legittimazione attiva a ricorrere della Lega Nazionale Dilettanti, sollevata dalla F.I.G.C.

Nel merito,

RIGETTA

Il ricorso.

Ordina addebitarsi la tassa.

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