F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 76/TFN-SD del 27 Giugno 2018 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GATTI STEFANO (all’epoca dei fatti Presidente onorario della Società Piacenza Calcio 1919 Srl), SOCIETÀ PIACENZA CALCIO 1919 SRL- (nota n. 10449/534 pf17-18 GC/GP/ma del 18.4.2018).
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GATTI STEFANO (all’epoca dei fatti Presidente onorario della Società Piacenza Calcio 1919 Srl), SOCIETÀ PIACENZA CALCIO 1919 SRL- (nota n. 10449/534 pf17-18 GC/GP/ma del 18.4.2018).
Il fatto
La Segreteria Generale della FIGC - Lega Pro in data 16.10.2017 trasmetteva alla Procura Federale una lettera a firma della Presidenza della AC Renate 1947 Srl, con la quale si notiziava la destinataria che, nel corso della gara del Campionato Berretti del giorno 7 ottobre 2017 Piacenza – Renate, il genitore di un calciatore della Società Renate era rimasto vittima di atti di violenza da parte di due sostenitori della Società Piacenza, i quali nell’occasione erano stati chiamati e spalleggiati dal Presidente onorario della Società Piacenza, a nome Stefano Gatti.
L’episodio si era verificato in occasione dell’infortunio di un calciatore dell’AC Renate, avvenuto nel corso della gara, che aveva creato fermento tra le opposte tifoserie, tanto da indurre il suddetto Presidente onorario della Società Piacenza dapprima a battibeccare con i sostenitori antagonisti e poi ad incitare due persone, riconducibili al tifo della Società Piacenza, affinché intervenissero per spalleggiarlo nella discussione, che si era fatta sempre più animata. Nell’occorso, uno dei due sostenitori colpiva con due schiaffi al volto un sostenitore della Società Renate e, insieme all’altro, si tratteneva all’interno dell’impianto sportivo, profferendo espressioni minacciose contro i sostenitori ospiti; successivamente i due abbandonavano l’impianto prima dell’intervento delle forze dell’ordine, così imitando il Gatti, che aveva fatto lo stesso poco prima.
Il Deferimento
La Procura Federale, aperto il fascicolo ed istruito il caso, deferiva a questo Tribunale il Sig. Stefano Gatti, al quale contestava la violazione degli artt. 1 bis comma 1, 12 comma 7 CGS, in quanto, nelle condizioni di tempo e di luogo sopra descritte, in occasione di un infortunio occorso ad un calciatore della Renate, che richiedeva l’intervento dell’ambulanza, sosteneva che si trattava di una mera perdita di tempo ed assumeva una condotta aggressiva e minacciosa nei confronti di alcuni sostenitori avversari, che tra l’altro si manifestava nel sollecitare l’intervento di due soggetti non identificati, i quali, oltre ad insultare e minacciare ripetutamente i sostenitori della Renate, aggredivano uno di questi, schiaffeggiandolo e procurandogli una lesione al labbro.
Veniva altresì deferita la Società Piacenza Calcio 1919 Srl per rispondere ai sensi degli artt. 4 comma 1 e 12 comma 5 CGS per la violazione ascritta al Gatti, suo Presidente onorario con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.
La memoria difensiva
Entrambi i deferiti hanno fatto pervenire a questo Tribunale la memoria difensiva del 18 giugno 2018, corredata da documentazione, con la quale hanno dedotto che il Gatti non aveva tenuto il comportamento che gli era stato addebitato, essendosi egli limitato a polemizzare con i sostenitori della Renate in occasione dell’infortunio di un calciatore ospite, per il quale, peraltro, si era lui stesso adoperato, avendo chiamato l’ambulanza; ha aggiunto di non conoscere le due persone che avrebbero insultato e minacciato i sostenitori della Renate; ha stigmatizzato l’operato della Procura Federale, che nel corso della istruttoria non aveva convocato per essere sentite persone a conoscenza dei fatti che egli aveva indicato all’organo inquirente; ha concluso per il proscioglimento ed in subordine per eventuali sanzioni suscettibili di tenere conto della natura dei fatti, con valutazione di ogni attenuante e con loro conversione in ammenda.
Il dibattimento
Prima dell’inizio della riunione del 21 giugno 2018, la Procura Federale ed i deferiti, quest’ultimi in persona del loro difensore, ai sensi dell’art. 23 CGS hanno chiesto a questo Tribunale l’applicazione di sanzioni ridotte, così determinate: Gatti Stefano, sanzione base divieto di accedere agli impianti sportivi mesi 4 (quattro) e giorni 18 (diciotto) ex art. 19 comma 1 lettera g CGS, diminuita nella misura di mesi 1 (uno) e giorni 15 (quindici), sanzione finale mesi 3 (tre) di divieto di accesso agli impianti sportivi (artt. 12 comma 7, 19 comma 1 lett. g CGS); Società Piacenza calcio 1919 Srl, sanzione base ammenda di € 4.500,00 (Euro quattromilacinquecento), diminuita nella misura di € 1.500,00 (Euro millecinquecento), sanzione finale ammenda di € 3.000,00 (Euro tremila).
Questo Tribunale, non avendo ritenute congrue le sanzioni, ha dichiarato inefficace l’accordo ed ha invitato le parti a discutere il Deferimento ed a formalizzare le relative richieste.
La Procura Federale ha chiesto l’accoglimento del Deferimento con le sanzioni per Gatti Stefano del divieto di accedere agli impianti sportivi per mesi 6 (sei) e per la Società Piacenza Calcio 1919 Srl € 3.000,00 (Euro tremila/00) di ammenda con diffida.
La difesa dei deferiti si è riportata alla memoria difensiva ed insistito per l’accoglimento delle conclusioni ivi precisate.
La decisione
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare osserva quanto segue.
L’attività istruttoria della Procura Federale ha accertato oltre ogni dubbio la sussistenza della colpa ascritta al deferito; costui, che è stato riconosciuto dalle persone sentite a sommarie informazioni attraverso alcune foto degli accadimenti che sono state loro mostrate, aveva pronunciato nei confronti dei tifosi avversari espressioni offensive e minacciose e, nel contempo, aveva invitato alcuni giovani – definiti dall’aspetto robusto, che erano posizionati fuori dell’impianto sportivo – ad intervenire; costoro, entrati nell’impianto, unitamente al Gatti avevano cercato di individuare un sostenitore della Renate, che aveva discusso con il Gatti stesso, ma, non avendolo trovato, uno di loro aveva colpito con due schiaffi al volto altro sostenitore della Renate che gli si era parato innanzi.
È stato altresì accertato che il Gatti di lì a poco aveva abbandonato l’impianto.
Su tale ricostruzione dei fatti si sono incentrate concordanti dichiarazioni di testimoni oculari, contro le quali non sono sussistite prove contrarie; al riguardo è da ritenersi inconferente l’assunto dei deferiti secondo cui il referto dell’arbitro non avrebbe segnalato alcun incidente: la circostanza non ha valore di inesistenza del fatto storico; al più, esso concorre con altri elementi alla ricostruzione degli accadimenti. Nella specie, il verificarsi dei fatti ascritti ai deferiti ha trovato congruenza negli accertamenti documentali acquisiti agli atti.
Il Deferimento va pertanto accolto, con contestuale riconsiderazione delle sanzioni, che, per come erano state formulate nell’accordo di cui sopra, non rispettavano il principio della afflittività della pena.
Il dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, accoglie il Deferimento e, per l’effetto, infligge al Sig. Stefano Gatti, nella qualità come in atti, il divieto di accedere agli impianti sportivi in cui si svolgono manifestazioni o gare calcistiche anche amichevoli nell’ambito FIGC per mesi 6 (sei) e l’ammenda di € 1.500,00 (Euro millecinquecento); alla Società Piacenza Calcio 1919 Srl l’ammenda di € 4.000,00 (Euro quattromila/00).
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