F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 76/TFN-SD del 27 Giugno 2018 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PARIS GIANNI (all’epoca dei fatti Presidente onorario della Società Piacenza Calcio 1919 Srl), SOCIETÀ SSD AVEZZANO CALCIO – (nota n. 10441/381 pf17-18 GC/GP/ma del 18.4.2018).

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PARIS GIANNI (all’epoca dei fatti Presidente onorario della Società Piacenza Calcio 1919 Srl), SOCIETÀ SSD AVEZZANO CALCIO - (nota n. 10441/381 pf17-18 GC/GP/ma del 18.4.2018).

Il fatto

Il Sig. Giuseppe Tortora - allenatore professionista di seconda categoria Uefa A, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico FIGC, allenatore della SSD Avezzano Calcio Srl nel Campionato di Serie D del Dipartimento Interregionale LND nella stagione sportiva 2016/201 - con ricorso del 30 giugno 2017 aveva adito il Collegio Arbitrale presso la FIGC–LND affinché gli fosse riconosciuto il pagamento a carico della Società della complessiva somma di € 3.000,00, pari a tre mensilità del compenso economico che aveva pattuito con la predetta Società, afferente i mesi di aprile, maggio e giugno 2016, non corrispostogli.

Nel corso del procedimento, conclusosi con lodo arbitrale dichiarativo dell’obbligo della Società di corrispondere al Tortora l’importo richiesto, oltre interessi (C.U. n. 5/2017) era emerso che tra la Società in questione, in persona del presidente Sig. Gianni Paris, e lo stesso Tortora erano stati sottoscritti due distinti accordi economici, entrambi datati 8 agosto 2016, di cui solo il primo depositato presso gli uffici del competente Dipartimento: il primo accordo economico (l’unico depositato e l’unico ad essere portato alla cognizione del Collegio arbitrale) aveva previsto il premio di tesseramento a favore del Tortora di € 1.000,00 mensili, conforme ai parametri stabiliti dal Consiglio Direttivo della LND, pubblicati sul C.U. n. 84 del 12 agosto 2016; il secondo accordo (non depositato) aveva invece previsto che al Tortora sarebbe spettato il pagamento della somma di € 20.000,00 nel caso in cui il rapporto fosse stato anzi tempo risolto mediante l’esonero dell’allenatore per qualsiasi motivo e/o ragione.

Era altresì emerso nel corso di detto procedimento che il Paris, in proprio e nella qualità di presidente della SSD Avezzano Calcio Srl, in data  29 maggio 2017 aveva depositato presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Crotone una  denuncia - querela contro il Tortora per questioni in qualche modo riconducibili all’oggetto del procedimento arbitrale, accompagnata da una lettera di risarcimento del danno e di messa in mora, inviata dal Paris al Tortora a mezzo di raccomandata di pari data.

Il Deferimento

Il fatto come sopra descritto giungeva a conoscenza della Procura Federale, la quale, istruito il fascicolo intitolato “comportamento relativo alla sottoscrizione di due diversi mandati da parte dell’allenatore Sig. Giuseppe Tortora e della Società SSD Avezzano Calcio Srl”, deferiva a questo Tribunale il solo Sig. Gianni Paris, dando atto che il Tortora aveva composto il procedimento, pattuendo ai sensi dell’art. 32 sexies CGS la pena nella misura di gg. 30 (trenta) di squalifica, convertiti parzialmente in gg. 15 (quindici) ed € 1.500,00 (Euro millecinque) di ammenda, pari ad

€ 100,00 (Euro cento) per ogni giorno di squalifica.

L’incolpazione a carico del Paris veniva così motivata: A) per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, nonché dei doveri di osservanza degli atti e delle norme federali di cui all’art. 1 bis comma 1 CGS con riferimento alle disposizioni di cui al C.U. LND n. 84 punto a) del 12 agosto 2016 ed agli artt. 93 e 94 NOIF, a motivo della sottoscrizione avvenuta l’8.8.2016 tra lui ed il Tortora di due accordi economici, di cui il primo ritualmente depositato, a differenza del secondo non depositato; B) per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, nonché dei doveri di osservanza degli atti e delle norme federali di cui all’art. 1 bis comma 1 CGS con riferimento alle disposizioni di cui all’art. 30 dello Statuto Federale ed all’art. 15 CGS a motivo della proposizione  avvenuta il 5 giugno 2017 di un atto di denuncia – querela contro il Tortora, senza aver richiesto l’autorizzazione del Consiglio Federale.

Veniva contestualmente deferita la Società SSD Avezzano Calcio Srl per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 4 commi 1 e 2 CGS in ordine alla condotta del Paris e del Tortora.

Il dibattimento

Alla riunione del 22 giugno 2018 è comparsa la Procura Federale, la quale ha chiesto l’accoglimento del Deferimento con le sanzioni per il Paris della inibizione di mesi 15 (quindici) e dell’ammenda di € 5.000,00 (Euro cinquemila/00); per la Società di 3 (tre) punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva 2018/2019 e dell’ammenda di € 3.000,00 (Euro tremila/00).

Nessuno è comparso per i deferiti, né sono pervenuti a questo Tribunale loro scritti difensivi.

La decisione

Il Deferimento è fondato e merita di essere accolto.

Sono stati acquisiti al procedimento i due atti di accordo economico sottoscritti dalle parti, nonché l’atto di denuncia – querela del Paris a carico del Tortora oltre che la lettera di richiesta risarcimento e messa in mora inviata dal Paris allo stesso Tortora.

È stata svolta, da parte della Procura Federale, audizione del Sig. Piero Puglielli, segretario della SSD Avezzano Calcio Srl, il quale, oltre ad ammettere l’esistenza del doppio contratto, ha dichiarato che il secondo accordo gli era stato mostrato dal presidente Paris il quale aveva definito tale atto un accordo privato tra lui ed il Tortora, che lo stesso pertanto non riguardava la Società, che esso comunque non modificava il trattamento economico contrattualizzato con l’allenatore e che, pertanto, non doveva essere depositato.

La decisione.

In merito al primo capo d’incolpazione del Paris, il Collegio richiama la norma dell’art. 94 NOIF, applicabile al caso in esame, secondo cui “sono vietati gli accordi tra Società e tesserati che prevedono compensi, premi, indennità in contrasto con le norme regolamentari, con le pattuizioni contrattuali e con ogni altra disposizione federale”; non è in dubbio che la seconda scrittura intervenuta tra il Paris ed il Tortora rientri a pieno titolo in tale fattispecie di divieti e che il Paris ne debba conseguentemente rispondere avendola sottoscritta.

La circostanza che si sarebbe trattato di un accordo (asseritamente) privato tra il presidente e il tecnico non costituisce esimente: la fattispecie disciplinarmente rilevante si è consumata con la stipula del secondo accordo in violazione dei divieti ordinamentali ed opera indipendentemente dalla qualificazione che i soggetti hanno inteso attribuirle.

In pratica, è come se le parti avessero inteso dissimulare il reale accordo previsivo di un compenso superiore a quello stabilito dalle norme federali, per aggirarne i limiti, ancorché ancorando gli effetti al verificarsi di determinate condizioni.

In merito al secondo capo d’incolpazione, risulta dagli atti che la denuncia – querela del Paris in danno del Tortora non era stata autorizzata dal Consiglio Federale; detta autorizzazione neppure era stata richiesta dal querelante, di guisa che il deferito – che nulla ha dedotto a sua discolpa - ha violato de plano la norma di riferimento costituita dall’art. 30 Statuto Federale sul vincolo di giustizia e clausola compromissoria, la cui sanzione è stabilita dal richiamato art. 15 CGS.

Ed è proprio con riferimento a tale ultima norma che devono essere applicate le relative sanzioni, riferite al loro minimo edittale, non essendo vincolante per questo Tribunale la circostanza che l’accordo del Tortora, intervenuto ai sensi dell’art. 32 sexies CGS, non abbia tenuto conto di siffatto minimo.

Il dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare accoglie il Deferimento e, per l’effetto, infligge al Sig. Gianni Paris, nella qualità di presidente della SSD Avezzano Calcio Srl, l’inibizione di anni 1 (uno) e l’ammenda di € 2.500,00 (Euro duemilacinquecento/00); alla SSD Avezzano Calcio Srl, in relazione all’art. 4 commi 1 (per il Paris) e 2 (per il Tortora), la penalizzazione di punti 3 (tre) in classifica da scontarsi nel campionato di competenza della prima squadra stagione 2018/2019 e l’ammenda di € 3.000,00 (Euro tremila/00). 

 

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