F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 76/TFN-SD del 27 Giugno 2018 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MARTONE ANIELLO (all’epoca dei fatti tesserato per la Casertana FC quale Dirigente Amministrativo Organizzativo), SOCIETÀ CASERTANA FC SRL – (nota n. 11440/624 pf17-18 GC/GP/ma del 9.5.2018).

 

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MARTONE ANIELLO (all’epoca dei fatti tesserato per la Casertana FC quale Dirigente Amministrativo Organizzativo), SOCIETÀ CASERTANA FC SRL - (nota n. 11440/624 pf17-18 GC/GP/ma del 9.5.2018).

 Il Deferimento

Con provvedimento del 9.5.2018 la Procura Federale ha deferito dinanzi questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

- Martone Aniello, all’epoca dei fatti tesserato per la Casertana FC quale Dirigente Amministrativo Organizzativo, imputandogli la violazione dei doveri di correttezza, lealtà e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 1 bis commi 1 del Codice di Giustizia Sportiva per aver fornito, nell’allegato “E” alla domanda di partecipazione al corso per Direttori Sportivi (C.U. n. 4 del 17/07/2017), dichiarazioni non veritiere, come confermato dallo stesso nel corso dell’audizione resa ai Collaboratori della Procura Federale in data 19/02/2018, al fine di indurre in errore i Commissari della Commissione preposti alla graduatoria per l’ammissione al "Corso  per Direttori Sportivi”;

-  la Società Casertana FC Srl, alla quale apparteneva il Signor Aniello Martone (Dirigente Amministrativo Organizzativo) al momento della commissione dei fatti contestati, a titolo di responsabilità oggettiva per gli effetti dell’art. 4 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva.

Il patteggiamento

Alla riunione odierna sono comparsi la Procura Federale (Avv. Luca Zennaro) e l’Avv. Eduardo Chiacchio per il Signor Martone Aniello e la Società Casertana FC Srl, i quali, prima dell’apertura del dibattimento, hanno presentato proposta di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS, così determinata: per il Sig. Martone Aniello, sanzione base inibizione di mesi 2 (due) e giorni 9 (nove), diminuita di 1/3 - 23 (ventitré) giorni -, sanzione finale inibizione di mesi 1 (uno) e giorni 16 (sedici); per la Società Casertana FC Srl, sanzione base ammenda di € 1.000,00 (Euro mille/00), diminuita di 1/3 (Euro trecentotrentatré/00), sanzione finale ammenda di 667,00 (Euro seicentosessantasette/00).

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, esaminata la proposta e ritenuta congrua la sanzione finale, adotta il seguente provvedimento:

Il TFN-SD, rilevato che prima dell’inizio del dibattimento il Signor Martone Aniello e la Società Casertana FC Srl hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi di detta norma con la sanzione sopra evidenziata; visto l’art. 23 comma 1 CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1 comma 1 CGS possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale Federale per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23 comma 2 CGS, secondo il quale l’accordo è sottoposto a cura della Procura Federale al detto Organo giudicante, che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione; rilevato che l’efficacia dell’accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tale caso, su comunicazione del competente ufficio, l’Organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l’udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla revoca della prima decisione; rilevato conclusivamente che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e la sanzione finale indicata congrua. Comunicato, infine, che le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni:

- per il Sig. Martone Aniello, inibizione di mesi 1 (uno) e giorni 16 (sedici);

- per la Società Casertana FC Srl, ammenda di 667,00 (Euro seicentosessantasette/00).

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.

 

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