F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 76/TFN-SD del 27 Giugno 2018 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SDANGA ANTONIO (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società SSD Srl Manfredonia Calcio), SOCIETÀ SSD SRL MANFREDONIA CALCIO – (nota n. 10851/613pf17-18/AA/GP/mg del 27/04/2018).

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SDANGA ANTONIO (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società SSD Srl Manfredonia Calcio), SOCIETÀ SSD SRL MANFREDONIA CALCIO - (nota n. 10851/613pf17-18/AA/GP/mg del 27/04/2018).

 Il Deferimento

Con Deferimento notificato il 27 aprile 2018 la Procura Federale ha deferito al T.F.N.:

1) il Sig. Sdanga Antonio, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società SSDSRL Manfredonia Calcio, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 94 ter, comma 13, delle NOIF e all’art. 8, commi 9 e 10, del CGS, per non aver pagato all’allenatore, Sig. Catalano Raimondo, la somma accertata dal Collegio Arbitrale c/o LND con il lodo pubblicato con C.U. n. 6 del 05/10/2017 (ricorso n. 33/78), nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia;

2) la Società SSDSRL Manfredonia Calcio, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante come sopra descritto.

La Procura ha ritenuto di svolgere l’azione disciplinare all’esito di apposita segnalazione da parte della Dipartimento interregionale LND, pervenuto alla Procura in data 6.12.2017, ed ha chiesto all’Organo Giudicante di fissare la data di discussione del presente procedimento disciplinare, in relazione al quale, con il presente atto, è stata esercitata l’azione disciplinare.

Il dibattimento

All’udienza del 21 giugno 2018 è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale nel riportarsi all’atto di Deferimento, ne ha chiesto l’integrale accoglimento con l’irrogazione delle seguenti richieste sanzionatorie:

- per Sdanga Antonio: inibizione di mesi 6 (sei);

- per la Società SSDSRL Manfredonia Calcio: penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella stagione sportiva 2018/2019 oltre all’ammenda di € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00).

Nessuno è comparso per i deferiti.

I motivi della decisione

Dalla segnalazione del Dipartimento Interregionale LND, in atti, risulta che il Sig. Sdanga, nella suddetta qualità, violando l’art.1 bis, comma 1, del CGS in relazione l’art. 94 ter, comma 11, delle NOIF e all’art. 8, commi 9 e 10, del CGS, non ha corrisposto all’allenatore Raimondo Catalano la somma accertata dalla Commissione Accordi Economici della LND con decisione pubblicata con C.U. n. 6 CAE del 5/10/2017, pari ad Euro 7.006,00, nel termine di trenta giorni all’uopo previsto. I fatti sono stati comprovati e le responsabilità accertate all’esito dell’esame della versata documentazione.

Alla responsabilità del Sig. Sdanga consegue quella della Società. 

Il dispositivo

Il Tribunale Disciplinare Nazionale, Sezione disciplinare, riconosciuta la sussistenza della violazione contestata, infligge le seguenti sanzioni:

1) al Sig. Sdanga Antonio, inibizione di mesi 6 (sei);

2) alla Società SSD SRL Manfredonia Calcio, penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella stagione sportiva 2018/2019 oltre all’ammenda di € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00).

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