F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 76/TFN-SD del 27 Giugno 2018 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: – PERRUCCI GIULIO (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società SSD ARL Città Di Campobasso), SOCIETÀ SSD ARL CITTÀ DI CAMPOBASSO – (nota n. 11180/807 pf17-18 AA/GP/mg del 4.5.2018).

 

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: - PERRUCCI GIULIO (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società SSD ARL Città Di Campobasso), SOCIETÀ SSD ARL CITTÀ DI CAMPOBASSO - (nota n. 11180/807 pf17-18 AA/GP/mg del 4.5.2018).

Il Deferimento

Con provvedimento del 4.5.2018 la Procura Federale ha deferito dinanzi questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

- Perrucci Giulio, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società SSD ARL Città Di Campobasso, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 94 ter, comma 11, delle NOIF e all’art. 8, commi 9 e 10, del CGS, per non aver pagato ai calciatori, Signori Albino Fazio, Michele De Matteis, Armando Iaboni e Pasqualino Esposito, le somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della LND rispettivamente con decisioni pubblicate con C.U 158/1 del 13.12.2017 (Vertenze nn. 16, 17, 18 e 19), nel termine di trenta giorni dalla comunicazione delle dette pronunce;

- la Società SSD ARL Città Di Campobasso, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante come sopra descritto.

Il patteggiamento

Alla riunione odierna sono comparsi la Procura Federale (Avv. Luca Zennaro) e l’Avv. Antonino Mancini per il Signor Perrucci Giulio e la Società SSD ARL Città Di Campobasso, i quali, prima dell’apertura del dibattimento, hanno presentato proposta di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS, così determinata: per il Sig. Perrucci Giulio, sanzione base inibizione di mesi 9 (nove), diminuita di 1/3 - mesi 3 (tre) - sanzione finale inibizione di mesi 6 (sei); per la Società SSD ARL Città Di Campobasso, sanzione base penalizzazione di punti 3 (tre) in classifica, da scontarsi nella prossima stagione sportiva e ammenda di € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00), diminuita di 1/3 - penalizzazione di punti 1 (uno) e ammenda di € 500,00 (Euro cinquecento/00), sanzione finale penalizzazione di punti 2 (due) in classifica, da scontarsi nella prossima stagione sportiva e ammenda di € 1.000,00 (Euro mille/00).

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, esaminata la proposta e ritenuta congrua la sanzione finale, adotta il seguente provvedimento:

Il TFN-SD, rilevato che prima dell’inizio del dibattimento il Signor Perrucci Giulio e la Società SSD ARL Città Di Campobasso hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi di detta norma con la sanzione sopra evidenziata; visto l’art. 23 comma 1 CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1 comma 1 CGS possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale Federale per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23 comma 2 CGS, secondo il quale l’accordo è sottoposto a cura della Procura Federale al detto Organo giudicante, che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione; rilevato che l’efficacia dell’accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tale caso, su comunicazione del competente ufficio, l’Organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l’udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla revoca della prima decisione; rilevato conclusivamente che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e la sanzione finale indicata congrua.

Comunicato, infine, che le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni:

- per il Sig. Perrucci Giulio, inibizione di mesi 6 (sei); 

- per la Società SSD ARL Città Di Campobasso, penalizzazione di punti 2 (due) in classifica, da scontarsi nella prossima stagione sportiva e ammenda di € 1.000,00 (Euro mille/00).

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.  

 

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