F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE –Sezione Disciplinare – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 1/FTN del 02 Luglio 2018 (209) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SOCIETÀ ACF FIORENTINA SPA – (nota n. 10192/9 pf 17-18 GP/GT/ag del 16.4.18).

(209) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SOCIETÀ ACF FIORENTINA SPA - (nota n. 10192/9 pf 17-18 GP/GT/ag del 16.4.18).

Il deferimento

Con provvedimento n. 9041/886pf17-18/GP/GT/ag del 23.03.2018, il Procuratore Federale e il Procuratore Federale Aggiunto hanno deferito al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

- la Società ACF Fiorentina Spa, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 7, comma 2, e dell’art. 4, comma 2, del CGS, in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato Fiorini Stefano.

Il patteggiamento

Alla riunione odierna sono comparsi la Procura Federale (Avv.ti Dario Perugini e Nicola Monaco) e l’Avv. Ivan Laguardia per la Società ACF Fiorentina Spa, i quali, prima dell’apertura del dibattimento, hanno presentato proposta di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 24 CGS, così determinata: per la Società ACF Fiorentina Spa, sanzione dell’ammenda di € 20.000,00 (Euro ventimila/00), diminuita in applicazione dell’art. 24 CGS fino alla misura finale di € 12.000,00 (Euro dodicimila/00).

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, esaminata la proposta e ritenuta congrua la sanzione finale, adotta il seguente provvedimento:

Il TFN-SD, rilevato che prima dell’inizio del dibattimento la Società ACF Fiorentina Spa ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi di detta norma con la sanzione sopra evidenziata;

visto l’art. 24, CGS, secondo il quale in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti a procedimento disciplinare per la scoperta o l’accertamento di violazioni regolamentari, gli organi giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura Federale, le sanzioni previste dalla normativa Federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa.

In tal caso, la riduzione può essere estesa anche alle Società che rispondono a titolo di responsabilità diretta od oggettiva.

rilevato conclusivamente che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue;

comunicato infine che le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309     000000001083;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dispone l’applicazione della sanzione dell’ammenda di € 12.000,00 (Euro dodicimila/00) a carico della Società ACF Fiorentina Spa.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti della predetta.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it