F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE –Sezione Disciplinare – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 2/FTN del 03 Luglio 2018 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CANNAVARO PAOLO(calciatore tesserato sino al Gennaio 2014 con la SS Calcio Napoli e dal Febbraio 2014 con Società Sportiva US Sassuolo Calcio Srl), REINA JOSÈ MANUEL PAEZ (calciatore della SSC Napoli Spa), DE MATTEIS GIOVANNI PAOLO (Team Manager della SSC Napoli Spa), CASSANO LUIGI (responsabile della biglietteria e delegato alla sicurezza dal 1992 sino al Luglio 2017 della SSC Napoli Spa), FORMISANO ALESSANDRO (non tesserato FIGC, capo delle operazioni, direttore commerciale marketing SSC Napoli Spa), ARONICA SALVATORE (attualmente tesserato per la FIGC quale allenatore, calciatore della SSC Napoli dall’1/09/2008 al 02/01/2013, dal 03/01/2013 al 15/01/2015 con “Città di Palermo Spa”), SOCIETÀ SSC CALCIO NAPOLI SPA, CITTÀ DI PALERMO SPA, US SASSUOLO CALCIO SPA – (nota n. 12064/1040bis pf16-17 GC/blp del 21.5.2018).

DEFERIMENTO  DEL  PROCURATORE  FEDERALE  A  CARICO  DI:  CANNAVARO  PAOLO(calciatore tesserato sino al Gennaio 2014 con la SS Calcio Napoli e dal Febbraio 2014 con Società Sportiva US Sassuolo Calcio Srl), REINA JOSÈ MANUEL PAEZ (calciatore della SSC Napoli Spa), DE MATTEIS GIOVANNI PAOLO (Team Manager della SSC Napoli Spa), CASSANO LUIGI (responsabile della biglietteria e delegato alla sicurezza dal 1992 sino al Luglio 2017 della SSC Napoli Spa), FORMISANO ALESSANDRO (non tesserato FIGC, capo delle operazioni, direttore commerciale marketing SSC Napoli Spa), ARONICA SALVATORE (attualmente tesserato per la FIGC quale allenatore, calciatore della SSC Napoli dall’1/09/2008 al 02/01/2013, dal 03/01/2013 al 15/01/2015 con "Città di Palermo Spa”), SOCIETÀ SSC CALCIO NAPOLI SPA, CITTÀ DI PALERMO SPA, US SASSUOLO CALCIO SPA - (nota n. 12064/1040bis pf16-17 GC/blp del 21.5.2018).

Il deferimento

Con provvedimento del 21.5.2018 il Procuratore Federale e il Procuratore Federale Aggiunto deferivano avanti questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

1. - Cannavaro Paolo, calciatore tesserato sino al Gennaio 2014 con la SS Calcio Napoli e dal Febbraio 2014 con Società Sportiva US Sassuolo Calcio Srl:

A) per la violazione di cui agli artt. 1bis n. 1, art. 2 n. 1 e 3 n. 1, CGS:

- per avere intrattenuto sin dall’anno 2009 e continuato ad intrattenere, a tutt’oggi, inopportune ed assidue frequentazioni con Esposito Gabriele,  pregiudicato,  Esposito Francesco ed Esposito Giuseppe, titolari di fatto dell’agenzia di scommesse Eurobet sita in Napoli alla piazza Mercato, per i fatti riportati alle pagg. 1004 e ss. di cui all'informativa di reato in atti, come si riscontra nel capitolo "I rapporti con Paolo Cannavaro ed i propositi di acquisizione di ristoranti a Napoli e a Milano, con la partecipazione anche di altri calciatori e di noti imprenditori nel settore della ristorazione”; nonché a pag. 1073 e ss";

- per aver tentato di vendere un bene prezioso di notevole valore (orologio Zenit El Primero Master Chrome, del valore di $ 400.000) e di dubbia provenienza, nella disponibilità di Luigi Martino, suocero di Paolo Cannavaro, come meglio specificato alla pag. 1072 informativa di reato

- DIA, in atti;

- per aver intrattenuto rapporti con soggetti pregiudicati al fine di ottenere dalla SSC Napoli il rilascio di n. 2 (due) biglietti oMaggio in favore di “soggetti notoriamente affiliati e/o attigui al clan camorristico Lo Russo” pag. 1079 e ss inform.). In particolare il Cannavaro si prodigava, su richiesta del pregiudicato Ruggiero Raffaele, per reperire due accrediti allo stadio San Paolo, indicando i nominativi dei beneficiari dei biglietti risultati, da accertamento effettuato alla banca dati SDI, persone inesistenti con le date di nascita comunicate negli sms. In realtà, però, da ulteriori accertamenti della DIA si giungeva  alla  identificazione di soggetti noti alle  Forze dell’Ordine perché “affiliati e/o attigui al clan camorristico Lo Russo “(pag. 1078- 1079-1080 inform. DIA in atti);

- per aver fornito al Sig. De Matteis Giovanni Paolo, Team Manager della SSC Napoli i nominativi indicati al punto precedente per sviare il legittimo, prescritto, preventivo controllo circa la sussistenza di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria e Amministrativa (divieto di accesso ad impianti sportivi, nonché violazione di norme di carattere regolamentare quali l'individuazione e la certa assegnazione di posti allo stadio);

- per essersi prestato con Esposito Gabriele (pregiudicato) a fornire la propria carta di credito per porre in essere truffe come specificamente si rileva dalla lettura dell’informativa di reato - DIA Centro Operativo di Napoli, in atti, alle pp. 478-479-480-481-482;

B) per la violazione di cui all’art. 9 nn. 1 e 2:

- per avere, in concorso con De Matteis Giovanni Paolo (Team Manager della SSC Napoli), Cassano Luigi (già responsabile biglietteria ed ufficio gare della SSC Napoli, all'epoca dei fatti), Formisano Alessandro (capo operazioni e direttore commerciale, responsabile in capo della biglietteria della SSC Napoli) procurato n. 2 (due) biglietti "oMaggio" di accesso allo stadio a favore di personaggi legati a clan camorristico Lo Russo, operante in Napoli, con l'indicazione di dati anagrafici errati per sviare il prescritto, preventivo controllo circa la sussistenza di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria ed Amministrativa (divieto di accesso ad impianti sportivi, nonché violazione di norme di carattere regolamentare quali l'individuazione di posti nello stadio); ricevendo direttamente e personalmente i titoli di accredito, così evitando il corretto iter burocratico che prescrive all’atto del ritiro del titolo di accesso allo stadio, l’esibizione di idoneo documento di identità per la verifica della corrispondenza del titolare del biglietto e il soggetto ricevente.

2.- Reina Josè Manuel Paez, calciatore della SSC Napoli Spa, per la violazione di cui agli artt. 1bis n. 1, 2 n. 1 e 3 n. 1, CGS:

- per avere intrattenuto e continuato ad intrattenere tutt’ora, inopportunamente rapporti di frequentazione ed amicizia con Esposito Gabriele, pregiudicato, Esposito Francesco ed Esposito Giuseppe – proprietari di fatto dell'Agenzia di scommesse Eurobet in Napoli alla Piazza Mercato ("... si trattava di uno dei loro business" cfr. verb. audizione del 15/09/2017), concretizzatisi in vacanze, incontri di piacere (frequentazione centro-massaggi [Omissis] in Napoli), scambio di cortesie (disponibilità d’uso di auto di grossa cilindrata - PORSCHE Panamera- di Esposito Gabriele), agevolazioni all'accesso in zona "riservata" dello Stadio San Paolo in occasione di gare ufficiali di campionato (cfr. audizione Cassano Luigi dell’11/09/2017), così come risulta dall’informativa di reato - DIA Centro Operativo di Napoli, in atti (da pag. 1085 a pag. 1088) e confermato in sede di audizione del 15/09/2017.

3. - De Matteis Giovanni Paolo, team Manager della SSC Napoli Spa, per la violazione di cui agli artt. 1bis n. 1, 3 n. 1 e 9 n. 1, CGS:

  1. poiché unitamente a Cannavaro Paolo, Cassano Luigi, Formisano Alessandro, nella sua qualità, provvedeva a rilasciare n. 2 (due) biglietti oMaggio in favore di “soggetti notoriamente affiliati e/o attigui al clan camorristico Lo Russo” ( pag. 1079 e ss inform.), richiestigli da Cannavaro Paolo, con l'indicazione di dati anagrafici errati, forniti per sviare controlli circa la sussistenza di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria ed Amministrativa (divieto di accesso ad impianti sportivi, nonché violazione di norme di carattere regolamentare quali l'individuazione di posti nello stadio) e consegnando i titoli di accredito direttamente al giocatore richiedente, impedendo il corretto iter burocratico che prescrive all’atto del ritiro del titolo di accesso allo stadio, l’esibizione di idoneo documento di identità per la verifica della corrispondenza del titolare del biglietto e il soggetto ricevente. (come risulta dall’informativa di reato DIA in atti, pag. 1076; e dichiarato in sede di audizione in data 15/09/2017).

4.- Cassano Luigi, responsabile della biglietteria e delegato alla sicurezza dal 1992 sino al Luglio 2017, per la violazione di cui agli artt. 1bis n. 1, 3 n. 1 e 9 n. 1, CGS poiché:

- in concorso con Cannavaro Paolo, De Matteis Giovanni Paolo e Formisano Alessandro consentiva il rilascio di n. 2 (due) biglietti oMaggio in favore di “soggetti notoriamente affiliati e/o attigui al clan camorristico Lo Russo” (pag. 1079 e ss inform.), richiestigli da Cannavaro Paolo, con l'indicazione di dati anagrafici errati, forniti per sviare controlli circa la sussistenza di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria ed Amministrativa (divieto di accesso ad impianti sportivi, nonché violazione di norme di carattere regolamentare quali l'individuazione di posti nello stadio) e consentendo altresì la consegna dei titoli di accredito direttamente al giocatore richiedente, impedendo il corretto iter burocratico che prescrive all’atto del ritiro del titolo di accesso allo stadio, l’esibizione di idoneo documento di identità per la verifica della corrispondenza del titolare del biglietto e il soggetto ricevente;

- per avere omesso di informare, quale responsabile della sicurezza, la Società SS Calcio Napoli, della presenza nella zona garage dello stadio San Paolo di persone non autorizzate, i fratelli Esposito ospiti del calciatori Reina Pepe e della di lui moglie Iolanda, così contravvenendo alle proprie delegate funzioni ed esponendo in tal modo la stessa Società ad eventuali sanzioni sportive.

5. - Formisano Alessandro, non tesserato FIGC, capo delle operazioni, direttore commerciale marketing SSC Napoli Spa, per la violazione di cui agli artt. 1 bis n. 1 e n. 5 e 9 n. 1, CGS:

- per aver intrattenuto solo con Esposito Giuseppe, così come dichiarato in sede di audizione, rapporti “commerciali”, contratti di sponsorizzazione e contratti di licenza di uso del brand Calcio Napoli, impegnandosi a fornire la relativa documentazione contrattuale, impegno mai onorato, nonostante il sollecito inoltrato al segretario generale in data 22/09/2017, così impedendo di verificare l’eventuale sussistenza di rapporti con Esposito Gabriele, pregiudicato, fratello di Giuseppe;

- per aver in concorso con Cannavaro Paolo, De Matteis Giovanni Paolo e Cassano Luigi, consentito il rilascio di n. 2 (due) biglietti oMaggio in favore di “soggetti notoriamente affiliati e/o attigui al clan camorristico Lo Russo”( pag. 1079 e ss inform.), richiesti da Cannavaro Paolo, con l'indicazione di dati anagrafici errati, forniti per sviare controlli circa la sussistenza di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria ed Amministrativa (divieto di accesso ad impianti sportivi, nonché violazione di norme di carattere regolamentare quali l'individuazione di posti nello stadio) e consentendo altresì la consegna dei titoli di accredito direttamente al giocatore richiedente, impedendo il corretto iter burocratico che prescrive all’atto del ritiro del titolo di accesso allo stadio, l’esibizione di idoneo documento di identità per la verifica della corrispondenza del titolare del biglietto e il soggetto ricevente.

6. - Aronica Salvatore, attualmente tesserato per la FIGC quale allenatore, calciatore della SSC Napoli dall’1/09/2008 al 02/01/2013, dal 03/01/2013 al 15/01/2015 con "Città di Palermo Spa", per la violazione di cui agli 1 bis n. 1, art. 2 n. 1 e 3 n. 1 CGS:

- per aver intrattenuto rapporti di amicizia sin dall’anno 2009 con i fratelli Esposito, in particolare Giuseppe e Francesco, proprietari di fatto dell’agenzia di scommessa Eurobet, sita in Napoli alla piazza Mercato ("... alla fine del 2014 ho saputo anche che gli Esposito avevano aperto un'agenzia di scommesse in Napoli..." cfr. verbale audizione 11/10/2017).

7.- SSC Calcio Napoli Spa, in persona del Suo Presidente p.t. per la responsabilità della Società ai sensi dell’art. 4, nn. 2 e 3 del C.G.S. per i fatti addebitabili ai calciatori Reina José Manuel Paez e Cannavaro Paolo; al Team Manager, De Matteis Giovanni Paolo; al responsabile della biglietteria, Cassano Luigi; nonché al capo delle operazioni e al direttore commerciale del Marketing. Formisano Alessandro, nonché per non aver adempiuto alla richiesta di acquisizione di copia dei biglietti/accrediti rilasciati nella stagione sportiva 2013/2014 dal calciatore Cannavaro Paolo, in particolare quelli emessi nel Gennaio 2014 (cfr. richiesta del 05.09.2017).

8.- Citta di Palermo Spa in persona del Suo Presidente p.t. per la responsabilità della Società ai sensi dell’art. 4, n. 2 C.G.S. per fatti addebitabili ad Aronica Salvatore, all'epoca dei fatti calciatore e tesserato.

9. - US Sassuolo Calcio Spa, in persona del Suo Presidente p.t. per la responsabilità della Società ai sensi dell’art. 4, n. 2 C.G.S. per i fatti addebitabili al Sig. Paolo Cannavaro, all'epoca dei fatti calciatore suo tesserato.

Le memorie difensive

Nei termini prescritti i deferiti Formisano, De Matteis e SSC Napoli, Cannavaro, Aronica, US Sassuolo, US Città di Palermo depositavano memorie difensive.

In particolare, con unica memoria, la difesa Formisano, De Matteis e SSC Napoli, eccepiva in via preliminare l’improcedibilità del deferimento rilevando l’illegittimità del provvedimento di riapertura adottato dalla Procura federale in assenza di fatti nuovi.

La difesa Formisano eccepiva, ancora in via preliminare, il difetto di giurisdizione di questo Tribunale con conseguente improcedibilità del deferimento, atteso che l’incolpato rivestiva all’epoca dei fatti la mera qualità di direttore commerciale, estraneo all’attività sportiva della Società e neppure era inserito nel censimento; nel merito, rilevava l’insussistenza, anche sotto il profilo degli elementi costitutivi, delle contestazioni mosse in merito alle quali il deferito si dichiarava comunque del tutto estraneo.

La difesa De Matteis contestava nel merito le contestazioni contenute nel deferimento.

La difesa della SSC Napoli sottolineava l’attinenza dei comportamenti oggetto del deferimento alla sfera privata dei calciatori coinvolti, contestandone comunque la rilevanza disciplinare e precisando l’assenza di qualunque nesso tra i pretesi comportamenti censurati dalla Procura federale e il rapporto di tesseramento con la Società; di qui l’impossibilità di rinvenire una responsabilità oggettiva in relazione ai fatti per cui si procede.

Anche la difesa Cannavaro eccepiva in via preliminare l’improcedibilità del deferimento per assenza di un fatto nuovo legittimante la riapertura del procedimento; nel merito, contestava la rilevanza disciplinare delle condotte oggetto di incolpazione, estranee all’attività sportiva pur intesa in senso ampio e in ogni caso palesemente insussistenti.

La difesa Aronica contestava nel merito il deferimento rilevando l’estraneità delle condotte ipotizzate all’ambito di applicazione della normativa federale, essendo le stesse attinenti alla sfera privata, personale e familiare del calciatore; sottolineava altresì il deferito la propria estraneità alle attività dei personaggi indicati nell’incolpazione.

Anche la difesa della US Sassuolo eccepiva in via preliminare l’improcedibilità del deferimento per illegittimità del provvedimento di riapertura; nel merito, contestava la fondatezza del deferimento in ragione dell’inesistenza di condotte rilevanti sotto il profilo disciplinare ascrivibile al deferito Cannavaro in costanza di tesseramento con la Società e dell’attinenza di dette condotte alla sfera privata del calciatore; di qui l’impossibilitá di rinvenire una responsabilità oggettiva in relazione ai fatti per cui si procede.

La difesa della US Città di Palermo contestava nel merito gli addebiti rilevando l’assenza dei presupposti per rinvenire una responsabilità oggettiva della Società in merito alle condotte ascritte al calciatore Aronica, in quanto avvenute in epoca precedente al tesseramento del calciatore; rilevava la Società deferita di aver comunque adottato un modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. n. 231/2001 e un codice etico conosciuti dai tesserati.

Il dibattimento

Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura Federale che ha concluso per l’accoglimento del deferimento e l’irrogazione delle seguenti sanzioni:

- per Cannavaro Paolo, squalifica di mesi 10 (dieci) e ammenda di € 20.000,00 (Euro ventimila/00);

- per Reina Josè Manuel Paez, squalifica di mesi 3 (tre) e ammenda di € 10.000,00 (Euro diecimila/00);

- per De Matteis Giovanni Paolo, inibizione mesi 4 (quattro) con richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA, oltre all’ammenda di € 10.000,00 (Euro diecimila/00);

- per Cassano Luigi, inibizione mesi 4 (quattro) con richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA, oltre all’ammenda di € 10.000,00 (Euro diecimila/00);

- per Formisano Alessandro, ammenda di € 10.000,00 (Euro diecimila/00);

- per Aronica Salvatore, inibizione di mesi 3 (tre), oltre all’ammenda di € 5.000,00 (Euro cinquemila/00);

- per Società SSC Calcio Napoli Spa, ammenda di € 30.000,00 (Euro trentamila/00);

- per Città Di Palermo Spa, ammenda di € 5.000,00 (Euro cinquemila/00);

- per US Sassuolo Calcio Spa, ammenda di € 5.000,00 (Euro cinquemila/00).

I difensori dei deferiti hanno ulteriormente illustrato le ragioni esposte nelle memorie in atti. Alcuni dei deferiti presenti hanno rilasciato spontanee dichiarazioni.

I motivi della decisione

Il Tribunale Federale Nazionale, letti gli atti e sentite le parti comparse, ritiene che il deferimento debba essere dichiarato inammissibile perché emesso a seguito di un iter procedimentale viziato.

Ed invero, per quanto risulta in atti, il deferimento per cui si procede origina dalla riapertura, ai sensi dell’art. 32ter, comma 5, CGS, di un procedimento archiviato (il proc. n. 1040) a seguito di “segnalazione del 05.07.2017 … pervenuta alla Procura Federale di Roma in data 19.07.2017” della Procura della Repubblica di Napoli con la quale “veniva trasmessa (…) l’informativa di reato n. di prot. 4947 del 01.03.1026” (così la relazione di indagine del 14.11.2017).

In particolare, risulta che a seguito della pubblicazione di articoli di stampa, in data 13.4.2017 la Procura federale provvedeva ad iscrivere il procedimento n. 1040, avente ad oggetto “Notizie stampa in ordine ad un’indagine della DDA di Napoli avente ad oggetto presunte influenze di un esponente della criminalità organizzata sulla Società SSC Napoli”. Nell’ambito di tale procedimento non risulta formalmente richiesto, né altrimenti acquisito, alcun atto di indagine o provvedimento dalla Procura della Repubblica di Napoli (la relativa relazione di indagine, recante la data del 7.6.2017, riferisce infatti meri e non meglio precisati contatti informali con gli inquirenti partenopei). Nessuna richiesta di proroga del termine delle indagini è inoltre presente in atti con riguardo al procedimento indicato.

Ancora con riferimento al procedimento 1040 risulta che con atto del 27.6.2017 la Procura federale comunicava al Procuratore Generale dello Sport l’intendimento di disporre l’archiviazione, condiviso il successivo 3.7.2017. Conseguentemente, in data 7.7.2017 la Procura provvedeva ad inoltrare alla Società Napoli la comunicazione dell’avvenuta archiviazione (e non all’archiviazione, come erroneamente sostenuto da alcune difese nelle memorie in atti). Tuttavia, il giorno precedente la comunicazione dell’intendimento di disporre l’archiviazione del procedimento 1040, e dunque in data 26.6.2016, la Procura federale risulta aver iscritto altro procedimento al n. 1289 avente ad oggetto “accertamenti in merito a quanto riportato da articoli di stampa su presunti rapporti tra calciatori della SSC Napoli Spa ed appartenenti alla criminalità organizzata”.

Ed è nell’ambito di quest’ultimo procedimento che in data 27.6.2017 (e cioè lo stesso giorno della comunicazione dell’intendimento di cui sopra) risulta essere stata formulata dalla Procura federale richiesta ex art. 116 c.p.p. di copia della documentazione relativa alle indagini in corso alla Procura della Repubblica di Napoli (cfr. missiva n. prot. 14418/1289pf16-17/GP/GM/blp in atti) e, successivamente, in data 5.7.2017, acquisita a mani del delegato l’informativa n. 4947 del 1.3.2016 della DIA di Napoli (cfr. comunicazione PM di Napoli in data 5.7.2017 e attestazione in calce).

Alla data del 5.7.2017, dunque, la relazione DIA del 1.3.2016, contenete gli addebiti poi confluiti nel deferimento odierno (tanto che le relative pagine sono richiamate espressamente nelle varie incolpazioni) risulta formalmente acquisita nell’ambito del procedimento n. 1289 afferente appunto “accertamenti in merito a quanto riportato da articoli di stampa su presunti rapporti tra calciatori della SSC Napoli Spa ed appartenenti alla criminalità organizzata” su richiesta della stessa Procura federale alla Procura della Repubblica di Napoli.

Dall’esame degli atti del procedimento 1289, risulta tuttavia che anziché procedere sulla base delle informazioni evincibili dall’atto processuale ritualmente acquisito, in data 31.8.2017 la Procura federale comunicava il proprio intendimento di disporre l’archiviazione proprio del procedimento 1289, condiviso il successivo 6.9.2017 dal Procuratore Generale dello Sport e, al contempo, provvedeva in data 20.7.2017 alla riapertura del procedimento 1040 poco prima archiviato facendovi confluire l’atto acquisito il 5.7.2017.

Ebbene, dalla successione cronologica degli eventi che hanno preceduto l’odierno deferimento, pare evidente come la riapertura del procedimento 1040 sia avvenuta in assenza dei presupposti previsti dal codice di giustizia sportiva ed in particolare in assenza di “un fatto nuovo” o “circostanza rilevante” nel senso voluto dalla normativa processuale.

Ed infatti non può dirsi “fatto nuovo” non conosciuto dalla Procura federale l’informativa della DIA del 1.3.2016, non foss’altro perché detto atto è stato oggetto di una formale acquisizione su richiesta della medesima Procura federale nell’ambito di altro procedimento disciplinare allora pendente, non coltivato per scelta dell’organo federale.

Né si può considerare che la relazione DIA in questione, acquisita nell’ambito di procedimento disciplinare relativo a “accertamenti in merito a quanto riportato da articoli di  stampa  su presunti rapporti tra calciatori della SSC Napoli Spa ed appartenenti alla criminalità organizzata” e avente ad oggetto, appunto, “le frequentazioni degli Esposito con calciatori, personaggi dello spettacolo ed imprenditori. I propositi di partnership commerciali” (cfr. informativa DIA pagg. 996 e segg.) possa costituire circostanza rilevante in merito al differente procedimento 1040 ormai archiviato, avente a sua volta il diverso oggetto “Notizie stampa in ordine ad un’indagine della DDA di Napoli avente ad oggetto presunte influenze di un esponente della criminalità organizzata sulla Società SSC Napoli”.

Neppure si tratta, nel caso di specie, di una “segnalazione” della Procura della Repubblica di Napoli, come erroneamente indicato nella relazione di indagine del 14.11.2017 (segnalazione che, giova sottolinearlo, avrebbe legittimato una riapertura del vecchio fascicolo), ma di un documento già nella disponibilità della Procura federale perché richiesto in un diverso procedimento nell’ambito del quale - tuttavia - esso non ha avuto alcuna utilizzazione.

In altre parole, il “fatto” di cui si discute (vale a dire l’informativa DIA) non è pervenuto alla Procura federale, ma è stato dalla stessa ricercato ed acquisito in procedimento parallelo senza essere utilizzato, salvo poi costituire il fondamento della riapertura disposta.

Va sul punto sottolineato come la spiegazione fornita nel corso del dibattimento, su specifica richiesta di chiarimenti del Tribunale, fondata sull’irrilevanza dei fatti oggetto del procedimento 1289 ai fini del presente, non appare in alcun modo condivisibile. Da un lato, infatti, va rilevata la pressoché totale identità di oggetto tra il documento in questione e il procedimento 1289;

dall’altro, la stessa formulazione delle incolpazioni per cui oggi si procede, che riportano addirittura le pagine dell’informativa DIA nelle singole incolpazioni, trovano unica origine dal contenuto di detto atto.

Tutto ciò a meno di non considerare, ma con analoghe conseguenze sul piano di inammissibilità del deferimento odierno, l’apertura del procedimento 1289 e la sua archiviazione a seguito (e nonostante) l’acquisizione del documento quali atti meramente strumentali all’apprensione della informativa relativa alle indagini penali altrimenti non ottenibile, per essere ormai scaduti i termini delle indagini del relativo procedimento disciplinare nel quale, come detto, non risultava alcuna richiesta ex art. 116 c.p.p..

Essendo dunque la riapertura del procedimento avvenuta al di fuori dei casi previsti dall’art. 32ter, comma 5, CGS, l’odierno deferimento che da quella riapertura deriva va dichiarato inammissibile.

Il dispositivo

Per questi motivi, il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare dichiara inammissibile il deferimento.

 

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