F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE –Sezione Disciplinare – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 3/FTN del 06 Luglio 2018 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DELLISANTI ROBERTO PIERRE JEAN (Amministratore delegato della Foggia Calcio Srl dal 27.6.2015, senza poteri di rappresentanza della Società) – (nota n. 11778/409 pf 17-18 GP/GC/blp del 15.5.2018).

DEFERIMENTO  DEL  PROCURATORE  FEDERALE  A  CARICO  DI:  DELLISANTI  ROBERTO PIERRE JEAN (Amministratore delegato della Foggia Calcio Srl dal 27.6.2015, senza poteri  di rappresentanza della Società) - (nota n. 11778/409 pf 17-18 GP/GC/blp del 15.5.2018).

Il deferimento

Con provvedimento del 15 Maggio 2018, nell’ambito del più ampio procedimento di cui alla nota n. 11778/409 pf 17-18 GP/GC/blp, il Procuratore Federale e il Procuratore Federale Aggiunto hanno deferito a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, il Sig. Dellisanti Roberto Pierre Jean, Amministratore delegato della Foggia Calcio Srl dal 27.6.2015, senza poteri di rappresentanza della Società, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione ai principi di corretta gestione delle Società affiliate alla F.I.G.C. sanciti dall’art. 19, comma 1, dello Statuto della F.I.G.C. e dall’art. 84, comma 1, delle NOIF, nonché della violazione dell’art. 8, comma 2 CGS, per avere consentito l’impiego nell’attività gestionale e sportiva della Foggia Calcio Srl, nel corso delle stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017 quantomeno - allo stato degli atti - dell’importo complessivo di € 1.964.750,00 (unmilioneduecentotrentacinque/00)  corrisposto dal Sig. Curci Ruggiero Massimo, di cui € 1.408.000,00 (unmilionequattrocentoottomila/00) a mezzo  di  bonifici  ed  €  556.750,00  (cinquecentocinquanteseimila-settecentocinquanta/00) in contanti, frutto di compenso derivante dalla commissione di attività illecite di evasione e/o elusione fiscale, alcune delle quali integranti anche reato.

La memoria difensiva

Nei termini di rito, il difensore del deferito ha fatto pervenire memoria difensiva.

La difesa evidenzia come il Dott. Dellisanti, commercialista e revisore contabile, abbia assunto la carica di amministratore delegato del Foggia Calcio in conseguenza dei pregressi rapporti professionali esistenti con Fedele Sannella (prestati in particolare per la Satel Srl).

Come precisato nello stesso atto di deferimento, la carica conferita al Dott. Dellisanti non venne mai corredata da alcuna delega di potere. In particolare, il Dott. Dellisanti si occupava di predisporre la documentazione inerente il budget, il bilancio di esercizio ed i prospetti degli indici e di trasmetterli al Dott. Michele Marangelli (incaricato dalla Società per la contabilità, il bilancio, gli adempimenti fiscali, i rapporti con la Co.Vi.Soc. e la Lega Calcio). Tutti i bilanci di esercizio inerenti il periodo nel quale il Dott. Dellisanti ha rivestito il ruolo di amministratore delegato sono stati certificati dalla RIA Grant Thorton Spa la quale non ha mai espresso riserve o richiami di informativa.

Le ispezioni effettuate dalla Co.Vi.Soc. hanno sempre avuto esito positivo e lo stesso Commissario Giudiziale, Dott. Giannetti, nominato il 19 Marzo  2018 dal Tribunale di Milano in sostituzione del CDA, ha dovuto constatare come la Società sia stata amministrata in maniera corretta, con pagamenti in regola di stipendi, imposte e contributi.

Il Dott. Dellisanti, pertanto, come risulta dagli atti del procedimento, non avendo mai partecipato all’attività gestionale della Società (che faceva capo esclusivamente ai fratelli Curci e Sannella) non ha svolto alcun ruolo nelle condotte di reimpiego di denaro provento di attività illecite addebitate al Curci.

In merito, infine, al flusso di messaggi Whatsapp inviati da Ruggiero Massimo Curci, al Dellisanti il giorno prima della stipula dell’atto notarile del 04.05.2017 con il quale la Curci Holding Srls. cedeva le proprie quote della controllante il Foggia Calcio Srl alla Sannella Holding 2 Srl, messaggi ove il primo rendicontava le somme complessivamente trasferite alla Società attraverso bonifici bancari e contante nella stagione calcistica in corso 2016/2017 ed in quella precedente 2015/2016, si precisa come le dazioni avvenute a mezzo bonifico siano legittimamente apparse regolari all’amministratore delegato, provenendo dal c/c del socio e portando una causale di riferimento, quanto agli importi versati in contanti, il Dellisanti ne sarebbe venuto a conoscenza solo allorquando il Curci, apprestandosi ad uscire dalla Società, ne ha rivendicato la restituzione da parte dei fratelli Sannella (ossia al momento  della cessione del 4 Maggio 2017).

In tal senso vanno anche le stesse dichiarazioni rese dal Fedele Sannella in sede di interrogatorio di garanzia innanzi al P.M. Dott. Paolo Storari  in  data  26.01.2018  allorquando, senza esitazioni, afferma: “il dottor Dellisanti non sapeva di queste somme che io ricevevo da Curci” … “quando ha scritto il Curci, il dottor Dellisanti mi ha chiamato e mi ha detto: ‘Guarda che Curci dice che… che ci sono, no, che ci sono questi soldi’, che lui non sapeva nemmeno che  cosa  fossero”.

Oltre  al  dato  oggettivo,  l’impianto  accusatorio  manca  completamente  di  fornire  la  prova dell’elemento psicologico, ossia la consapevolezza da parte del Dott. Dellisanti dell’origine illecita delle somme confluite nella Società ed utilizzate per i pagamenti di calciatori e staff tecnico.

Il dibattimento

All’udienza del 22 Giugno  2018, il TFN – Sezione Disciplinare preliminarmente stralciava la posizione del Sig. Dellisanti in accoglimento dell’istanza di rinvio per legittimo impedimento del difensore e rinviava al 28.06.2018.

All’udienza del 28 Giugno  2018, la Procura Federale, chiede l’integrale accoglimento del deferimento, formulando per il Sig. Dellisanti Roberto Pierre Jean la seguente richiesta sanzionatoria: 3 (tre) anni di inibizione.

Il difensore, si riporta alla memoria depositata in atti e, nel ribadire la totale estraneità del Sig. Dellisanti nel compimento di qualsivoglia atto gestorio della Società nonché in relazione alle condotte di autoriciclaggio ascritte al Dott. Massimo Ruggiero Curci, insiste nell’accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.

Il Dott. Dellisanti rilascia dichiarazioni spontanee e sottolinea come la carica rivestita di Amministratore Delegato non venne mai corredata da alcuna delega di potere; essendosi occupato, con il professionista incaricato dalla Società, di curare la contabilità, il bilancio, gli adempimenti fiscali affinché potessero essere approvati dal Consiglio di Amministrazione, dall’Assemblea dei soci e depositati presso gli organismi competenti; mai ha avuto conoscenza o è stato coinvolto da parte dei fratelli Curci e Sannella nella gestione parallela ed occulta delle finanze aziendali.

I motivi della decisione

Il deferimento nei confronti del Dott. Dellisanti Roberto Pierre Jean ad avviso  di  questo Collegio non merita accoglimento.

In effetti, l’ampia documentazione in atti proveniente dal procedimento penale come integrata dalle indagini svolte dalla Procura Federale, non contiene elementi sufficienti a confermare la partecipazione del Dott. Dellisanti alle dinamiche di gestione aziendale ed il suo coinvolgimento in ruoli apicali con funzioni decisionali e di comando, detenute esclusivamente dai fratelli Curci e Sannella.

Alla luce  di tali considerazioni e delle  dichiarazioni rese al Pubblico Ministero da Fedele Sannella, si deve valutare la unidirezionalità dei messaggi whatsapp inviati dal Curci a Dellisanti il giorno prima della cessione delle quote alla Sannella Holding 2 Srl, messaggi ove rendicontava le somme complessivamente trasferite alla Società attraverso bonifici bancari e contante nella stagione calcistica in corso 2016/2017 ed in quella precedente 2015/2016. Infatti, la circostanza che vede il Dellisanti non interloquire in alcun modo con il Curci e limitarsi a ricevere il rendiconto  in vista della quantificazione delle quote, unitamente alla dichiarazione del Sannella il quale riferisce al P.M. di essere stato contattato dal Dellisanti proprio per ricevere chiarimenti circa quegli importi a lui sconosciuti, escludono possa ritenersi raggiunto un sufficiente grado di certezza circa la partecipazione del Dellisanti alle condotte  ascritte.

Il  Collegio,  pertanto,  in  difetto  di  ulteriori  e  diversi  elementi  di  prova  a  sostegno  di  un coinvolgimento diretto del Dott. Dellisanti nell’impiego di importi di provenienza illecita nell’attività gestionale e sportiva della Società, non può che proscioglierlo dagli addebiti contestati.

Il dispositivo

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare proscioglie il Dott. Dellisanti Roberto Pierre Jean, in quanto non risulta raggiunta la piena prova sulla riconducibilità allo stesso dei fatti oggetto di contestazione.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it