F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE –Sezione Disciplinare – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 4/FTN del 12 Luglio 2018 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FELLECA ROBERTO (Amministratore Delegato munito di poteri di rappresentanza della Società ASD Como 1907 Srl), SOCIETÀ ASD COMO 1907 SRL – (nota n. 12591/576pf17-18GC/GP/ma del 30.05.2018).

DEFERIMENTO  DEL  PROCURATORE  FEDERALE  A  CARICO  DI:  FELLECA  ROBERTO (Amministratore Delegato munito di poteri di rappresentanza della Società ASD Como 1907 Srl), SOCIETÀ ASD COMO 1907 SRL - (nota n. 12591/576pf17-18GC/GP/ma del 30.05.2018).

Il fatto

Il calciatore Ameth Fall, all’epoca del fatto calciatore tesserato con la Società ASD Como 1907, partecipante al Campionato Serie D stagione 2017/2018, con due distinte mail del 18.12.2017 denunciava alla Procura Federale che la suddetta Società lo aveva sospeso dall’esercizio dell’attività sportiva, lo aveva messo fuori rosa e, nel contempo, gli aveva chiesto la immediata restituzione dell’appartamento ove viveva e che la Società gli aveva messo a disposizione; denunciava altresì che la Società gli aveva impedito di ricorrere al fisioterapista sociale per la cura di un infortunio che egli aveva subìto.

Alla denuncia venivano allegati files audio e video, che comprovavano – a parere del denunciante – tutto ciò che era accaduto.

La Procura Federale, svolta l’istruttoria, accertava che in effetti il calciatore era stato messo fuori rosa ed era stato costretto ad allenarsi con la squadra Juniores; che, tuttavia, non era stato possibile accertare le motivazioni di tale provvedimento; che il calciatore aveva beneficiato da parte della Società di un trattamento economico elevatissimo se raffrontato alla categoria nella quale militava la Società; che tra il calciatore e la Società erano stati stipulati più accordi economici, il primo, redatto sull’apposito modello Federale che prevedeva il pagamento di € 28.158,00 lordi l’anno; il secondo, redatto su carta libera, che impegnava la Società a concedere al calciatore un appartamento ed un pasto di ristorante; il terzo, con il quale la Società si obbligava a riconoscere al calciatore un importo variabile da € 10.000,00 a € 20.000,00 in relazione ai goals che il calciatore sarebbe riuscito a realizzare nelle gare ufficiali ed altro importo variabile da € 5.000,00 a € 10.000,00 in relazione al numero degli assisti decisivi, da 10 a 20, che il calciatore avrebbe effettuato sempre nelle gare ufficiali; il quarto, con il quale la Società si obbligava a corrispondere al calciatore l’importo di € 4.000,00 a titolo di indennità per l’anticipato svincolo ed il calciatore a sua volta si obbligava a restituire alla Società i tre assegni di complessivi € 22.000,00, che aveva ricevuto in precedenza dalla Società contestualmente alla sottoscrizione del primo accordo economico. Solo il primo dei quattro atti veniva depositato presso la Lega competente, mentre non venivano depositati tutti gli altri, perché le parti avevano pattuito di rinunciare per tali atti alle formalità ed al rispetto della normativa Federale.

Veniva altresì accertato nel corso dell’attività istruttoria che il Sig. Roberto Felleca, amministratore delegato della Società, che aveva sottoscritto i contratti di che trattasi, per sua stessa ammissione aveva firmato e consegnato al calciatore i tre suddetti assegni postdatati, che poi il calciatore gli aveva restituito.

Risultavano così implicati nella vicenda il Felleca, l’Ameth Fall e inoltre certo Sig. Ninni Corda, allenatore professionista iscritto nei ruoli del Settore Tecnico, tesserato con la Società Como nella stagione sportiva 2017/2018, per il ruolo che egli aveva avuto nella vicenda stessa e che era stato descritto dal calciatore.

A seguito della notifica della comunicazioni di conclusione delle indagini, il calciatore Ameth Fall raggiungeva con la Procura Federale un accordo ai sensi dell’art. 32 sexies CGS.

La posizione del Sig. Ninni Corda, con separato provvedimento, era dalla Procura Federale rimessa alla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico, competente a decidere.

Il deferimento

La Procura Federale, acquisiti anche altri atti e documenti oltre a quelli sopra descritti, sentite le persone coinvolte nel caso, tra cui alcuni dirigenti della Società a conoscenza dei fatti, accertato che il calciatore era stato svincolato dalla Società Como e che  nell’attualità risultava tesserato per altra Società, deferiva a questo Tribunale il Sig. Roberto Felleca, amministratore delegato munito di poteri di rappresentanza della Società ASD Como 1907 Srl, al quale contestava la violazione dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali, nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1 bis comma 1 CGS, in relazione: 1°) agli artt. 94 e 94 ter NOIF e 43 Regolamento LND, per aver stipulato con il calciatore Ameth Fall quattro scritture privare non depositate, di cui due in data 22.09.2017, integrative dell’accordo economico ufficialmente depositato, relative la prima a premi di rendimento e la seconda a vitto ed alloggio, una terza, sempre in data 22.09.2017, relativa alla possibilità di risoluzione anticipata del contratto e l’ultima, in data 15.12.2017, con riconoscimento di un importo in denaro a titolo di indennità per l’anticipato svincolo, esplicitamente apponendo, nei predetti atti, la clausola che le parti in relazione al presente accordo rinunciavano fin d’ora alle formalità ed al rispetto della normativa Federale, nonché per aver sottoscritto e rilasciato al Sig. Ameth Fall, a garanzia degli impegni economici assunti, tre assegni bancari con data successiva a quella di sottoscrizione (cd. post-datati); 2°) all’art. 91 NOIF per aver posto fuori rosa della prima squadra il calciatore Ameth Fall senza giustificato motivo, facendolo allenare con la Juniores e negando allo stesso, a seguito di infortuno occorsogli in allenamento, anche la prima assistenza medica e fisioterapica.

Veniva altresì deferita la Società ASD Como 1907 Srl a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 4 commi 1 e 2 CGS per le condotte contestate all’amministratore delegato Sig. Roberto Felleca ed ai due tesserati Sigg.ri Ninni Corda ed Ameth Fall.

Le memorie difensive

Il Sig. Roberto Felleca e la Società ASD Como 1907 Srl hanno fatto pervenire a questo Tribunale due distinte memorie difensive, con le quali hanno chiesto il proscioglimento.

Il Felleca, in particolare, dopo aver sostanzialmente trascritto le dichiarazioni che lui stesso aveva rilasciato alla Procura Federale ed aver riportato anche  quelle dei  Sigg.ri Maurizio Barcellandi, dirigente accompagnatore della Società e del Sig. Antonio Andreucci, ha dedotto che era stato il calciatore che agli inizi del Dicembre  2017 aveva comunicato alla Società di voler andare via, in quanto si sentiva a disagio sul piano tecnico ed ambientale; che  il calciatore sempre in quel periodo aveva offeso la Società e la sua dirigenza a mezzo della stampa locale e del proprio Facebook; che per queste ragioni la Società aveva deciso di far allenare il calciatore con la rappresentativa Juniores, escludendolo dalle sedute della formazione Maggiore; che le chiavi di accesso all’appartamento era stato richieste al calciatore dal team manager Barcellandi allo scopo di predisporre in tale appartamento la sistemazione di altri tesserati una volta che il calciatore si fosse trasferito altrove;  che nessuno era a conoscenza  dell’infortunio lamentato a posteriori dal  calciatore e che non sussisteva prova dell’asserito rifiuto della Società a prestare allo stesso le relative cure mediche; che gli assegni consegnati al calciatore contestualmente  al  suo  tesseramento erano titoli a garanzia del corrispettivo pattuito con l’accordo economico regolarmente depositato presso il Dipartimento Interregionale e che, quindi, non avevano intenti o funzioni contrari alla legge; che le scritture private erano tutte a favore del calciatore ed erano state dal calciatore pretese a sua tutela al momento della stipula del vincolo sportivo.

La Società ASD Como 1907 Srl ha sostanzialmente esposto la stessa difesa del Felleca ed è pervenuta alle medesime conclusioni.

Il patteggiamento

Alla riunione del 5 Luglio 2018 sono comparsi la Procura Federale e le parti deferite, le quali, prima dell’apertura del dibattimento, hanno presentato proposta di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS, così determinate: per il Sig. Roberto Felleca, sanzione base inibizione di mesi 4 (quattro) e giorni 15 (quindici), ammenda di € 9.500,00 (euro novemilacinquecento), il tutto diminuito di 1/3, sanzione finale inibizione di mesi 3 (tre) ed ammenda di € 7.000,00 (euro settemila); per la Società ASD Como 1907 Srl, sanzione base ammenda di € 7.500,00 (euro settemilacinquecento), diminuita di 1/3, sanzione finale ammenda di € 5.000,00 (euro cinquemila).

Il Tribunale Federale Nazione – Sezione Disciplinare, risultando ritualmente formulata la proposta e ritenendo congrua la sanzione finale, adotta il seguente provvedimento:

rilevato che prima dell’inizio del dibattimento il Sig. Roberto Felleca e la Società ASD Como 1917, a mezzo del proprio difensore, munito di procura rilasciata anche ai sensi dell’art. 23 CGS, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi di detta norma con le sanzioni sopra evidenziate;

visto l’art. 23 comma 1 CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1 comma 1 CGS possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale Federale per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l’art. 23 comma 2 CGS, secondo il quale l’accordo è sottoposto a cura della Procura Federale all’Organo giudicante, che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione;

rilevato che l’efficacia dell’accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti dei richiedenti, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tale caso, su comunicazione del competente ufficio, l’organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l’udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla revoca della prima decisione;

rilevato conclusivamente che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue;

comunicato infine che le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309     000000001083;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, visto l’art. 23 CGS, dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: a carico del Sig. Roberto Felleca, nella qualità come in atti, inibizione di mesi 3 (tre) ed ammenda di € 7.000,00 (euro settemila); a carico della Società ASD Como 1917 Srl ammenda di € 5.000,00 (euro cinquemila).

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it