F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE –Sezione Disciplinare – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 5/FTN del 13 Luglio 2018 RICORSO EX ARTT. 6.15 DELLO STATUTO DELLA L.N.P. SERIE B E 43BIS CGS DELLA SOCIETÀ FOGGIA CALCIO SRL IN PERSONA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DR NICOLA GIANNETTI, PER L’ANNULLAMENTO DEL VERBALE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DELLA L.N.P. SERIE B del 5.6.2018 E DEL VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 7.3.2018.

RICORSO  EX ARTT. 6.15 DELLO STATUTO DELLA L.N.P. SERIE B E 43BIS CGS  DELLA SOCIETÀ FOGGIA  CALCIO  SRL  IN  PERSONA  DEL  COMMISSARIO  GIUDIZIALE  E   LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DR NICOLA GIANNETTI,  PER  L’ANNULLAMENTO  DEL   VERBALE DELL’ASSEMBLEA  ORDINARIA  DELLA  L.N.P.  SERIE  B   del   5.6.2018   E   DEL  VERBALE   DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 7.3.2018.

Il ricorso

Con ricorso ex artt. 6.15 dello Statuto della L.N.P. serie B e 43 bis CGS, contro la Lega Nazionale Professionisti Serie B, notificato a mezzo posta elettronica certificata il 15.06.2018, la Società Foggia Calcio Srl in persona del Commissario giudiziale e legale rappresentante pro tempore, Dott. Nicola Giannetti, chiedeva l’annullamento, previa concessione di misure cautelari:

- del verbale dell’Assemblea ordinaria della Lega del 5.6.2018, con il quale è stato deliberato di interpretare la previsione contenuta all’art. 2.21, Capo III, del Codice di Autoregolamentazione della LNPB (di seguito “Codice” o “CdA”) nel senso di intenderla riferita alla mutualità totale spettante al Foggia Calcio Srl in relazione alla stagione sportiva 2017/2018 (di seguito “Verbale”);

- del verbale del Consiglio Direttivo del 07.03.2018, nella parte in cui è stata disposta l’esclusione del Foggia calcio Srl dalla ripartizione della mutualità relativa alla stagione sportiva 2017/2018 (di seguito “Verbale Consiglio”);

- di ogni altro atto comunque connesso e coordinato, anteriore e conseguente ai citati verbali. Con il ricorso introduttivo, quindi, la Società intende ottenere l’annullamento degli atti con cui la Lega, in applicazione dell’art. 2.21, Capo III, del Codice, ha negato al Foggia Calcio Srl la mutualità di cui agli artt. 16.1, lett. f) dello Statuto della Lega e 22 del Decreto Legislativo 09.01.2008, n. 9 (Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse) in applicazione dell’art. 2.21, Capo III, del Codice laddove sanziona lo sforamento dei limiti connessi al rapporto tra il monte stipendi da corrispondere ai tesserati ed il valore della produzione (E/vp).

La Società ha impugnato i predetti verbali contestando l’insussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi per l’applicazione della sanzione di cui all’art. 2.21, Capo III del Codice, la violazione, falsa applicazione degli artt. 2.20 e 2.21, Capo III, nonché il travisamento dei presupposti di fatto e regolamentari.

In particolare, la Lega B in data 27 Ottobre 2017 contestava al Foggia Calcio Srl uno sforamento del rapporto E/vp per un importo pari a euro 2.842.520,00. Alla riunione del 23 Novembre 2017 l’Assemblea deliberava la riduzione al 50% dell’obbligo di copertura per il valore finale di euro 1.421.260,00.

Per fare fronte a tali contestazioni, la Società, in osservanza a quanto disposto dall’art. 2.20, Capo III del Codice, otteneva una fideiussione da Assicurazioni Generali Spa.

A seguito di indagine penale condotta dalla Procura della Repubblica di Milano in cui venivano coinvolte e tratte in custodia cautelare figure apicali della Società, tuttavia, la menzionata fideiussione veniva provvisoriamente revocata anche in considerazione della richiesta avanzata dalla Procura della Repubblica di Milano al GIP in data 11 Gennaio 2018 per la nomina di un commissario giudiziale ai sensi dell’articolo 15 del d.lgs. n. 231/2001.

In attesa della nomina del Commissario, in data 16 Gennaio 2018, il Foggia Calcio chiedeva ed otteneva dal Consiglio Direttivo una proroga del termine per l’adempimento al 22 Gennaio 2018.

Il Consiglio riunitosi il 25 Gennaio 2018 rilevava il mancato deposito della fideiussione entro il termine del 22 Gennaio senza tener conto dell’impossibilità oggettiva di produrre tale fideiussione prima della nomina del commissario giudiziale a quel momento non ancora avvenuta, e fissava al 6 Febbraio 2018 la data per la discussione relativa all’applicazione al Foggia Calcio della sanzione prevista dall’articolo 2.21 Capo III del Codice.

Tuttavia, già in data 31 Gennaio 2018 la Lega attivava il procedimento sanzionatorio convocando il Consiglio direttivo al fine di procedere con l’irrogazione della sanzione.

Nel corso del consiglio del 6 Febbraio il Presidente del Foggia Calcio richiedeva una ulteriore proroga al 31 Marzo  2018 per il deposito della garanzia, evidenziando l’inevitabilità di tale opzione in quanto il Tribunale di Milano ancora non aveva provveduto alla nomina del commissario giudiziale e trattandosi, con tutta evidenza, di ritardo non imputabile alla Società. Nella medesima seduta il Presidente autorizzava la Lega a trattenere in deposito fiduciario una parte delle risorse spettanti alla Società per un importo pari allo sforamento contestato (altra opzione prevista dall’art. 2.20 Capo III CdA). Autorizzazione formalizzata, altresì, con lettera della Società trasmessa in pari data alla Lega.

Il Consiglio richiedeva, quindi, l’acquisizione di un parere legale circa l’interpretazione della sanzione prevista dall’articolo 2.21 Capo III CdA, con riguardo alla riferibilità o meno della disposizione all’intera mutualità spettante nella stagione sportiva ovvero alla parte da distribuirsi al momento dell’irrogazione della sanzione.

In data 7 Marzo  2018 il Consiglio, con delibera, disponeva l’esclusione del Foggia Calcio dalla ripartizione della mutualità relativa alla stagione sportiva 2017/2018 rimandando ad una successiva assemblea ogni ulteriore approfondimento.

In data 19 Marzo  2018 il GIP del Tribunale di Milano provvedeva alla nomina del Commissario giudiziale con poteri di rappresentanza legale della Società per il compimento di operazioni di ordinaria e di straordinaria amministrazione, subordinando, queste ultime, all’autorizzazione giudiziale.

In data 15 Maggio 2018 il Commissario giudiziale chiedeva al GIP del Tribunale di Milano di essere autorizzato a ristipulare con Assicurazioni Generali Spa una polizza fideiussoria a prima richiesta pari ad euro 1.421.260,00 al fine di garantire sino al 31 Ottobre 2018 lo sforamento dei parametri.

In data 18 Maggio 2018, a mezzo PEC, il Commissario trasmetteva alla Lega la fideiussione rappresentando, altresì, la regolarità della posizione del Foggia Calcio in merito ai pagamenti retributivi e contributivi previsti dalla normativa federale.

In data 5 Giugno  2018 l’Assemblea, interpretando l’articolo 2.21 Capo III CdA nel senso di ritenere che lo stesso faccia riferimento alla mutualità spettante per l’intera stagione sportiva, deliberava, con voto segreto dei partecipanti, l’esclusione del Foggia Calcio per l’intero importo spettante con riferimento alla stagione sportiva 2017/2018.

La ricorrente contesta la legittimità del provvedimento sanzionatorio adottato dalla Lega in primo luogo in quanto, nel considerare unicamente il termine di presentazione della fideiussione, avrebbe omesso di tenere nella dovuta considerazione l’autorizzazione inviata dalla Società il 6 Febbraio 2018 a trattenere a garanzia i contributi spettanti sino alla data di riemissione della fideiussione a seguito della incombente nomina del commissario. La disposizione di cui all’art. 20.2 Capo III CdA considera, infatti, tale opzione come alternativa e dunque parimenti satisfattiva rispetto alla presentazione di polizza assicurativa.

Secondo rilevato profilo di illegittimità atterrebbe alla contestata mancata presentazione della garanzia entro il termine ultimo di proroga fissato dalla Lega al 22 Gennaio 2018.

A ben vedere la Società si sarebbe ritrovata nella oggettiva impossibilità di presentare entro il termine indicato la garanzia, in quanto, una volta formulata dal GIP la richiesta di nomina del Commissario giudiziale, si è preclusa del tutto l’eventualità di ottenere il rilascio di una nuova fideiussione da parte di Assicurazioni Generali come di qualsiasi altra compagnia. A riprova di tali circostanze vi sarebbe la successione cronologica degli avvenimenti: il Foggia Calcio per giungere al rilascio di una nuova garanzia ha dovuto, infatti, attendere non solo la nomina del commissario da parte del Tribunale di Milano ma anche l’autorizzazione del medesimo tribunale in ordine alla richiesta del commissario di poter procedere alla nuova sottoscrizione, trattandosi palesemente di atto di straordinaria amministrazione.

Determinante  ai  fini  della  valutazione  della  diligenza  adempitiva  da  parte  della  Società sarebbe, altresì, la circostanza che vede effettuato il bonifico per il pagamento del premio già in data 24 Gennaio, salvo poi subirne incolpevole revoca a seguito della richiesta di commissariamento.

Pertanto, la difesa della ricorrente, nel sottolineare la non percorribilità di condotte alternative idonee a consentire l’adempimento allo scadere del termine fissato da ultimo al 22 Gennaio 2018, rileva come il ritardo, lungi dall’essere il frutto di colpevole inerzia, fosse insuperabile con lo sforzo diligente richiesto dalla normativa nel caso concreto. Si tratta, quindi, di un inadempimento non imputabile al debitore sul piano della colpa e della diligenza adempitiva.

La Lega Nazionale Professionisti Serie B, si costituiva in giudizio depositando memoria difensiva nei termini di rito.

Preliminarmente, la Lega B eccepisce l’incompetenza del Tribunale Federale in ordine all’impugnazione del verbale del Consiglio Direttivo del 7 Marzo  2018, in quanto l’art. 6.15 Statuto Lega B attribuirebbe tale competenza esclusivamente per le delibere assembleari e non per quelle del Consiglio esplicitamente qualificate “non impugnabili” dall’art. 2.21 Capo III CdA e la cui legittimità andrebbe posta al vaglio del Collegio di Garanzia del CONI.

Sempre in via preliminare la difesa della Lega B eccepisce la tardività del ricorso rispetto al verbale del Consiglio Direttivo del 7 Marzo  2018 comunicato alla Società destinataria della misura sanzionatoria in data 4 Aprile. Il ricorso, notificato in data 15 Giugno  2018, sarebbe quindi tardivo rispetto a quanto dispone l’art. 43 bis CGS laddove prevede un termine di trenta giorni dalla pubblicazione o conoscenza dell’atto.

Infine, si eccepisce alla ricorrente la decadenza dal diritto di impugnazione del verbale dell’Assemblea del 5 Giugno  2018 stante la mancata formulazione della riserva scritta ex art. 6.15 Statuto Lega B, laddove prevede quale condizione per la proponibilità del reclamo da parte delle Società presenti che “le stesse abbiano presentato riserva scritta prima della chiusura dei lavori dell’Assemblea”.

Passando al merito del ricorso, la Lega B nega qualsiasi valore di adempimento, seppur tardivo, ai sensi dell’art. 2.20 Capo III CdA alla comunicazione inviata dal Foggia Calcio in data 6 Febbraio 2018 laddove autorizzava la Lega a “sospendere temporaneamente l’erogazione dei contributi maturati e a maturarsi in nostro favore, sino alla data di emissione della polizza a garanzia dello sforamento del tetto salariale”.

La menzionata comunicazione non potrebbe essere annoverata tra le modalità alternative di copertura dello Sforamento E/VP previste dalla normativa in quanto parrebbe rivolgere una richiesta di applicazione temporanea della sanzione ex art. 2.21 capo III CdA e non una opzione riconducibile all’art. 2.20.4, sia per mancata attivazione della procedura preventiva di cui all’articolo 2.19.2 capo III che per incapienza delle risorse maturate e da maturarsi rispetto allo sforamento. La Società sarebbe stata, inoltre, perfettamente consapevole di non  avere risorse accantonabili sufficienti a coprire l’importo richiesto.

La menzionata comunicazione sarebbe inidonea a produrre gli effetti dichiarati dalla ricorrente anche in ragione della genericità del riferimento operato a “contributi” non meglio individuati: la normativa presuppone invece l’espressa richiesta da parte della Società interessata nei confronti  della  Lega  dell’ammontare  disponibile  della  Quota  Risorse  Accantonabili  ex  art.2.19.2 o del Saldo Attivo Conto Trasferimenti ex art. 2.19.3 in considerazione del fatto che in entrambi i casi, per la validità della procedura, è richiesta la disponibilità di un importo pari allo Sforamento E/VP.

La Lega B nega, altresì, che nel caso in esame si possa affermare la sussistenza di una incolpevole impossibilità per il debitore ad adempiere entro il termine oggetto di ultima proroga al 22 Gennaio 2018.

In particolare, non si potrebbe parlare di sopravvenuta impossibilità della prestazione  in quanto, come emerge dalla comunicazione inviata dal Foggia Calcio alla Lega B in data 6 Febbraio 2018, il pagamento del premio della garanzia è avvenuto in data 24 Gennaio 2018, quindi due giorni dopo la scadenza della proroga.

In ogni caso, al pagamento del premio non è seguito il deposito della garanzia.

La difesa della Lega B nega, inoltre, che si possa attribuire rilevanza alla vicenda giudiziaria che ha condotto al commissariamento della Società ed all’applicazione di misure di custodia cautelare ai vertici aziendali. In particolare, in quanto la notizia dell’arresto del Sig. Fedele Sannella, dirigente e patron della Società, sarebbe stata diffusa dalla stampa proprio in data 24 Gennaio 2018 e quindi a termine scaduto ed a pagamento del premio già effettuato.

Ai sensi dell’art. 1219 c.c., quando è scaduto il termine per l’adempimento e la prestazione deve essere eseguita al domicilio del creditore, il debitore è costituito automaticamente in mora. Ne deriva che, ai sensi dell’art. 1221 c.c. il rischio passa in capo al debitore, che non è liberato per la sopravvenuta impossibilità, neppure se derivante da causa a lui non imputabile. Se, quindi, a norma dell’articolo 2.20.2 capo III CdA la garanzia assicurativa va “depositata presso la Lega”, il Foggia Calcio, per effetto dell’omesso deposito della garanzia entro il termine del 22 Gennaio 2018, sarebbe irrimediabilmente decaduto e non potrebbe invocare l’impossibilità della prestazione nemmeno se tale impossibilità fosse veramente derivata da causa ad esso non imputabile.

La Società, inoltre, secondo le difese della Lega, non avrebbe argomentato e provato in alcun modo l’incidenza delle vicende giudiziarie sulla sopravvenuta impossibilità della prestazione per causa non imputabile ex art. 1218 cc.

Perché l’impossibilità della prestazione, infatti, possa costituire causa di esonero del debitore da responsabilità non è sufficiente eccepire l’impossibilità ad adempiere per fatto del terzo ma occorre dimostrare la propria assenza di colpa con la condotta diligente mantenuta per rimuovere l’ostacolo posto dal terzo ai fini di ottenere un esatto adempimento.

Infine, neanche la garanzia depositata dalla Società nel Maggio 2018 sarebbe idonea ai fini di un corretto adempimento della prestazione per la presenza di taluni vizi di forma rilevati nel verbale dell’assemblea del 15 Giugno  2018 da parte del Presidente Balata.

Alla luce delle considerazioni svolte, il Foggia calcio sarebbe, quindi, ad oggi ancora inadempiente rispetto agli obblighi di cui all’articolo 2.20 capo III CdA.

Infine, la difesa contesta il fondamento anche dell’ultimo motivo di reclamo volto a sottolineare come la Lega B, nell’applicare la sanzione, abbia omesso di tenere nel debito conto la ratio della normativa e, conseguentemente, di valorizzare la tenuta contabile e finanziaria della Società che non ha mai smesso di onorare gli impegni economici presi nei confronti dei tesserati nonché gli oneri contributivi e previdenziali.

In replica ai rilievi svolti la Lega sottolinea come la sanzione applicata non sia volta a garantire la mera stabilità finanziaria delle squadre ma, attraverso il mantenimento del Rapporto E/vp, a calmierare il cronico squilibrio economico finanziario in cui versano i club a fronte degli eccessivi costi salariali che sono chiamati a sostenere.

Pertanto, non  competerebbe  alla Lega B espletare qualsivoglia verifica sull’equilibrio economico-finanziario della Società né sulla solvibilità della medesima rispetto gli appendi impegni assunti con FIGC ed i propri tesserati.

Il dibattimento

Il Foggia Calcio Srl, nell’atto introduttivo del procedimento, formulava istanza cautelare ai sensi e per gli effetti dell’art. 43 bis, comma 4 bis CGS, chiedendo la sospensione della sanzione stante la sussistenza del fumus boni iuris di cui ai motivi dell’atto, nonché per l’evidente ed intrinseco periculum in mora, connesso alla revoca immediata della mutualità per un importo pari a circa euro 3.500.000,00.

Con istanza depositata a mezzo PEC il 20 Giugno , il Foggia Calcio Srl richiedeva a questo Tribunale Federale di anticipare l’udienza per la discussione della domanda cautelare fissata al 6 Luglio 2018, in virtù degli incombenti adempimenti contributivi e retributivi in scadenza il giorno 26 Giugno , al fine di preservare l’utilità del ricorso nelle more della definizione del giudizio.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, in accoglimento della istanza di cui sopra fissava l’udienza di trattazione della misura cautelare al 25 Giugno   2018 e, pronunciandosi esclusivamente sulla istanza cautelare di sospensiva, la accoglieva e, per l’effetto, sospendeva gli atti impugnati. Rinviava al 6 Luglio per la trattazione del merito del ricorso.

All’udienza del 6 Luglio 2018, le parti ripercorrono i tratti salienti delle difese svolte e concludono riportandosi alle conclusioni rassegnate nei rispettivi scritti difensivi.

I motivi della decisione

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Sulla eccezione preliminare di incompetenza sollevata dalla difesa della Lega B la stessa va respinta per evidenti ragioni di economia processuale. Invero, la delibera del Consiglio con la quale si stabilisce l’an della sanzione è inscindibilmente e logicamente collegata alla delibera assembleare che individua il quantum da irrogare in concreto. I due atti, quindi, completandosi a vicenda, non possono che essere impugnati congiuntamente dinanzi al medesimo organo scongiurando il rischio di un contrasto tra giudicati con gravi ricadute sistemiche e sulla effettività della tutela giurisdizionale.

Anche l’eccezione volta a contestare la tardività del ricorso non merita accoglimento alla luce delle considerazioni appena svolte sulla complementarità dei due verbali. L’incompletezza della delibera consiliare, del tutto priva di quantificazione della sanzione e, quindi, di immediata ed autonoma attitudine lesiva nei confronti del destinatario, la rende inidonea a far maturare decadenze, di guisa che solo sulla base delle indicazioni interpretative fornite dall’Assemblea il 5 Giugno  2018, la sanzione può considerarsi compiutamente determinata nei suoi elementi costitutivi minimi.

Il Collegio respinge, infine, anche l’ultima  eccezione  preliminare  volta  ad  affermare  la decadenza del Foggia Calcio dal diritto di impugnare la  delibera dell’Assemblea per  mancata formulazione della riserva scritta prevista dall’art. 6.15 Statuto Lega B. A ben vedere, la riserva è stata chiaramente formulata in Assemblea dal  Commissario  Giudiziale  Dott.  Giannetti,  il quale ha dichiarato a verbale “che a tutela della Società … provvederà ad adottare ogni necessaria   iniziativa”.

Per quanto concerne il merito del ricorso, si ritiene di dover valutare la condotta adempitiva della Società alla luce del dato normativo ma anche degli eventi che hanno coinvolto e, per certi versi, travolto la governance in conseguenza del procedimento penale pendente dinanzi al tribunale di Milano.

Orbene, la disamina oggettiva del susseguirsi degli eventi connessi all’adempimento da parte del Foggia Calcio delle prescrizioni di cui all’art. 2.20 Capo III CdA, come susseguitisi e sostanzialmente non contestati dalle parti, porta ad affermare la incolpevole impossibilità da parte della Società di adempiere entro il termine prorogato da ultimo al 22 Gennaio 2018, dovendosi altresì riconoscere la natura ordinatoria e non perentoria del termine oggetto di contestazione.

Per un verso, infatti, la richiesta di nomina di un Commissario giudiziale veniva formulata dalla Procura della Repubblica di Milano in data 11 Gennaio 2018, nelle more della decisione del GIP, in data 16 Gennaio 2018, su richiesta del Foggia Calcio, il Consiglio direttivo disponeva la ulteriore proroga del termine per il deposito della fideiussione alla data del 22 Gennaio 2018. Non si può, quindi, fissare alla data del 24 Gennaio con la diffusione delle notizie di stampa relative all’arresto del patron Sannella, lo spartiacque decisivo in merito alla scusabilità o meno del ritardato adempimento.

La documentazione in atti, è idonea a dimostrare come alla data del 22 Gennaio 2018 i vertici aziendali già fossero informati e limitati nella loro libertà di agire in forza del procedimento penale in corso. Determinante ai fini che qui ci occupano è la revoca della fideiussione a premio già pagato inizialmente rilasciata da Assicurazioni Generali Spa e trasmessa alla Lega B in data 24 Gennaio. La revoca da parte della Società di assicurazioni, intervenuta inconfutabilmente in ragione del vuoto amministrativo e gestionale venutosi a produrre all’interno del Foggia Calcio, induce ragionevolmente a ritenere che, nelle more della nomina del Commissario Giudiziale da parte del Tribunale di Milano, nessuna compagnia assicurativa avrebbe rilasciato la garanzia richiesta.

D’altro canto, anche gli avvenimenti connessi alla seduta consiliare del 6 Febbraio, allorquando il Presidente del Foggia Calcio richiedeva una ulteriore proroga al 31 Marzo  2018 per il deposito della garanzia, in attesa della nomina del commissario giudiziale e autorizzava la Lega a trattenere in deposito fiduciario una parte delle risorse spettanti alla Società per un importo pari allo sforamento contestato (autorizzazione formalizzata anche con lettera della Società trasmessa in pari data alla Lega), dimostrano come il ritardo nell’adempimento, lungi dall’essere il frutto di colpevole inerzia, è stato inevitabile anche attraverso lo sforzo diligente richiesto dalla normativa nel caso concreto. Traducendosi, pertanto, in un ritardo non imputabile al debitore sul piano della colpa e della diligenza adempitiva.

Sotto   altro   e   diverso   profilo,   in   merito   alle   contestazioni   circa   la   validità   o   meno dell’adempimento effettuato dopo il 22 Gennaio 2018 (in data 24 Gennaio 2018 con la fideiussione poi revocata da Generali e in data 18 Maggio 2018 con la polizza fideiussoria a prima richiesta inviata via PEC alla Lega), si tratta di termine oggetto di ben tre proroghe concesse a più riprese da parte di due organismi differenti (il Consiglio e l’Assemblea), di guisa che nel caso di specie si deve optare, in assenza di specifica e contraria espressa disposizione normativa, per la natura meramente ordinatoria dello stesso. Sebbene la proroga non rappresenti un comportamento incompatibile con l'intenzione di avvalersi del termine, essa  costituisce comunque  un  importante  elemento  presuntivo  rivelatore  della  natura meramente ordinatoria del termine (o comunque della intervenuta modifica di quest'ultimo in tal senso), tale cioè da escludere che l'adempimento tardivo sia considerato privo di interesse per il creditore (Cass. civ. Sez. I, 21/05/2018, n. 12473).

Le proroghe reiterate dimostrano, per un verso, l’interesse della Lega B ad ottenere un adempimento, seppur tardivo, da parte del Foggia Calcio e degli altri club interessati; per altro verso, la consapevolezza da parte della stessa Lega che il debitore stava ponendo in essere tutte le azioni necessarie ad adempiere quanto prima.

Depone nel senso nella natura ordinatoria del termine, infine, come già prima accennato, la mancata previsione normativa della perentorietà attraverso la determinazione tassativa di decadenze e preclusioni maturande allo scadere dello stesso.

Nella valutazione complessiva della vicenda, in particolare sotto il profilo soggettivo della colpevolezza si deve tenere in conto e valorizzare la condotta complessivamente tenuta dal Foggia Calcio durante l’intero periodo in termini di tenuta contabile e finanziaria della Società che non ha mai smesso di onorare gli impegni economici presi nei confronti dei tesserati nonché gli oneri contributivi e previdenziali. Tutti i bilanci di esercizio sono stati certificati dalla RIA Grant Thorton spa la quale non ha mai espresso riserve o richiami di informativa. Le ispezioni effettuate dalla Co.Vi.Soc. hanno sempre avuto esito positivo e lo stesso Commissario Giudiziale, dott. Giannetti, ha dovuto constatare come la Società sia stata amministrata in maniera corretta, con pagamenti in regola di stipendi, imposte e contributi. A riprova di ciò giunge infine l’iscrizione al Campionato di Serie B, stagione sportiva 2018/2019, effettuata regolarmente e senza riserve da parte della Lega.

Il Tribunale Federale – Sezione Disciplinare ritiene, quindi, assorbiti tutti gli ulteriori profili oggetto di contestazione e, nell’affermare l’illegittimità dell’esclusione del Foggia Calcio Srl dalla ripartizione della mutualità relativa alla stagione sportiva 2017/2018, annulla i verbali impugnati e ogni altro atto comunque connesso e coordinato, anteriore e conseguente, salvi gli ulteriori provvedimenti dei competenti organi della L.N.P. Serie B.

Il dispositivo

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, in accoglimento del ricorso ex artt. 6.15 dello Statuto della L.N.P. Serie B e 43 bis CGS, proposto dal Foggia Calcio Srl contro la Lega Nazionale Professionisti Serie B, dispone l’annullamento del verbale del Consiglio Direttivo del 07.03.2018, nella parte in cui è stata disposta l’esclusione del Foggia Calcio Srl dalla ripartizione della mutualità relativa alla stagione sportiva 2017/2018, nonché del verbale dell’Assemblea ordinaria della Lega del 5.6.2018, nella parte in cui ha deliberato di interpretare la previsione contenuta all’art. 2.21, Capo III, del Codice di Autoregolamentazione della LNPB nel senso di intenderla riferita alla mutualità totale spettante al Foggia Calcio Srl in relazione alla stagione sportiva 2017/2018 e di ogni altro atto comunque connesso e coordinato, anteriore e conseguente ai citati verbali, salvi gli ulteriori provvedimenti dei competenti organi della L.N.P. Serie B.

Nulla per la tassa.

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE –Sezione Disciplinare - 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 6/FTN del 17 Luglio 2018

 

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LANZA MAURO  (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD Sporting Fulgor), SOCIETÀ ASD SPORTING FULGOR - (nota n. 12725/1090 pf17-18 AS/ac del 4.6.2018).

Il deferimento

Con provvedimento del 4.6.2018 la Procura Federale ha deferito dinanzi questo Tribunale:

- il Sig. Lanza Mauro, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD Sporting Fulgor, per la violazione di cui all’art. 10 comma 3 bis del CGS, in relazione al punto 9) del Comunicato Ufficiale n. 153 del 09.06.2017 della Lega Nazionale Dilettanti, Dipartimento Interregionale, per non aver provveduto a depositare, entro il termine del 12/07/2018 ore 18.00, la documentazione riguardante la disponibilità campo di gioco Serie D e Juniores e, comunque, per non aver adottato idonee misure volte all’effettuazione  del  predetto incombente;

- la Società ASD Sporting Fulgor, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4 comma 1 del CGS, per la violazione ascritta al proprio legale rappresentante.

Il patteggiamento

Alla riunione odierna sono comparsi la Procura Federale (Avv. Alessandro Avagliano) e il Dott. Giuseppe Tambone per il Signor Mauro Lanza e la Società ASD Sporting Fulgor, i quali, prima dell’apertura del dibattimento, hanno presentato proposta di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS, così determinata: per il Sig. Mauro Lanza, sanzione base inibizione di giorni 30 (trenta), diminuita di 1/3 – 10 (dieci) giorni -, sanzione finale inibizione di giorni 20 (venti); per la Società ASD Sporting Fulgor, sanzione base ammenda di € 1.000,00 (Euro mille/00), diminuita di 1/3 – € 333,00 - (Euro trecentotrentatré/00), sanzione  finale  ammenda  di  € 667,00   (Euro   seicentosessantasette/00).

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, esaminata la proposta, adotta il seguente provvedimento:

Rilevato che prima dell’inizio del dibattimento il Signor Mauro Lanza e la Società ASD Sporting Fulgor hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi di detta norma con la sanzione sopra evidenziata;

Visto l’art. 23 comma 1 CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1 comma 1 CGS possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale Federale per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23 comma 2 CGS, secondo il quale l’accordo è sottoposto a cura della Procura Federale al detto Organo giudicante, che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione; rilevato che l’efficacia dell’accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 (trenta)  giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tale caso, su comunicazione del competente ufficio, l’Organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l’udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla revoca della prima decisione;

Ritenuto, conclusivamente che la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e la proposta sanzione finale congrua.

Comunicato, infine, alle parti che le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K  01005  03309  000000001083;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni:

- per il Sig. Lanza Mauro, inibizione di giorni 20 (venti);

- per la Società ASD Sporting Fulgor, ammenda di 667,00 (Euro seicentosessantasette/00). Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.

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