F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE –Sezione Disciplinare – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 6/FTN del 17 Luglio 2018 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CAMPITIELLO DOMENICO (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante pro-tempore della Società USD Cavese 1919 – ora Cavese 1919 Srl) – (nota n. 12722/1088 pf17-18 AS/ac del 4.6.2018).

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CAMPITIELLO  DOMENICO (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante pro-tempore della Società USD Cavese 1919 - ora Cavese 1919 Srl) - (nota n. 12722/1088 pf17-18 AS/ac del 4.6.2018).

Il deferimento

Il Procuratore Federale, con il provvedimento in epigrafe indicato, ha deferito avanti questo Tribunale:

- il Signor Domenico Campitiello, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della USD Cavese 1919 - ora Cavese 1919 Srl, per rispondere, della violazione di cui all’ art. 10, comma 3 bis del CGS, in relazione ai punti 2, 4, 5 e 9 del C.U. n. 153 della L.N.D., Dipartimento Interregionale, pubblicato in Roma in data 9.6.2017, per non aver provveduto a depositare entro il termine del 12.7.2017, ore 18.00, la copia del verbale assembleare, il versamento della quota iscrizione, la fidejussione e la dichiarazione di disponibilità del campo Serie D e Juniores e, comunque, per non aver adottato idonee misure volte all’effettuazione del predetto incombente.

Nel termine previsto il deferito non ha fatto pervenire alcuna memoria difensiva.

Il dibattimento

Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto dichiararsi la responsabilità del deferito, con l’irrogazione della sanzione dell’inibizione di giorni 60  (sessanta).

Nessuno è comparso per la parte deferita.

I motivi della decisione

Il deferimento è fondato e va dunque accolto.

Risulta per tabulas, dalla segnalazione della Co.Vi.So.D. e dal riscontro documentale, che la Società USD Cavese 1919 e, per essa, il proprio Legale rappresentante, non ha provveduto ad effettuare gli adempimenti contestati nel deferimento, come risulta in modo palmare  e peraltro non contestato, né in sede istruttoria, né in questa sede, dai deferiti.

I fatti contestati dalla Procura Federale ed accertati in questa sede dibattimentale integrano la condotta prevista e punita dall’art.10, comma 3, del CGS in relazione ai punti 2, 4, 5 e 9 del C.U. n. 153 della L.N.D., Dipartimento Interregionale, pubblicato in Roma il 9.6.2017.

Ne consegue, la responsabilità del deferito Domenico Campitiello in ragione del rapporto di immedesimazione organica con la società da lui rappresentata, mentre per la USD Cavese 1919 (ora Cavese 1919 Srl) il Collegio prende e dà atto che la Società ha presentato al Commissario Straordinario istanza di applicazione della sanzione ai sensi dell’art. 32 sexies del CGS.

Il dispositivo

Per tali motivi il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, ritenute congrue le richieste della Procura federale, infligge a carico del Sig. Domenico Campitiello la sanzione dell’inibizione di giorni 60 (sessanta).

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