F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE –Sezione Disciplinare – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 12/FTN del 31 Luglio 2018 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CARBONE GIUSEPPE (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società US Palmese ASD), BONACCORSO GIOVANNI (all’epoca dei fatti Vice Presidente e legale rappresentante della Società US Palmese ASD), SOCIETÀ US PALMESE ASD – (nota n. 13319/804 pf17-18 GP/AA/mg del 12.6.2018).

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CARBONE GIUSEPPE (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società US Palmese ASD), BONACCORSO GIOVANNI (all’epoca dei fatti Vice Presidente e legale rappresentante della Società US Palmese ASD), SOCIETÀ US PALMESE ASD - (nota n. 13319/804 pf17-18 GP/AA/mg del 12.6.2018).

Il deferimento

Con atto del 12 Giugno  2018 la Procura Federale ha deferito allo scrivente Tribunale:

- Carbone Giuseppe, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società US Palmese ASD, Bonaccorso Giovanni, all’epoca dei fatti Vice Presidente e legale rappresentante della Società US Palmese ASD, entrambi per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 94 ter, comma 11, delle NOIF e all’art. 8, commi 9 e 10, del CGS, per non aver pagato al calciatore, Sig. Ortolini Raffaele, le somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della LND con decisione pubblicata con C.U.n. 158/1 del 13/12/2017, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia, e, comunque, per non aver adottato idonee misure volte all'effettuazione del predetto incombente;

- la Società US Palmese ASD, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante come  sopra  descritto.

Il patteggiamento

Alla riunione odierna sono comparsi la Procura Federale (Avv. Enrico Liberati) e l’Avv. Monica Fiorillo, in sostituzione dell’Avv. Annalisa Roseti per i Signori Carbone Giuseppe, Bonaccorso Giovanni e la Società US Palmese ASD, i quali, prima dell’apertura del dibattimento, hanno presentato proposta di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS, così determinata: per il Sig. Carbone Giuseppe, sanzione base inibizione di giorni 30 (trenta), diminuita di 1/3 – 10 (dieci) giorni -, sanzione finale inibizione di giorni 20 (venti); per il Sig. Bonaccorso Giovanni, sanzione base inibizione di giorni 30 (trenta), diminuita di 1/3 – 10 (dieci) giorni -, sanzione finale inibizione di giorni 20 (venti); per la Società US Palmese ASD, sanzione base ammenda di € 1.200,00 (Euro milleduecento/00), diminuita di 1/3 – € 400,00 - (Euro quattrocento/00), sanzione finale ammenda di € 800,00 (Euro ottocento/00).

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, esaminata la proposta, adotta il seguente provvedimento:

rilevato che prima dell’inizio del dibattimento i Signori Carbone Giuseppe, Bonaccorso Giovanni e la Società US Palmese ASD hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi di detta norma con la sanzione sopra evidenziata;

visto l’art. 23 comma 1 CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1 comma 1 CGS possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale Federale per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23 comma 2 CGS, secondo il quale l’accordo è sottoposto a cura della Procura Federale al detto organo giudicante, che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione; rilevato che l’efficacia dell’accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 (trenta)  giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tale caso, su comunicazione del competente ufficio, l’Organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l’udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla revoca della prima decisione;

ritenuto conclusivamente che la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta

corretta e la proposta sanzione finale congrua.

Comunicato, infine, alle parti che le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K  01005  03309  000000001083;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni:

- per il Sig. Carbone Giuseppe, inibizione di giorni 20 (venti);

- per il Sig. Bonaccorso Giovanni, inibizione di giorni 20 (venti);

- per la Società US Palmese ASD, ammenda di 800,00 (Euro ottocento/00).

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it