F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE –Sezione Disciplinare – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 12/FTN del 31 Luglio 2018 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CAPITANI DOMENICO (all’epoca dei fatti Presidente della Società SEF Torres 1903 Srl), SOCIETÀ SEF TORRES 1903 SRL – (nota n. 13591/431pf17-18/GC/GP/ma del 15/06/2018).

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CAPITANI DOMENICO (all’epoca dei fatti Presidente della Società SEF Torres 1903 Srl), SOCIETÀ SEF TORRES 1903 SRL - (nota n. 13591/431pf17-18/GC/GP/ma del 15/06/2018).

Il deferimento

Con atto del 15 Giugno  2018, la Procura Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, Domenico Capitani (all’epoca dei fatti Presidente della SEF Torres 1903 Srl) e la Società SEFTorres1903Srl per rispondere:

1) Il Sig. Domenico Capitani, della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza degli atti e delle norme federali di cui all’art. 1bis, comma 1, del CGS per avere consentito e  comunque  non  impedito  che  suoi  collaboratori,  allo  stato  non identificati, procedessero al tesseramento del calciatore  minorenne  Fois  Marco  apponendo  le firme  apocrife  dei  genitori  dello  stesso  in  calce  al  modulo  di  variazione  del  tesseramento  n. 1402G2549, datato 26/9/2014, o, comunque, senza verificare che le firme su detto modulo, apparentemente riconducibili ai genitori del minore, disconosciute e palesemente apocrife, fossero state effettivamente apposte dai predetti alla presenza di funzionari della Società;

2) la SEF Torres 1903 Srl, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS in conseguenza della condotta contestata e posta in essere dal suo Presidente e legale rappresentante.

I deferiti non hanno fatto pervenire memorie difensive.

Il dibattimento

Alla riunione del 19 Luglio 2018 il rappresentante della Procura Federale, Avv. Enrico Liberati, riportatosi all’atto di deferimento, ha chiesto irrogarsi le seguenti sanzioni:

- mesi 3 (tre) di inibizione per il Sig. Domenico Capitani;

- ammenda di euro 3.000,00 (tremila/00) euro per la Società.

Nessuno è comparso per i deferiti, i quali non hanno fatto pervenire a questo Tribunale scritti a difesa.

La decisione

L’avviso di conclusioni delle indagini del 15 Marzo /24 Aprile 2018 è stato ritualmente notificato.

Il deferimento, anch’esso ritualmente notificato in data 15 Giugno  2018, è infondato per le seguenti considerazioni.Il procedimento disciplinare ha ad oggetto: “Accertamenti in ordine alla apocrifia delle firme apposte dai genitori, Fois Salvatore e Pirastu Maria sul modulo di variazione tesseramento del figlio Marco  Fois relativa alla stagione 14/15 in favore della SEF Torres 1903 Srl”, ed è supportato dalla relazione d’indagine del 27 Febbraio 2018 del Collaboratore della Procura Federale Avv. Giuseppe Sanna che, con tutti i suoi allegati, costituisce presupposto essenziale e parte integrante del deferimento.

Nel corso dell’attività istruttoria compiuta nel procedimento in oggetto, risultano espletati vari atti di indagine ed acquisiti documenti, fra i quali:

a) la decisione adottata in data 20.3.2017 dal T.F.N. - Sezione Tesseramenti con la quale l’organo giudicante, nel rigettare il reclamo proposto dai rappresentanti legali del calciatore minorenne Fois Marco, finalizzato a conseguire l’annullamento del vincolo con la Società SEF Torres per ipotizzata apocrifia delle firme da loro apposte in calce al modulo di variazione di tesseramento datato 26/09/2014, per la stagione sportiva 2014/2015, disponeva la trasmissione degli atti alla Procura Federale “per quanto di eventuale competenza”;

b) il verbale delle dichiarazioni rese al Collaboratore della Procura Federale Avv. Giuseppe Sanna in data 5 Febbraio 2018, dal signor Fois Salvatore in qualità di genitore del calciatore Fois Marco;

c) il verbale dell’audizione del calciatore Fois Marco del 14 Febbraio 2018;

d) il verbale delle dichiarazioni rese al predetto Collaboratore in data 5 Febbraio 2018 dalla Sig.ra Rita Marras già Segretario generale della SEF Torres 1903;

e) il verbale delle dichiarazioni rese al predetto Collaboratore in data 23 Febbraio 208 dal Sig. Prato Andrea che nella stagione sportiva 2014/2015 ricopriva l’incarico di responsabile del Settore Giovanile per la Società SEF Torres 1903;

f) il modulo di variazione di tesseramento nr. 1402G2549 datato 26/9/2014 del calciatore Fois Marco per la Società SEF Torres 1903 relativo alla s.s. 2014/2015;

g) fotocopia della Carta di Identità nr. AS4886344 rilasciata dal Comune di Porto Torres in data 23.2,2012 al Sig. Fois Salvatore;

h) fotocopia della Carta di Identità nr. AT7299257 rilasciata dal Comune di Porto Torres in data 26.6.2013 alla signora Pirastu Maria.

Preliminarmente va premesso che il reato di falsificazione di scritture private è stato depenalizzato con il d.lgs 7/2016. La legge ha previsto, infatti, l’abrogazione di alcuni reati considerati di minor allarme sociale e, quindi, li ha riclassificati come illeciti civili. Di conseguenza, al posto della sanzione penale è stata introdotta una sanzione pecuniaria oltre ad un eventuale risarcimento del danno alla parte offesa. In questo modo, il legislatore ha tentato, da una parte, di alleggerire il carico di tribunali penali e di procure e, dall’altra, di assicurare una Maggiore efficacia della sanzione e del risarcimento verso le persone offese. Le quali possono ora rivolgersi ad un giudice civile per chiedere quel risarcimento.

Nel caso di specie appare necessaria una ricostruzione dei fatti, in relazione alle dichiarazioni rese dai soggetti interessati in sede di indagine e soprattutto alla decisione assunta dal TFN – sezione tesseramenti CU n. 23 del 10 Aprile 2017.

Partendo da quest’ultimo atto, va osservato che il TFN – sezione tesseramenti, con decisione divenuta inoppugnabile, ha respinto il reclamo avanzato dai genitori del calciatore Fois Marco con il quale si chiedeva l’annullamento del tesseramento per la s.s. Torres 1903 Srl a partire dalla stagione 2014/2015, per “apocrifia delle loro firme”.

La Sezione, nel respingere il reclamo, ha così motivato: “emerge dagli atti, che il tesseramento del minorenne calciatore Marco Fois è avvenuto a decorrere dalla stagione sportiva 2014/2015, vale a dire due stagioni sportive or sono, nel corso delle quali, come documentato (senza contestazioni da parte dei reclamanti), il calciatore ha preso parte ad oltre 100 incontri di calcio, anche in epoca recente (l’ultima gara è quella dello scorso 5 Marzo  2017)”.

Pertanto anche prescindendo da una verifica dell’apocrifa delle firme dei reclamanti che appaiono sul modulo di variazione del tesseramento, deve ragionevolmente escludersi ogni possibilità che i genitori del minore fossero all’oscuro della militanza calcistica del figlio minorenne, che quindi hanno accettato e confermato di fatto, senza mai manifestare opposizioni nonostante il lungo lasso di tempo trascorso”.

Il giudicato formatosi sulla decisione della sezione tesseramenti costituisce un vincolo ineludibile anche per questo giudicante.

In altri termini, deve ritenersi venuto meno il presupposto processuale e sostanziale per dare ingresso al deferimento per violazione dell’art. 1 bis, comma 1 del CGS.

Infatti il rigetto del reclamo da parte della sezione tesseramenti comporta ex se la piena validità ed efficacia del tesseramento stesso.

Appare pertanto una forzatura del sistema il tentativo di sanzionare il Presidente e la Società Torres 1903 Srl per la presunta apocrifia delle firme dei genitori del Marco Fois sul modulo di variazione del tesseramento, atteso che quest’ultimo è stato ritenuto valido ed efficace dall’organo disciplinare competente.

In altri termini l’assenso dei genitori alla variazione del modulo di tesseramento, a prescindere alla apocrifia delle firme, si è concretizzato per “facta concludentia”.

I comportamenti concludenti (in latino, facta concludentia), detti  anche  fatti  dimostrativi, sono in diritto una forma di manifestazione tacita della volontà negoziale. Corrispondono ad un contegno che è incompatibile con una volontà diversa da quella che si può dedurre dai fatti stessi. In altre parole, il comportamento concludente è un comportamento che non costituisce direttamente un mezzo di comunicazione e di espressione, ma che presuppone e realizza una volontà, e così indirettamente la manifesta (Cfr. Cass. n. 3245/2012).Depone in tal senso il verbale delle dichiarazioni rese al Collaboratore della Procura Federale avv. Giuseppe Sanna in data 5 Febbraio 2018, dal signor Fois Salvatore in qualità di genitore del calciatore Fois Marco, che ha dichiarato di aver accettato la proposta della SEF Torres di far giocare il figlio con la squadra nell’anno 2014; che ha iniziato la preparazione nel mese di Settembre  2014 e successivamente ha partecipato al campionato nazionale disputando tutte le partite; che il figlio ha giocato anche nella stagione successiva 2015/2016 “con profitto e soddisfazioni”. Da ultimo ha ribadito: “sapevo di non aver mai firmato nulla per il tesseramento, tuttavia quando mio figlio è arrivato alla Torres, ho consegnato a mio figlio il certificato plurimo anagrafico e di residenza ed una liberatoria della Società dilettantistica di provenienza di Marco di rinuncia al premio di preparazione. La certificazione medica di idoneità, che dava al ragazzo copertura annuale, è stata pure da me consegnata al ragazzo che a sua volta l’ha data ai dirigenti della Torres”. Tutti i su descritti comportamenti validano senza ombra di dubbio l’assenso genitoriale al trasferimento del minore Marco presso la SEF Torres 1903 Srl.

Conclusivamente i deferiti vanno necessariamente prosciolti dagli addebiti loro contestati.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare respinge le richieste della Procura Federale e conseguentemente dispone il proscioglimento dei deferiti.

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