F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE –Sezione Disciplinare – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 14/FTN del 08 Agosto 2018 RICORSO EX ARTT. 30 e 31 CGS CONI DELLA SOCIETÀ ASDG CENTALLO 2006 IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. – SIG. STEFANO PELLISSERO.
RICORSO EX ARTT. 30 e 31 CGS CONI DELLA SOCIETÀ ASDG CENTALLO 2006 IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. – SIG. STEFANO PELLISSERO.
Il precedente ricorso
La Società ASDG Centallo 2006, con ricorso redatto ai sensi dell’art. 38 CGS e datato 26 Giugno 2018, fatto riferimento al CU n. 84 del 20 Giugno 2018 del CR Piemonte e Valle d’Aosta, nel quale era stata pubblicata la delibera di esclusione della Società dalla iscrizione al Campionato Allievi Regionali stagione 2017/2018, chiedeva che il Tribunale Federale Territoriale annullasse siffatta delibera e dichiarasse la sua riammissione a detto Campionato. La ricorrente deduceva che il diniego era stato motivato per il supero dei 100 punti nella graduatoria del Premio Disciplina della stagione sportiva 2017/2018 e che si trattava di un provvedimento ingiusto; specificava che il tetto dei 100 punti era stato sforato solo di pochissimo (100,60) e che lo sforamento era stato peraltro causato da una gravosa quanto ingiustificata decisione del giudice sportivo, che era stata assunta in relazione a un certo comportamento della tifoseria.
Deduceva altresì che nella medesima stagione sportiva la propria rappresentativa di Calcio a 5 Serie D era stata evidenziata per il suo fair play ed aveva ottenuto il secondo posto nella Coppa Disciplina e che ciò comprovava la probità della Società e il suo attaccamento ai principi di lealtà sportiva.
Chiedeva, in subordine, che la riammissione al Campionato di che trattasi fosse disposta, al limite, anche con una congrua penalizzazione iniziale di punti in classifica.
L’adito Tribunale Federale Territoriale con decisione 10 Luglio 2018 dichiarava inammissibile il ricorso in quanto l’atto, nel termine di giorni 30 dalla pubblicazione del C.U. n. 84 del 20 Giugno 2018, doveva essere proposto innanzi questa Sezione Disciplinare del Tribunale Federale Nazionale ai sensi degli artt. 43 bis CGS FIGC, 30-31 CGS CONI, in applicazione della norma CONI di carattere generale stante il disposto dell’art. 46 CGS FIGC.
Opinava il Tribunale che, trattandosi di delibera della Federazione, la norma di riferimento sembrava per l’appunto essere l’art. 43 bis CGS FIGC, che prevedeva espressamente il ricorso al Tribunale Federale Nazionale nei casi e con le modalità dell’art. 31 CGS CONI; aggiungeva che era sussistente in capo alla Società la possibilità di presentare una richiesta di esame della problematica al Consiglio Direttivo del Settore Giovanile e Scolastico per eventuali ulteriori determinazioni.
Il ricorso attuale
In tale contesto, la ASDG Centallo 2006, in data 17 Luglio 2018 ha riproposto il ricorso a questo Tribunale, esponendo le stesse motivazioni e le medesime richieste del precedente atto, da adottarsi previa audizione del proprio Presidente Sig. Stefano Pellissero.
Il dibattimento
Alla riunione del 2 Agosto 2018 sono comparsi innanzi questo Tribunale in rappresentanza della Società ricorrente i Sigg.ri Stefano Pellissero (Presidente) ed Aurelio Mandrila (Dirigente), i quali si sono riportati al ricorso, ammettendo che il supero dei 100 punti indubbiamente vi era stato, ma che l’esclusione dal Campionato Allievi penalizzava comunque la Società, che anche nella corrente stagione era presente con le proprie squadre in ogni altro campionato del Settore Giovanile e Scolastico.
La decisione
Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare osserva quanto segue.
Occorre prima di tutto evidenziare che il Comitato Regionale Piemonte - Valle d’Aosta, con nota del 24 Luglio 2018 a mani del Presidente Sig. Christian Mossino, ha ripercorso l’iter del procedimento, che aveva comportato la non ammissione della Società al Campionato di che trattasi ed ha anzi precisato che, a seguito di alcune correzioni apportate alla graduatoria del Premio Disciplina, il supero della Società ricorrente si era attestato su 101,10; il che dava ancora più forza alla non ammissione.
Il Comitato, con altra nota del 1° Agosto 2018, ha notiziato questo Tribunale che la Presidenza del Settore Giovanile e Scolastico, che la Società attuale ricorrente aveva adito, con provvedimento reso il 26 Luglio 2018, aveva espresso parere negativo sulla richiesta della Società di riammissione al Campionato Regionale Allievi.
Fatta tale premessa, il ricorso risulta inammissibile.
L’art. 43 bis comma 5 CGS FIGC prevede che il procedimento di che trattasi può essere applicato anche alle delibere adottate dalle componenti federali, ma solo se ciò risulti previsto dai rispettivi statuti e regolamenti.
Siffatto presupposto di esperibilità del procedimento non risulta sussistere, in quanto lo Statuto Federale, la normativa della LND e in particolare il Regolamento del Settore per l’attività giovanile e scolastica non hanno previsto tale possibilità; sicché il ricorso della Società Centallo incontra il limite invalicabile posto dalla normativa ed è di per sé inammissibile.
Può pertanto dedursi che, nel caso prospettato dalla Società Centallo, l’unico rimedio possibile per ottenere la riammissione al Campionato è stato già esperito dalla Società con l’istanza rivolta al competente Settore Giovanile e Scolastico (circostanza peraltro dalla Società sottaciuta a questo Tribunale), per cui la proposizione del presente ricorso non può che essere definita del tutto impraticabile.
Vi è poi un ulteriore punto di criticità del ricorso.
L’art. 31 CGS CONI, a cui occorre fare riferimento per l’espressa previsione del comma 1 art. 43 bis CGS FIGC, prevede che, per essere impugnate, tali delibere devono essere contrarie alla legge, allo Statuto ed ai principi fondamentali del CONI, allo Statuto ed ai Regolamenti delle Federazioni.
La fattispecie non appare essersi concretizzata nel caso in esame, in quanto la delibera di esclusione della ricorrente dalla iscrizione al Campionato Regionale Allievi della stagione sportiva in corso non risulta viziata nel senso voluto dalla norma.
L’esclusione della Società è stata infatti motivata dall’effettivo supero del tetto massimo dei 100 punti di penalità nella graduatoria Premio Disciplina stagione sportiva 2017/2018, come peraltro è ammesso dalla stessa ricorrente, a nulla rilevando che siffatto supero sia stato di contenuta entità.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e disposto l’incameramento della tassa versata dalla ricorrente.
Il dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dichiara inammissibile il ricorso.
Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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