F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE –Sezione Disciplinare – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 16/FTN del 17 Settembre 2018 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI:BASILE DAMIANO (all’epoca dei fatti soggetto operante nell’ambito della Società SSDARL Ternana Calcio Femminile), SOCIETÀ SSDARL TERNANA CALCIO FEMMINILE – (nota n. 13852/946pf17-18/GP/AA/mg del 21/06/2018).

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI:BASILE DAMIANO (all’epoca dei fatti soggetto operante nell’ambito della Società SSDARL Ternana Calcio Femminile), SOCIETÀ SSDARL TERNANA CALCIO FEMMINILE - (nota n. 13852/946pf17-18/GP/AA/mg del 21/06/2018).

Il deferimento

Con provvedimento n. 13852/946pf17-18/GP/AA/mg del 21/06/2018, il Procuratore Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare:

- Basile Damiano, all’epoca dei fatti soggetto operante nell’ambito della Società SSDARL Ternana Calcio Femminile;

- la  Società SSDARL Ternana Calcio Femminile;

Il primo, a) per rispondere della violazione dei principi di  lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva di cui all’art. 1bis, comma 1, del CGS, per avere millantato, nel corso di  una  comunicazione  telefonica  “WhatsApp”  con  il  Sig.  Giuseppe D’Onghia, informazioni riservate, rivelatesi peraltro infondate, relative a un procedimento della Procura Federale, sostenendo falsamente che il proprio padre, Sig. Raffaele Basile, le aveva apprese in seguito a una “soffiata” da parte di soggetto non identificato appartenente alla medesima  Procura  Federale,  così  anche  gettando  discredito  sull’operato  del  predetto  Organo di Giustizia Sportiva;

b) per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, commi 1 e 3, del CGS, perché, sebbene ritualmente convocato, contravveniva all’obbligo di presentarsi innanzi alla Procura Federale in occasione delle audizioni dei 28.03.2018 e 11.04.2018, senza fornire alcuna giustificazione;

La seconda, per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del CGS, per il comportamento posto in essere dal Sig. Basile come sopra descritto.

Il patteggiamento

Alla riunione odierna sono comparsi la Procura Federale (Avv. Dario Perugini) e l’Avv. Eduardo Chiacchio per il Signor Basile Damiano e la Società SSDARL Ternana Calcio Femminile, i quali, prima dell’apertura del dibattimento, hanno presentato proposta di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS, così determinata: per il Sig. Basile Damiano, sanzione base inibizione di mesi 6 (sei), diminuita di 1/3 – mesi 2 (due) -, sanzione finale inibizione di mesi 4 (quattro); per la Società SSDARL Ternana Calcio Femminile, sanzione base ammenda di € 750,00 (Euro settecentocinquanta/00), diminuita di 1/3 – €  250,00 - (Euro duecentocinquanta/00), sanzione finale ammenda di € 500,00 (Euro cinquecento/00).

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, esaminata la proposta, adotta il seguente provvedimento:

rilevato che prima dell’inizio del dibattimento il Signor Basile Damiano e la Società SSDARL Ternana Calcio Femminile hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi di detta norma con la sanzione sopra evidenziata;

visto l’art. 23 comma 1 CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1 comma 1 CGS possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale Federale per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23 comma 2 CGS, secondo il quale l’accordo è sottoposto a cura della Procura Federale al detto organo giudicante, che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione; rilevato che l’efficacia dell’accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tale caso, su comunicazione del competente ufficio, l’Organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed esclusa la possibilità di

concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l’udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla revoca della prima decisione;

ritenuto, conclusivamente, che la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e la proposta sanzione finale congrua;

comunicato, infine, alle parti che le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K  01005  03309  000000001083;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni:

- per il Sig. Basile Damiano, nella qualità, inibizione di mesi 4 (quattro);

- per la Società SSDARL Ternana Calcio Femminile, ammenda di € 500,00 (Euro cinquecento/00).

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.

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