F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE –Sezione Disciplinare – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 16/FTN del 17 Settembre 2018 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CRISTODARO CARMINE (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società FC Isola Capo Rizzuto), SOCIETÀ FC ISOLA CAPO RIZZUTO – (nota n. 13823/1072 pf17-18 GP/AS/ac del 21.6.2018).

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CRISTODARO CARMINE (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società FC Isola Capo Rizzuto), SOCIETÀ FC ISOLA CAPO RIZZUTO - (nota n. 13823/1072 pf17-18 GP/AS/ac del 21.6.2018).

Il deferimento

Con provvedimento 13823/1072pf17-18/GP/AS/ac in data 21 Giugno  2018, il Procuratore Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare:

- Cristodaro Carmine, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società FC Isola Capo Rizzuto, per la violazione di cui all’art. 10 comma 3 bis del CGS in relazione al punto

11 lettera a) del C.U. n. 153 della Lega Nazionale Dilettanti, Dipartimento Interregionale, pubblicato in Roma il 09/06/2017, per non aver provveduto a depositare, entro il termine del 12/07/2017, ore 18.00, la documentazione attestante la inesistenza di pendenze debitorie e per non aver, comunque, adottato idonee misure volte all’effettuazione del predetto incombente;;

- la Società FC Isola Capo Rizzuto, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4 comma 1 del CGS, per la violazione ascritta al proprio legale rappresentante.

Le memorie difensive

Il Signor Cristodaro Carmine e la Società FC Isola Capo Rizzuto hanno fatto pervenire una memoria difensiva con la quale evidenziano che alcuna responsabilità può essere loro ascritta.

Segnalano i deferiti che l’associazione sportiva è stata costituita in data 28/6/2017 ed ha ricevuto il “titolo sportivo” dal Sindaco del Comune di Isola di Capo Rizzuto in data 19/7/2017, ovvero in epoca successiva al termine previsto dal punto 11 Lett. a del CU n. 153 LND dipartimento interregionale.

Concludono chiedendo la “declaratoria di proscioglimento dei soggetti deferiti”.

Il dibattimento

Alla udienza del 12 Settembre  2018, la Procura Federale si è riportata all’atto di deferimento ed ha concluso chiedendo, ai sensi delle vigenti disposizioni, per il Sig. Cristodaro Carmine la sanzione della inbizione di giorni 30 (trenta) e per la FC Isola Capo Rizzuto la sanzione dell’ammenda di € 1.000,00 (Euro mille/00).

È comparso l’Avv. Elio Manica, difensore del Signor Cristodaro Carmine e della FC Isola Capo Rizzuto, il quale si è riportato alle argomentazioni enunciate nella memoria difensiva chiedendo l’accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.

Motivi della decisione

Il deferimento è fondato nei termini che seguono.

Risulta documentalmente provato che la Società deferita FC Isola Capo Rizzuto non ha provveduto a depositare, entro il termine del 12/07/2017, ore 18.00, la documentazione attestante la inesistenza di pendenze debitorie.

I deferiti con lo scritto difensivo ritualmente depositato hanno dimostrato che la Società è stata costituita in data 28.6.2017, nonché di aver conseguito il titolo sportivo a mezzo del decreto sindacale 19.7.2017. La recente costituzione della Società, e quindi l’impossibilità della stessa di aver contratto debiti nei confronti di terzi, ha indotto, in buona fede, gli odierni deferiti a trascurare il deposito della dichiarazione inerente pendenze debitorie. Comunicazione che è stata depositata il successivo 20.3.2018.

L’obbligo imposto dal Com. Uff. n. 153/2017 della LND e la conseguente sanzione derivante dall’inadempimento, devono essere valutati alla luce della evidente buona fede dei deferiti e dell’assenza di debiti societari. Pertanto questo Tribunale, anche ai sensi dell’art. 16, comma 1 CGS, pur ritenendo fondato il deferimento, intende ridurre le sanzioni richieste dalla Procura Federale nei confronti del Sig. Cristodaro Carmine e della Società FC Isola Capo Rizzuto.

Il dispositivo

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare infligge al Sig. Cristodaro Carmine la sanzione dell’inibizione di giorni 5 (cinque) e alla Società FC Isola Capo Rizzuto la sanzione della ammenda di € 200,00 (€ duecento/00).

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