F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE –Sezione Disciplinare – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 18/FTN del 25 Settembre 2018 RICORSO EX ART. 30 CGS CONI DEL CALCIATORE BIFULCO MARINO A SEGUITO DI E PER L’ANNULLAMENTO DELLA DELIBERA ASSUNTA DAL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELLA FIGC CON COMUNICATO UFFICIALE N. 29 DEL 20.7.2018. RICORSO EX ART. 30 CGS CONI DEL CALCIATORE STRAMBELLI NICOLA PER L’ANNULLAMENTO DELLA DELIBERA ASSUNTA DAL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELLA FIGC CON COMUNICATO UFFICIALE N. 29 DEL 20.7.2018. RICORSO EX ART. 30 CGS CONI DEL CALCIATORE URSO FRANCESCO PER L’ANNULLAMENTO DELLA DELIBERA ASSUNTA DAL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELLA FIGC CON COMUNICATO UFFICIALE N. 29 DEL 20.7.2018. RICORSO EX ART. 30 CGS CONI DEL CALCIATORE GIOVINCO GIUSEPPE A SEGUITO DI E PER L’ANNULLAMENTO DELLA DELIBERA ASSUNTA DAL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELLA FIGC CON COMUNICATO UFFICIALE N. 29 DEL 20.7.2018. RICORSO EX ART. 30 CGS CONI DEL CALCIATORE DE ALMEIDA ANGELO MARIANO A SEGUITO DI E PER L’ANNULLAMENTO DELLA DELIBERA ASSUNTA DAL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELLA FIGC CON COMUNICATO UFFICIALE N. 29 DEL 20.7.2018.

RICORSO EX ART. 30 CGS CONI DEL CALCIATORE BIFULCO MARINO A SEGUITO DI E PER L’ANNULLAMENTO DELLA DELIBERA ASSUNTA DAL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELLA FIGC CON COMUNICATO UFFICIALE N. 29 DEL 20.7.2018.

 

RICORSO EX ART. 30 CGS CONI DEL CALCIATORE STRAMBELLI NICOLA PER L’ANNULLAMENTO DELLA DELIBERA ASSUNTA DAL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELLA FIGC CON COMUNICATO UFFICIALE N. 29 DEL 20.7.2018.

 

RICORSO EX ART. 30 CGS CONI DEL CALCIATORE URSO FRANCESCO PER L’ANNULLAMENTO DELLA DELIBERA ASSUNTA DAL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELLA FIGC CON COMUNICATO UFFICIALE N. 29 DEL 20.7.2018.

 

 RICORSO EX ART. 30 CGS CONI DEL CALCIATORE GIOVINCO GIUSEPPE A SEGUITO DI E PER L’ANNULLAMENTO DELLA DELIBERA ASSUNTA DAL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELLA FIGC CON COMUNICATO UFFICIALE N. 29 DEL 20.7.2018.

 

RICORSO EX ART. 30 CGS CONI DEL CALCIATORE DE ALMEIDA ANGELO MARIANO A SEGUITO DI E PER L’ANNULLAMENTO DELLA DELIBERA ASSUNTA DAL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELLA FIGC CON COMUNICATO UFFICIALE N. 29 DEL 20.7.2018.

 

Con separati ricorsi depositati nelle date 25.7.2018 e 26.7.2018, i Sigg.ri Angelo Mariano De Almeida, Francesco Urso, Giuseppe Giovinco, Marino Bifulco e Nicola Strambelli adivano questo Tribunale, ex art. 30 del CGS CONI affinché fosse:

Accertato e dichiarato, per i fatti esposti nei ricorsi, l’inadempimento retributivo della Società Matera calcio Srl e la violazione da parte della Federazione italiana Giuoco Calcio del punti D2 del comunicato ufficiale FIGC n. 28 del 13 Aprile 2018, integrato dal Comunicato Ufficiale FIGC n. 50 del 24 Maggio 2018 in relazione alle posizioni dei vari ricorrenti;

Per l’effetto, adottare, secondo le circostanze, ogni più idonea statuizione volta ad assicurare il rispetto della posizione giuridicamente protetta nell’Ordinamento Federale dei vari ricorrenti, e ciò anche attraverso la sospensione e/o l’annullamento del CU n. 29/FIGC e dell’ammissione del Matera Calcio Srl al Campionato Serie C 2018/2019;

Fare, in ogni caso, obbligo alla Società Matera Calcio Srl di pagare, immediatamente, in favore dei ricorrenti, le somme deliberate nei diversi lodi arbitrali citati nei ricorsi sopra indicati.

I ricorrenti, tutti tesserati, per la stagione sportiva 2017-2018 per la Società Matera Calcio Srl, dopo aver premesso, in fatto, di vantare diverse somme a titolo di retribuzione non corrisposte dalla Società Matera Calcio hanno evidenziato di aver adito, per il riconoscimento del proprio diritto il competente Collegio Arbitrale che, con diverse pronunce ha riconosciuto la sussistenza del loro diritto e condannato la Società al pagamento delle somme agli stessi non corrisposta. Per tale mancato pagamento la Società risulterebbe essere anche sanzionata disciplinarmente. Tale situazione, continuavano i ricorrenti, è stata puntualmente e più volte esposta anche al commissario straordinario della FIGC, anche ai fini della verifica del rispetto dei criteri legali ed economico finanziari per la concessione della Licenza Nazionale e la conseguente l’ammissione della Società Matera Calcio Srl al campionato di Lega Pro per la stagione sportiva 2018/2019. Ciò  nonostante,  a  seguito  dell’iniziale  diniego  della  concessione  della  predetta  Licenza Nazionale, a seguito del  ricorso della Società intimata,  il Commissario Straordinario, con provvedimento   del   20   Luglio   2018,   accoglieva   il   ricorso   del   sodalizio   materano   e, conseguentemente, ammetteva la Società al campionato nazionale di Lega Pro nonostante la Covisoc, in data 12 Luglio 2018 avesse dato parere sfavorevole.

I ricorrenti hanno lamentato, quindi, la disparità di trattamento rispetto alle altre consorelle in quanto, al 26 Giugno  2018, data indicata dal comunicato ufficiale FIGC n. 28 del 13 Aprile 2018, integrato dal Comunicato Ufficiale FIGC n. 50 del 24 Maggio 2018, non aveva i requisiti per l’ottenimento della Licenza Nazionale.

Alcuni ricorrenti hanno evidenziato che, pur se la Società ha proposto impugnativa del lodo arbitrale, ex art. 808 ter c.p.c. innanzi al Tribunale di Firenze, tale impugnativa sarebbe del tutto temeraria e, pertanto, comunque non risulterebbero rispettati i vincoli dettati dal comunicato ufficiale sopra indicato, tenuto conto, altresì, della piena esecutività del lodo arbitrale.

Da tali presupposti sinteticamente esposti, sono scaturite le richieste sopra indicate.

Per ciascun ricorso, si sono costituiti sia la Società Matera Calcio, con il patrocinio degli Avv.ti Saverio Sticchi Damiani e Domenico Zinnari, sia la Federazione Italiana Giuoco Calcio, con il patrocinio degli Avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli che hanno eccepito l’inammissibilità dei ricorsi sotto diversi profili, nonché l’infondatezza nel merito del ricorso, atteso che, per tutte le situazioni evidenziate dai ricorrenti, al momento della valutazione della sussistenza dei requisiti di iscrizione, i lodi arbitrali risultavano impugnati innanzi al Tribunale di Firenze – Sezione Lavoro, ovvero non ancora pronunciati; non a caso la decisione del commissario straordinario del 20 Luglio è stata adottata a seguito dell’intervenuto parere favorevole della COVISOC, non avendo rilevanza la circostanza che i lodi arbitrali fossero esecutivi.

Il mancato rispetto del termine del 26 Giugno  2018, previsto dal comunicato ufficiale FIGC n. 28 del 13 Aprile 2018, integrato dal Comunicato Ufficiale FIGC n. 50 del 24 Maggio 2018 potrebbe dar luogo, al limite a sanzioni di carattere disciplinare ma non avrebbe potuto essere ostativo all’ammissione al campionato.

Sono successivamente pervenute integrazioni documentali da parte di alcuni ricorrenti in relazione all’avvenuta mancata concessione della domanda di sospensione degli impugnati lodi arbitrali da parte del giudice del lavoro adito.

All’udienza del 21 Settembre  u.s., il Presidente, dopo aver disposto la riunione dei ricorsi, ha dato la parola agli avvocati delle parti costituite che hanno insistito per l’accoglimento del ricorso.  In particolare l’Avv. Luca Miranda, in rappresentanza dei ricorrenti ha evidenziato l’interesse degli stessi all’attivazione del Fondo di Solidarietà per Calciatori, ed ha richiamato a sostegno della propria legittimazione a ricorrere, l’art. 48 del Codice di Giustizia sportiva FIGC secondo il quale la FIGC può emanare ogni idoneo provvedimento per garantire l’esecutività delle decisioni pronunciate dai collegi arbitrali.

I motivi della decisione

Esaminati gli atti di causa, il Collegio ritiene che i ricorsi siano inammissibili per i motivi che si espongono.

I ricorrenti, infatti, nel lamentare il mancato pagamento dei propri emolumenti chiedono, in primo luogo, che venga accertato l’inadempimento retributivo della Società Matera Calcio e la violazione del punto D2 del comunicato ufficiale FIGC n. 28 del 13 Aprile 2018, integrato dal comunicato ufficiale FIGC n. 50 del 24 Maggio 2018.

Sotto tale profilo si deve, in primo luogo, evidenziare che i provvedimenti in materia di iscrizione al campionato sono impugnabili innanzi al Collegio di Garanzia del CONI entro il termine perentorio di due giorni dalla data della loro conoscenza (art. 1 del Regolamento ex art. 54, comma 3 del CGS Coni), ritenendo, pertanto, questo Collegio, inammissibile, il rimedio ex art. 30 CGS Coni utilizzato dai ricorrenti.

Conseguentemente, anche la successiva richiesta di disporre la sospensione e/o l’annullamento del CU n. 29/FIGC con il quale il Matera Calcio è stato ammesso al Campionato di serie C si appalesa inammissibile, sia perché non sussiste tale potere in capo a questo Tribunale, sia perché si ritiene non sussista alcun interesse in capo ai ricorrenti direttamente correlato all’eventuale accoglimento delle richieste formulata.

Invero i ricorrenti ritengono che, dalla mancata iscrizione al campionato di Lega Pro, possa derivare un vantaggio per la loro posizione giuridica soggettiva vantata in giudizio; tuttavia, non è dato comprendere quale potrebbe essere tale vantaggio, immediatamente correlato alla tutela del proprio diritto di credito, qualora la Società non fosse ammessa al campionato di Lega Pro Invero anche il possibile ricorso al Fondo di Solidarietà per l’ottenimento di un contributo in luogo della mancata percezione degli emolumenti non sembra poter essere elemento idoneo ad individuare un interesse concreto dei ricorrenti all’accoglimento del ricorso in quanto, al contrario, proprio l’avvenuta iscrizione al campionato per il Matera Calcio rappresenta fonte di garanzia per il pieno riconoscimento del loro credito; né i ricorrenti hanno dato prova di aver avviato idonee concrete azioni  per il soddisfacimento del loro credito a seguito dell’esecutività dei lodi arbitrali.

Ne deriva che anche l’ultima richiesta formulata dai ricorrenti si appalesa inammissibile, giacché con la presente si richiede di obbligare il Matera Calcio Srl di pagare le somme dovute in favore dei ricorrenti, obbligo implicitamente contenuto nelle pronunce dei collegi arbitrali favorevoli ai ricorrenti e che esula dallo specifico ambito cognitivo di questo Tribunale e che potrà essere ottemperato mediante gli strumenti giuridici previsti dall’ordinamento ivi compreso, come anche evidenziato dalla difesa del Matera Calcio Srl, la richiesta di procedere all’ escussione, da parte della competente Lega, della fideiussione presentata al momento dell’iscrizione al campionato 2017/2018.

P.Q.M.

Il Tribunale Nazionale Federale – Sezione Disciplinare dichiara inammissibili i ricorsi. Dispone incamerarsi le tasse reclamo.

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