F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE –Sezione Disciplinare – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 19/FTN del 25 Settembre 2018 RICORSO EX ART. 30 CGS CONI e 43 BIS CGS FIGC DEL DOTT. BOGGI PASQUALE (ARBITRO EFFETTIVO).

RICORSO EX ART. 30 CGS CONI e 43 BIS CGS FIGC DEL DOTT. BOGGI  PASQUALE (ARBITRO EFFETTIVO).

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare:

Premesso

- che il Dr. Pasquale Boggi, nella qualità di arbitro effettivo AIA, a disposizione dell’Organo Tecnico di competenza, con atto datato 9 Agosto 2018 ha chiesto a questo Tribunale l’annullamento della Delibera AIA del 15 Luglio 2018, che, in relazione al Corso di qualificazione per assistenti arbitrali organizzato dall’AIA, al quale il ricorrente aveva partecipato, non lo aveva inserito tra gli assistenti arbitrali a disposizione della Commissione Arbitri per il Campionato di Serie B (CAN B) ss 2018/2019;

- che l’AIA, con memoria datata 10 Settembre  2018, si è costituita ed ha chiesto il rigetto del ricorso;

Ritenuto

- che il ricorrente in data 15 Settembre  2018 ha fatto pervenire a questo Tribunale atto di rinuncia al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse;

- che l’Associazione Italiana Arbitri ha comunicato a questo Tribunale l’accettazione alla suddetta rinuncia;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dichiara l’estinzione del procedimento per rinuncia.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

 

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