F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE –Sezione Disciplinare – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 19/FTN del 25 Settembre 2018 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CONTRI DAVIDE (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ACD Castelvetro Calcio Srl), SOCIETÀ ACD CASTELVETRO CALCIO SRL – (nota n. 14111/1203 pf17-18 GP AS/ac del 27.6.2018).
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CONTRI DAVIDE (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ACD Castelvetro Calcio Srl), SOCIETÀ ACD CASTELVETRO CALCIO SRL - (nota n. 14111/1203 pf17-18 GP AS/ac del 27.6.2018).
Il deferimento
Con provvedimento del 27 Giugno 2018, con udienza fissata al 19.9.2018, la Procura Federale deferiva dinanzi questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:
1) Davide Contri, all’epoca dei fatti Presidente e Legale Rappresentante della Società ACD Castelvetro Calcio Srl, per rispondere della violazione di cui all’art. 10 comma 3 bis del CGS, in relazione ai punti 4, 5 e 6 del C.U. n. 153/2017 della Lega Nazionale Dilettanti, Dipartimento Interregionale, pubblicato in Roma il 9/6/2017, per non aver provveduto a depositare, entro il termine del 12.7.2017 ore 18.00, il versamento quota iscrizione, la fidejussione e la visura camerale aggiornata e, comunque, per non aver adottato idonee misure volte all’effettuazione del predetto incombente.
2) la ACD Castelvetro Calcio Srl, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva per la violazione ascritta al proprio legale rappresentante.
Le memorie difensive
Nei termini assegnati nell’atto di comunicazione degli addebiti, i deferiti non presentavano alcuna memoria difensiva.
Il dibattimento
Alla riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale, ha concluso per l’integrale accoglimento dell’atto di deferimento, richiedendo a carico dei deferiti l’irrogazione delle seguenti sanzioni: nei confronti del Signor Davide Contri, 50 (cinquanta) giorni di inibizione; nei confronti della Società ACD Castelvetro Calcio Srl, l’ammenda di € 3.000,00 (Euro tremila/00).
Nessuno è comparso per i deferiti.
La decisione
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, esaminati gli atti, rileva quanto segue.
Il deferimento trae spunto dall’attività d’indagine espletata nel corso del procedimento disciplinare n. 1203 pf 2017-2018 avente ad oggetto il “Mancato rispetto del termine previsto dal C.U. n. 153 del 9.6.2017 per il deposito della documentazione relativa all’iscrizione al Campionato Nazionale di Serie D – Stag. Sport. 17 / 18 da parte della Società A.C.D. CASTELVETRO CALCIO SRL”.
In merito alla posizione dei deferiti Davide Contri e Società ACD Castelvetro Calcio Srl, si osserva quanto segue: dagli atti di indagine, dalle evidenze istruttorie e dai documenti del procedimento disciplinare è emerso che in effetti la Società ACD Castelvetro Calcio Srl non ha adempiuto al deposito, entro il termine del 12 Luglio 2017 ore 18.00, del versamento quota iscrizione (punto 4 del C.U. 153/2017), della fidejussione (punto 5 del C.U. n. 153/2017) e della visura camerale aggiornata (punto 6 del C.U. n. 153/2017).
Nessuna memoria difensiva è stata depositata dai deferiti, e risulta raggiunta la piena prova in merito ai fatti ed a tutte le violazioni regolamentari loro contestate dalla Procura Federale.
È pertanto possibile ritenere oltre ogni ragionevole dubbio, che i deferiti sono pienamente responsabili del comportamento antiregolamentare contestato nel deferimento
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare accoglie il deferimento, e infligge le seguenti sanzioni: per il Sig. Davide Contri l’inibizione per giorni 50 (cinquanta); per la Società ACD Castelvetro Calcio Srl l’ammenda di € 3.000,00 (Euro tremila/00).
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