F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE –Sezione Disciplinare – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 19/FTN del 25 Settembre 2018 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CAFFO GIUSEPPE GIOVANNI (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società US Vibonese Calcio Srl), SOCIETÀ US VIBONESE CALCIO SRL – (nota n. 14089/1163 pf17-18 GP/AS/ac del 27.6.2018).
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CAFFO GIUSEPPE GIOVANNI (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società US Vibonese Calcio Srl), SOCIETÀ US VIBONESE CALCIO SRL - (nota n. 14089/1163 pf17-18 GP/AS/ac del 27.6.2018).
Il deferimento
Con provvedimento del 27 Giugno 2018, con udienza fissata al 19.9.2018, la Procura Federale deferiva dinanzi questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:
1) Giovanni Caffo, all’epoca dei fatti Presidente e Legale Rappresentante della Società US Vibonese Calcio Srl, per rispondere della violazione di cui all’art. 10 comma 3 bis del CGS, in relazione ai punti A6) e A10) del C.U. n. 153/2017 della Lega Nazionale Dilettanti, Dipartimento Interregionale, per non aver provveduto a depositare, entro il termine del 12.7.2017 ore 18.00, la visura camerale aggiornata attestante il pagamento INPS e IRPEF (punto 10) e comunque per non aver adottato idonee misure volte all’effettuazione del predetto incombente.
2) la US Vibonese Calcio Srl, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva per la violazione ascritta al proprio legale rappresentante.
Le memorie difensive
Nei termini assegnati nell’atto di comunicazione degli addebiti, i deferiti hanno presentato una memoria difensiva mediante la quale hanno contestato il deferimento. In particolare, i deferiti con la memoria difensiva hanno prodotto una documentazione attestante la prova dell’effettivo deposito da parte della US Vibonese Calcio Srl, della visura camerale aggiornata e della dichiarazione del legale rappresentante attestante il pagamento dell’INPS e dell’IRPEF.
Il dibattimento
Alla riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale, ha concluso per l’integrale accoglimento dell’atto di deferimento, richiedendo a carico dei deferiti l’irrogazione delle seguenti sanzioni: nei confronti del Signor Giovanni Caffo giorni 40 (quaranta) di inibizione; nei confronti della Società US Vibonese Calcio Srl l’ammenda di € 2.000,00 (Euro duemila/00). È comparso il legale dei deferiti il quale si è riportato alla propria memoria difensiva ed ha insistito nella richiesta di proscioglimento dei deferiti da ogni addebito.
La decisione
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, esaminati gli atti, rileva quanto segue.
Il deferimento trae spunto dall’attività d’indagine espletata nel corso del procedimento disciplinare n. 1163 pf 2017-2018 avente ad oggetto “Mancato rispetto del termine previsto dal C.U. n. 153 del 9.6.2017 per il deposito della documentazione relativa all’iscrizione al Campionato Nazionale di Serie D – Stag. Sport. 17 / 18 da parte della Società US Vibonese Calcio Srl”.
In merito alla posizione dei deferiti Giovanni Caffo e Società US Vibonese Calcio Srl, si osserva che dagli atti di indagine, dalle evidenze istruttorie, ed in particolare dalla documentazione prodotta dai deferiti con la memoria difensiva, è emerso che la Società US Vibonese Calcio Srl ha regolarmente depositato, entro il termine del 12 Luglio 2017, tutta la documentazione richiesta, comprensiva anche della visura camerale aggiornata attestante la vigenza della Società (punto 6 del C.U. n. 153/2017), e della dichiarazione del legale rappresentante attestante il pagamento INPS e IRPEF (punto 10 del C.U. n. 153/2017).
È pertanto possibile ritenere oltre ogni ragionevole dubbio, che i deferiti non sono responsabili del comportamento antiregolamentare contestato nel deferimento in esame.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, respinge il deferimento e proscioglie i deferiti da ogni addebito.
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